LEGGE 27 dicembre 1989, n. 407

Type Legge
Publication 1989-12-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1/1/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI

DI CARATTERE FINANZIARIO

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1.Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1990 resta fissato, in termini di competenza, in lire 259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.

2.Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire 132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506 miliardi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del Bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove e maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno in cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificatamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella,della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis (si veda nelle note all'art. 2) e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi per bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (si veda nelle note all'art. 2) ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis (si veda nelle note all'art. 2) nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e) nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento." Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge n. 468/1978, richiamato nell'articolo soprariportato, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988: "2. Nel documento di programmazione economico- finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e delle evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati: a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi nel settore pubblico allargato a "politiche invariate", intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare la collettivita' e, la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni; b) gli obiettivi macroeconomici, ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione; c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto del prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause; e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico e allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi, di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale". Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato: "Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

Art. 2

1.Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciascuno di detti anni, e' destinato, in misura non inferiore al 75 per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1.((1))

2.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990-1992, restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.553,164 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 7.286,376 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1990 e triennale 1990-1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6.Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1990, 1991, e 1992, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, peraltro, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9.L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' - e' integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, e' iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.((1))

10.L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che l'ammontare del fondo di cui al comma 9 del presente articolo e' ulteriormente integrato di lire 1.534 miliardi per l'anno 1990 e di lire 4.017 miliardi per l'anno 1991; inoltre ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che alla copertura del relativo onere si provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, con quota parte delle maggiori entrate previste dal suddetto decreto 261/1990.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 3

1.In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1990, 1991 e 1992, sono valutate, rispettivamente, in lire 2.600 miliardi, lire 3.600 miliardi e lire 3.700 miliardi.

2.Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, in materia di aliquote di imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi ed in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli cinematografici per le imprese esercenti sale cinematografiche, e' prorogato al 31 dicembre 1990. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1990 previsto dal comma 2 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

CAPO III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4

1.Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

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