DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 406
Entrata in vigore del decreto: 7/1/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Ministro dell'ambiente promuove iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la discipilina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonche' ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' cosi' formulato: "Il Ministro compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti in talune materie. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.I diplomi di benemerenza sono di prima, seconda e terza classe ed implicano il conferimento, rispettivamente, della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al merito dell'ambiente.
Art. 3
1.La medaglia ai benemeriti dell'ambiente, del diametro di 33 millimetri, porta impresso sul "verso" il simbolo della "REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'AMBIENTE" e sul recto un ramo fronzuto stilizzato, circondato dalla dicitura "AI BENEMERITI DELL'AMBIENTE".
2.La medaglia e' sostenuta da un nastro largo 36 mm di colore verde, con due filettini laterali larghi 6 mm di colore azzurro.
3.Le medaglie ed il nastro sono raffigurati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4
1.Le proposte di attribuzioni dei diplomi di benemerenza e delle relative medaglie a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri sono esaminate previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
2.Nel caso in cui le proposte di concessione riguardino corpi o comandi delle Forze armate, il Ministro dell'ambiente procede sentito il Ministro della difesa.
Art. 5
1.Le proposte per il riconoscimento delle benemerenze di cui sopra devono essere inviate al Ministero dell'ambiente - Ufficio di gabinetto, entro il 30 ottobre di ciascun anno, accompagnate da una relazione che illustri l'attivita' svolta dal soggetto designato, i suoi titoli di merito e la sua condotta civile e morale.
Art. 6
1.Le proposte di concessione, con l'indicazione della classe di diploma e della relativa medaglia, possono essere formulate da amministrazioni ed enti pubblici anche territoriali, da istituti culturali e scientifici pubblici e privati, ordini professionali, associazioni produttive e di categoria e da associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute.
2.I riconoscimenti in esame possono altresi' essere attribuiti di propria iniziativa dal Ministro dell'ambiente, previo parere della commissione di cui all'art. 7.
Art. 7
1.Le proposte sono valutate, entro il 31 dicembre di ogni anno, da una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente, o per sua delega dal Sottosegretario, e la cui composizione viene determinata dallo stesso Ministro che nomina altresi' i componenti, chiamando a farne parte anche esperti della materia eventualmente estranei all'amministrazione.
2.Su ciascuna proposta riferisce un membro della commissione, designato quale relatore dal presidente. Le sedute della commissione sono valide quando intervengono almeno due terzi dei componenti e non meno della meta' dei membri permanenti.
3.I componenti estranei al Ministero dell'ambiente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTINAZZOLI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 16
Allegato