LEGGE 27 dicembre 1989, n. 407
Entrata in vigore della legge: 1/1/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
1.Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1990 resta fissato, in termini di competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.
2.Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506 miliardi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove e maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno in cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificatamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella,della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis (si veda nelle note all'art. 2) e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi per bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (si veda nelle note all'art. 2) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis (si veda nelle note all'art. 2) nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e) nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento." Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge n. 468/1978, richiamato nell'articolo soprariportato, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988: "2. Nel documento di programmazione economico- finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e delle evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati: a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi nel settore pubblico allargato a "politiche invariate", intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare la collettivita' e, la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni; b) gli obiettivi macroeconomici, ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione; c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto del prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause; e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico e allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi, di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale". Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato: "Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
Art. 2
1.Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1.((1))
2.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990-1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.553,164 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.286,376 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1990 e triennale 1990-1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1990, 1991, e 1992, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9.L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' - e' integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.((1))
10.L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'ammontare del fondo di cui al comma 9 del presente articolo e' ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991; inoltre ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal suddetto decreto 261/1990.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3
1.In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono valutate, rispettivamente, in lire 2.600 miliardi, lire 3.600 miliardi e lire 3.700 miliardi.
2.Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, e' prorogato al 31 dicembre 1990. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1990 previsto dal comma 2 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.
CAPO III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 4
1.Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2.L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
4.Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge - quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. 27 - quater del D.L. n. 786/1981, e' il seguente: Art. 9. - E' istituito a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione, del prodotto interno lordo ai prezzi al mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale dalla situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei Trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' nel progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi' il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per i quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili e di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni e statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecendente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione". - Il testo delle lettere b), c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") e' il seguente: "All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci: (omissis); b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti; d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale". - Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato) e' il seguente: "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4 - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". - L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") prevede che:"Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 5
1.L'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1990 in lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.206 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 18.431 miliardi per l'anno 1990 ed e' assegnata per lire 13.789 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 944 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 976 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.655 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 64 miliardi all'ENPALS.
2.Il limite al complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1990 in lire 47.000 miliardi, comprensivi delle somme occorrenti per assicurare l'aumento dell'indennita' di disoccupazione. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
3.Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei 6 tredicesimi dell'importo di cui al comma 2, il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1990, e' maggiorato dei 6 dodicesimi sia del saldo dei contributi sanitari dell'anno precedente, sia dell'avanzo della gestione tubercolosi e sia dell'adeguamento del 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1990, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.) e' il seguente: "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dello Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153" e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.21, comma 3,della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalla agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione - lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti da pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1,2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze Armate alleate presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il testo dell'art. 21 comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, di coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestione suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, e 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' il finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi". - Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 9 - 1. Sono all'entrata in vigore nella riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse".
CAPO V DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 6
1.Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2.La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1990.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella A
TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire)
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Misure per il censimento ed il con- trollo delle attivita' di ricerca e sperimentazione nel campo delle mani- polazioni genetiche e delle nuove (c) (c) tecnologie riproduttive............... __ 5.000 5.000 Tutela delle minoranze linguistiche... __ 5.000 10.000 Istituzione di sezione staccate dei tribunali amministrativi regionali.... __ 6.400 6.400 Riforma del processo amministrativo... __ 9.400 9.400 Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi... 250 250 250 Istituzione della Commissione per la parita'uomo-donna presso la Presidenza (c) (c) (c) del Consiglio......................... 500 2.000 2.000 Oneri connessi al funzionamento della Commissione di indagine sulla poverta' 750 750 750 Norme dirette a garantire il funziona- mento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commis sione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici...................... 2.300 2.300 2.300 Costituzione di un fondo per l'infor- matizzazione delle Amministrazioni pubbliche............................. 2.500 74.500 254.500 Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato.......................... 3.000 3.000 3.000 __ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2,della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantona- mento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c).
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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Revisione degli organi dell'avvocatura generale dello Stato.................. 4.000 6.500 6.500 Rifinanziamento del fondo di cui all'- articolo 12, comma 3, della legge n.67 del 1987 in materia di editoria (con- tributi negli interessi).............. 5.000 5.000 5.000 Riforma della legge sull'obiezione di (c) (c) (c) coscienza............................. 5.000 5.000 5.000 Legge-quadro di riforma dei servizi sociali .............................. 5.000 10.000 10.000 Contributo all'Istituto nazionale di geofisica............................. 10.000 10.000 10.000 Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)................... 52.000 52.000 52.000 ____ 90.300 197.100 382.100 ____ MINISTERO DEL TESORO Concorso dello Stato negli oneri per il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto degli enti locali per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)................................ __ 72.000 72.000 Riordinamento dell'Osservatorio geofi- sico di Trieste....................... 4.000 4.000 4.000 Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidita' civile................................ 10.000 15.000 15.000 ___ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c).
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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Oneri finanziari dipendenti dallo scio glimento dell'Ente di previdenza e as- sistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche........... 12.000 12.000 12.000 Adeguamenti dei trattamenti pensioni- stici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per ser- vizio................................. 26.000 37.000 37.000 Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari (c) (a) (c) (a) (c) passanti (1).......................... 36.000 72.000 108.000 Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra............. 40.000 50.000 50.000 Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio dei servizi e dell'artigianato 1991... 50.000 262.000 184.200 Finanziamento del IV censimento gene- rale dell'agricoltura................. 59.000 72.000 __ Fondo incentivazione personale Ministeri tesoro e bilancio........... 70.000 70.000 70.000 Partecipazione italiana al fondo di stabilizzazione cambi per la Polonia e (d) Paesi dell'Est........................ 150.000 __ ___ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accan- tonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (a). (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (d). (1) Collegato all'accantonamento negativo sotto la lettera (c) per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e all'accantonamento negativo sotto la lettera (a) per 40.000 milioni per il 1991 e per 85.000 milioni per il 1992. Provvidenze per ciechi e per gli inva- lidi civili........................... 200.000 400.000 400.000 Oneri connessi con il ripiano dei disa vanzi USL per gli anni 1987 e 1988 (rate ammortamento mutui)............. 330.000 2.270.000 2.832.000 Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in (a) quello privato (2)................... 1.000.000 2.000.000 3.000.000 _____ 1.987.000 5.336.000 6.784.200 _____ MINISTERO DELLE FINANZE Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e (c) (f) (c) (f) pensionati (3)........................ __ 255.000 255.000 Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza....... 2.000 13.000 18.500 Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggior- namento del catasto edilizio urbano e del catasto dei terreni e per l'ammo- dernamento degli uffici erariali...... 5.000 18.500 40.000 Aggiornamento del catasto anche ai (c) (c) (c) fini informativi dei comuni........... 30.000 30.000 30.000 _ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2,della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (a). (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (f). (2) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 55.000 milioni nel 1990. (3) Collegato agli accantonamenti negativi per 95.000 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, sotto la lettera (c) e per 160.000 milioni, per gli stessi anni, sotto la lettera (f). Delega al Governo ad emanare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'inte- grazione delle disposizioni legisla- tive in materia doganale e per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette 105.000 155.000 175.000 Ristrutturazione dell'Amminiatrazione
finanziaria........................... 249.000 367.000 380.000 _______________________________ 391.000 838.500 898.500 _______________________________=====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Riforma ordinamento agenti di custodia ............................. 4.250 12.000 15.000 Istituzione del giudice di pace....... 10.000 30.000 30.000 Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario.................... 15.000 15.000 15.000 Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale............ 15.500 15.500 20.000 Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare.............. 20.000 20.000 20.000 (c) (c) Gratuito patrocinio (4)............... 75.000 180.000 180.000 Interventi vari in favore della (c) giustizia (5) ........................ 195.250 92.500 95.000 ____ 335.000 365.000 375.000 ____ __ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (4) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 40.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. (5) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 40.000 milioni per l'anno 1990.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero ............ 800 800 800 Addetti agricoli all'estero........... 1.000 1.000 1.000 Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale............ 2.000 2.000 2.000 Partecipazione all'Esposizione univer- sale di Siviglia del 1992............. 5.000 5.000 10.000 Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali........................ 53.500 130.860 130.145 Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Mini- stero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimen ti in campo sociale e culturale all' (c) (c) (c) estero (6)............................ 97.720 127.000 167.000 ____ 160.020 266.660 310.945 ____ MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Norme sull'autonomia delle scuole Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione............. __ 341 341 Statizzazione degli educandati femmi- nili di Napoli........................ __ 1.600 1.600 ___ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (6) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 4.500 milioni per l'anno 1990 e per lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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Nuova disciplina degli esami di maturita'............................. __ 5.761 5.761 Prolungamento dell'obbligo scolastico e insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari............... __ 10.000 10.000 Provvedimenti in favore della scuola, ivi compreso l'insegnamento delle lingue ai militari di leva............ __ 25.000 30.000 Istituzione uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise......... 2.346 2.352 2.358 Riforma della scuola elementare e con- tributi alla scuola elementare parifi- cata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di (c) (c) (c) riforma (7)............................ 113.000 143.000 143.000 ____ 115.346 188.054 193.060 ____ MINISTERO DELL'INTERNO Modifiche alla legge n. 930 del 1980 recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti........................ 9.610 9.610 9.610 Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia ............................ 10.000 10.000 10.000 Indennizzi per le vittime del (c) (c) terrorismo............................ 10.000 10.000 10.000 Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984.............................. 210.000 __ __ __ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accant- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (7) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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Disposizioni finanziarie per le pro- vince, per i comuni e le comunita' (a) (a) (b) (a) (b) montane (8)..........................21.087.000 21.909.000 22.828.000 _____ 21.326.610 21.938.610 22.857.610 _____ MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Modificazioni alla legge sullo equo canone................................ __ 15.000 20.000 _____ __ 15.000 20.000 _____ MINISTERO DEI TRASPORTI Costituzione e funzionamento del CIPET 2.000 2.000 2.000 Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci........................... 10.000 70.000 120.000 Concorso dello Stato negli oneri per il rinnovo contrattuale nel settore (b) (b) (b) dei pubblici trasporti (9)............ 450.000 910.000 1.350.000 ____ 462.000 982.000 1.472.000 ____ __ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (a). (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b). (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (e). (8) Collegato agli accantonamenti negativi, sotto la lettera (a), per lire 9.350.000 milioni per l'anno 1990, per lire 9.700.000 milioni per il 1991 e per lire 10.150.000 milioni per il 1992; collegato agli accantonamenti negativi, sotto la lettera (e) per lire 3.000.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 5.600.000 milioni per l'anno 1992. (9) Collegato agli accantonamenti negativi per lire 260.000 milioni per il 1990 e per lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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MINISTERO DELLA DIFESA Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana....................... __ 340 340 Ammodernamento dei mezzi e infrastrut- ture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)...... __ 215.000 365.000 Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze Armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente armati, infortunati o caduti in servizio e dei loro super- stiti................................. 23 31 31 Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integra- zione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale............ 900 900 900 Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)....... 9.660 10.660 7.200 Norme sul reclutamento e l'avanzamento, nonche' modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali e dei sottouffi- ciali. Norme in materia di rivaluta- zione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare......... 20.000 20.000 26.000 Riforma delle leggi sui caduti in servizio e sulla sanita' militare..... 20.000 55.000 55.000 Riforma della legge sulle servitu' militari.............................. 40.000 40.000 40.000 ____ 90.583 341.931 494.471 ____ MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato ........... 10.000 30.000 40.000 ____ 10.000 30.000 40.000 ____ MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Attivita' di ricerca, studi e consu- lenza nei settori industriale, energe- tico e commerciale.................... __ 500 500 Interventi per la tutela dei (b) (b) consumatori ...................... __ 3.000 3.000 Interventi per lo sviluppo della (b) (b) cooperazione.......................... __ 7.000 7.000 Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualita'........................... 50 50 50 Automazione del Ministero della industria............................. 200 3.950 4.100 Riordinamento del Ministero ed incenti vazioni al personale.................. 7.000 7.000 7.000 Interventi per la tutela della concor (c) (c) (c) renza e del mercato (10).............. 20.000 32.000 35.000 (a) (a) ENEA - Esperimento Ignitor............ 20.000 40.000 __ ____ 47.250 93.500 56.650 ____ _ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (a). (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, ccomma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (b). (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (10)Collegato agli accantonamenti negativi per lire 10.000 milioni per l'anno 1990 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Nuove norme per la concessione della stella al merito del lavoro......... 700 700 700 Finanziamento del Comitato nazionale per la parita' presso il Ministero del lavoro e delle azioni positive (c) (c) (c) per le pari opportunita'............ 10.000 10.000 10.000 Estensione delle disposizioni dell'- articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sotto- poste alle procedure di amministra- (d) (d) zione straordinaria................. 10.000 10.000 10.000 Forme di sperimentazione per misure di lavoro produttivo finalizzato a garan- tire redditi minimi ai giovani del Mezzogiorno e riforma dello articolo (c) (c) (c) 23 della legge n. 67 del 1988......... 50.000 150.000 200.000 Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore (d) (d) del commercio (11)....................4.240.000 4.490.000 4.740.000 _____ 4.310.700 4.660.700 4.960.700 ____ MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti............ 50.000 50.000 50.000 ____ 50.000 50.000 50.000 ____ _ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accanto- namento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c). (d) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accanto- namenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera (d). (11)Collegato agli accantonamenti negativi per lire 2.610.000 milioni per l'anno 1991 e per lire 3.441.000 milioni per l'anno 1992.
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OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1990 | 1991 | 1992
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