LEGGE 7 dicembre 1989, n. 389
Entrata in vigore della legge: 10/12/1989.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196, e 5 agosto 1989, n. 279.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N. 338. All'articolo 2, il comma 9 e' soppresso. All'articolo 4, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore". All'articolo 7, al comma 5, le parole: "31 dicembre 1989" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1990".
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