LEGGE 27 dicembre 1989, n. 417
Entrata in vigore della legge: 03/1/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1989, n. 249, e 2 settembre 1989, n. 315.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1989. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 gennaio 1990.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1989, N. 357. All'articolo 2, al comma 24, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni". All'articolo 9: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonche' coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo o grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso"; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Hanno titolo, altresi', ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 1-bis, sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento"; dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1- bis e' utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1". All'articolo 10: al comma 6, l'ultimo periodo e' soppresso; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7- bis. E' riaperto fino al 30 settembre 1990 il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni". All'articolo 11: al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: "dal presente comma", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 10 dell'articolo 2, che abbiano superato un concorso di cui alla citata lettera a), anche se vi siano stati ammessi con riserva, purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,"; dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3- bis. In prima applicazione, per gli insegnanti elementari in possesso dei requisiti di servizio di cui al comma 1, e' bandito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso riservato. Coloro i quali superano le prove di esame saranno inseriti nella graduatoria compilata in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in essa incluso. 3- ter. I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che non abbiano superato le prove d'esame di abilitazione nella sessione speciale prevista dal decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, possono conseguire la prescritta abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata di cui al comma 3, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei citati articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270". All'articolo 20, al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai concorsi relativi al contingente per la scuola materna e' ammesso anche il personale direttivo della scuola elementare". All'articolo 22, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2- bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1 ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416". L'articolo 24 e' soppresso. Dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: "Art. 25- bis. - 1. Al personale docente di ruolo non vedente delle scuole aventi particolari finalita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il quale si sia trovato o venga a trovarsi nelle condizioni di soprannumerarieta', e' consentito, a domanda, il trasferimento presso i provveditorati agli studi di appartenenza secondo i criteri stabiliti per la mobilita' volontaria dei pubblici dipendenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 20 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 60- bis dell'8 agosto 1989. 2. Detto personale sara' impiegato nell'ambito della consulenza e della docenza ai fini della formazione e dell'aggiornamento psico-didattico e metodologico degli insegnanti di sostegno limitatamente all'area della minorazione visiva. 3. A tal fine i provveditori agli studi interessati organizzano una sezione operativa insieme al gruppo di lavoro handicappati. 4. Analoga disponibilita' sara' assunta da ogni altro ufficio della pubblica amministrazione, allorche' abbia a rilevare all'interno del proprio organico la vacanza dei posti destinati a mansioni o funzioni esplicabili anche dal personale non vedente di cui trattasi". Dopo l'articolo 28, e' aggiunto il seguente: "Art. 28-bis. - 1. Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d'insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualita' di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti". All'articolo 29: al comma 1, all'alinea, le parole: "26.000 milioni per l'anno 1990" sono sostituite dalle seguenti: "28.500 milioni per l'anno 1990"; al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) quanto a lire 28.500 milioni per l'anno 1990, per lire 26.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1021, 1124 e 1505 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo e per lire 2.500 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, utilizzando parzialmente l'accantonamento: 'Riforma della scuola elementare'".
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