DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1989, n. 256
Entrata in vigore del decreto: 17/8/1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n 156;
Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n 775, modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n 655, che ha approvato il regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi);
Riconosciuta la necessita' di provvedere, con separato regolamento, alla esecuzione delle norme contenute nel libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, sopra indicato;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1987, che approvava il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);
Visto il foglio di rilievi n. 3 del 23 marzo 1987, con il quale la Corte dei conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;
Ritenuto di dover modificare, in aderenza ai rilievi di cui sopra, gli articoli 17, 24, 25, 27, 139, 142 e 178 del ripetuto regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 maggio 1989;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa;
EMANA
il seguente decreto:
Art.
- E approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentoquattordici articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).
Art. 01
E approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composto di duecentoquattordici articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).
Art. 02
Il regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, citato nelle premesse, modificato da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1981, n. 336. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1› giugno 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri GAVA, Ministro dell'interno VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1989 Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 30
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 6
Differimento dei pagamenti
1 - I pagamenti sono normalmente eseguiti all'atto della presentazione dei titoli all'ufficio pagatore. Tuttavia, quando manchino i fondi o esista qualche irregolarita' o inesattezza o comunque sorgano dubbi sull'autenticita' o sul leggittimo possesso del titolo o quando l'ufficio sia impossibilitato ad effettuare i riscontri prescritti dal presente regolamento, il pagamento puo' essere differito fino a quando l'ufficio non si sia provvisto delle somme occorrenti o non abbia ottenuto dagli organi competenti le notizie e i chiarimenti necessari.
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 13
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 14
Notificazioni di decesso e di provvedimenti riferentisi alla capacita' d'agire o alla cessazione di societa'.
1 - La notifica all'Amministrazione del decesso dell'avente diritto, dei provvedimenti giudiziari riferentisi alla sua capacita' d'agire ovvero della cessazione o della liquidazione di societa', enti e persone giuridiche pubbliche o private deve contenere tutte le indicazioni atte ad identificare esattamente il titolo o il credito sul quale verte la notifica stessa. 2 - Per i conti correnti postali valgono anche le disposizioni dell'articolo 82.
Art. 15
Informazioni e certificazioni relative ad operazioni di bancoposta.
2 - Per terzi si intendono coloro che sono estranei al rapporto fra l'Amministrazione e l'utente. 3 - Le domande di informazione e di certificazione devono essere in ogni caso rivolte per iscritto; le certificazioni devono essere chieste e rilasciate su carta bollata del prescritto valore dall'organo dell'Amministrazione in possesso della relativa documentazione.
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 17
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI. CAPO II TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI DI BANCOPOSTA - TESSERA POSTALE DI RICONOSCIMENTO - CARTA DEL CORRENTISTA POSTALE - SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI. CAPO III SEQUESTRI, PIGNORAMENTI E OPPOSIZIONI
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 25
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 26
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 27
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO I NORME GENERALI
Art. 28
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 29
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 30
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 31
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 32
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 33
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 34
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 35
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 36
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 37
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 38
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 39
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO II VAGLIA ORDINARI
Art. 40
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 41
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 42
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 43
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 44
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO III VAGLIA TELEGRAFICI
Art. 45
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 46
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 47
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 48
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO IV VAGLIA DI SERVIZIO
Art. 49
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 50
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO II VAGLIA POSTALI CAPO V RIMBORSO VAGLIA SCADUTI
Art. 51
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 52
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO III RISCOSSIONE DI CREDITI CAPO I ACCETTAZIONE E SPEDIZIONE
Art. 53
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 54
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 55
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 56
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO III RISCOSSIONE DI CREDITI CAPO II RISCOSSIONE E RIMBORSO - RESTITUZIONE DEI TITOLI - PROTESTO
Art. 57
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 58
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 59
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 60
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 61
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 62
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
Art. 63
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 64
Versamenti e prelevamenti sul conto fruttifero della Cassa depositi e prestiti
1 - Le somme eccedenti i normali bisogni di cassa, di cui all'articolo 143 del codice postale, sono versate alla Cassa depositi e prestiti con immediato passaggio dei fondi dal conto corrente infruttifero, esistente tra l'Amministrazione ed il Tesoro, al conto corrente fruttifero esistente tra quest'ultimo e la Cassa depositi e prestiti. 2 - I prelevamenti sul conto fruttifero sono effettuati in seguito a richiesta dell'Amministrazione mediante l'immediato passaggio di fondi disposto dalla Cassa medesima da detto conto a quello infruttifero esistente tra l'Amministrazione ed il Tesoro.
Note all'art. 64: - Si riporta il testo dell'art. 143 del codice postale: "Art. 143. (Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio). - I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall'Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti. Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni".
Art. 65
Interessi spettanti all'Amministrazione
1 - Sui fondi versati nel conto corrente fruttifero, di cui all'articolo 143 del codice postale, la Cassa depositi e prestiti corrisponde all'Amministrazione un interesse pari al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa ricava dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti 15 centesimi. 2 - Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa depositi e prestiti presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, sia inferiore al tasso medio percentuale annuo che la Cassa stessa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa medesima corrisponde all'Amministrazione il tasso del conto corrente col Tesoro, diminuito di 15 centesimi.
Nota all'art. 65: Per il testo dell'art. 143 del codice postale si veda la nota all'art. 64.
Art. 66
Liquidazione e accreditamento degli interessi
1 - Gli interessi sul conto con la Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 65 sono liquidati ad anno solare e accreditati al conto stesso il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono. 2 - Un estratto del conto corrente relativo a ciascun anno e' inviato dalla Cassa depositi e prestiti all'Amministrazione. 3 - In ordine alla decorrenza degli interessi sulle somme versate e prelevate e ad ogni altra modalita' non contemplata dal presente regolamento, riguardante il conto corrente di cui trattasi, e' applicabile il regime dei conti correnti che la Cassa depositi e prestiti tiene con le Amministrazioni pubbliche.
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO II RAPPORTO DI CONTO CORRENTE
Art. 67
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 68
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 69
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 70
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 71
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 72
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 73
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 74
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 75
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 76
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 77
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 78
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 79
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 80
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 81
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 82
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 83
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 84
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 85
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 86
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 87
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO III VERSAMENTI
Art. 88
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 89
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 90
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 91
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 92
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 93
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 94
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 95
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 96
Accettazione dei versamenti - Ricevuta
1.L'ufficio che accetta il versamento non e' tenuto ad accertare se il beneficiario sia effettivamente correntista o se il numero del conto sia esattamente indicato. Constatata la regolarita' formale del bollettino, l'ufficio lo accetta, ritira il corrispettivo e rilascia la ricevuta relativa e l'eventuale attestazione, regolarmente convalidate.
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )).
Art. 97
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 98
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 99
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 100
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 101
Accreditamento dei versamenti e rimborso dei versamenti non potuti accreditare.
1 - Nel caso di discordanza tra le generalita' del correntista e il numero del conto, l'ufficio detentore del conto che riceve il versamento accredita la somma al conto corrispondente alle generalita' del correntista e non a quello corrispondente al numero indicato. 2 - I versamenti non potuti, comunque, accreditare, sono rimborsati ai mittenti mediante assegni tratti a loro favore. L'operazione di rimborso e' gratuita, ma non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata dai mittenti all'atto dell'esecuzione dei versamenti. 3 - Quando risulti che il versamento non potuto accreditare rappresenta l'importo dell'assegno gravante un pacco o una corrispondenza, ovvero di un titolo di credito affidato ai servizi per l'incasso, la somma e' corrisposta al beneficiario del versamento. L'assegno postale di rimborso e' in tal caso assoggettato alla tassa di emissione di un vaglia ordinario di corrispondente ammontare.
Art. 102
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione I NORME GENERALI SUGLI ASSEGNI E SUI POSTAGIRO
Art. 103
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 104
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 105
Traenza degli assegni e dei postagiro
1.(( . . . )) per quanto concerne la firma, l'Amministrazione puo' autorizzare, previa richiesta motivata, che essa sia apposta a stampa o con mezzi meccanici sugli assegni trasferibili e non trasferibili e sui postagiro, a condizione che la distinta che li accompagna rechi la firma autografa del traente.
2.Gli assegni e i postagiro devono essere adoperati dal correntista nell'ordine della loro numerazione; tuttavia l'ufficio detentore del conto li addebita sui conti seguendo l'ordine di arrivo e di presentazione, indipendentemente da quello di emissione.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )).
4.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 )).
Art. 106
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 107
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 108
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 109
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 110
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 111
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione II ASSEGNI TRASFERIBILI E ASSEGNI NON TRASFERIBILI
Art. 112
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 113
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 114
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 115
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 116
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 117
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione III PAGAMENTO A VISTA DI ASSEGNI FIDUCIARI E DI ASSEGNI DI PRELEVAMENTO
Art. 118
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 119
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione IV POSTAGIRO
Art. 120
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 121
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 122
Addebitamenti d'ufficio
Art. 123
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione V SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O SOTTRAZIONE DI ASSEGNI E DI POSTAGIRO
Art. 124
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 125
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 126
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 127
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 128
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 129
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 130
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO IV CONTI CORRENTI POSTALI CAPO IV ASSEGNI E POSTAGIRO Sezione VI SERVIZI SPECIALI
Art. 131
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 132
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 133
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
Art. 134
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144 ))
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO I NORME GENERALI
Art. 135
Libretti e fascicoli
1 - I libretti di risparmio sono nominativi o al portatore. 2 - I libretti nominativi sono di due tipi: libretti ordinari, emessi a favore di persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica, e libretti di serie speciale, emessi soltanto a favore di italiani residenti all'estero. 3 - I libretti ordinari e quelli al portatore sono muniti di cedole, le quali sono di due specie, secondo che occorrano per eseguire rimborsi nell'ufficio di emissione del libretto od un altro ufficio. 4 - I libretti nominativi speciali possono essere provvisti di cedole. 5 - L forma e le caratteristiche dei libretti sono determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 6 - Appositi fascicoli vengono adoperati per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati. 7 - I depositi giudiziari vengono effettuati su appositi libretti infruttiferi. 8 - Tutti i libretti o fascicoli sono distinti con un numero progressivo, seguito dal numero di identificazione dell'ufficio di emissione.
Art. 136
Uffici abilitati alle operazioni di risparmio
1 - Gli uffici che eseguono il servizio dei libretti nominativi possono effettuare, soltanto se espressamente autorizzati, i servizi dei libretti al portatore, dei depositi giudiziari, dei depositi per proventi di cancelleria e dei depositi relativi a valori bollati. 2 - L'Amministrazione ha facolta' di stabilire modalita' per l'applicazione di quanto previsto nel comma 1.
Art. 137
Scritturazione sui libretti e sui fascicoli
1 - Tutte le scritturazioni sui libretti e sui fascicoli, salvo l'eccezione di cui al comma 1 dell'articolo 193, debbono essere fatte da impiegati dell'Amministrazione e da essi convalidate con la propria firma e col bollo dell'ufficio.
Art. 138
Tenuta dei conti relativi ai libretti ed ai fascicoli
1 - All'atto dell'emissione di libretti di qualsiasi specie gli uffici aprono una partita di conto sulla quale registrano, di volta in volta, le operazioni eseguite sul libretto. Per i depositi infruttiferi relativi a proventi di cancelleria e a valori bollati gli uffici tengono un fascicolo uguale a quello consegnato all'ufficio giudiziario. 2 - Le singole operazioni di deposito e di rimborso devono essere comunicate dagli uffici al competente organo dell'Amministrazione che tiene per ciascun libretto e per ciascun fascicolo una partita di conto sulla quale registra le operazioni stesse.
Art. 139
Intestazione con nome fittizio
1 - E' vietata l'emissione di libretti nominativi intestati a nomi fittizi. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenza che possono derivare dalla trasgressione di tale divieto. Accertata la trasgressione, l'Amministrazione sospende qualsiasi operazione sui libretti.
Art. 140
Saggio d'interesse
1 - Le variazioni del saggio d'interesse, stabilite col decreto ministeriale previsto dall'articolo 153 del codice postale, vengono rese note al pubblico anche mediante apposito avviso da affiggere negli uffici.
Nota all'art. 140: Si riporta il testo dell'art. 153 del codice postale: "Art. 153. (Interesse sui libretti postali di risparmio). - Sulle somme depositate e' corrisposto un interesse, il cui saggio e' stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Quando lo esigano le condizioni di mercato, il saggio di interesse puo' essere modificato anche durante il corso dell'anno. Le variazioni dei saggio d'interesse hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto ministeriale, che le determina, sui depositi effettuati e su quelli da effettuarsi dopo la detta pubblicazione".
Art. 141
Libretti da affidare in custodia all'Amministrazione
1 - L'invio dei libretti nominativi agli organi dell'Amministrazione per la custodia nei casi previsti dall'articolo 156 del codice postale puo' essere effettuato dagli interessati tramite un ufficio od anche direttamente. 2 - L'invio dei libretti al portatore deve essere effettuato soltanto tramite un ufficio. L'Amministrazione non risponde delle conseguenze che possono derivare dalla inosservanza di tale disposizione.
Nota all'art. 141: Si riporta il testo dell'art. 156 del codice postale: "Art. 156. (Custodia dei libretti di risparmio). - E' vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio. L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia. I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati. Nessuna responsabilita' incombe all'Amministrazione per le conseguenze della trasgressione al divieto ed all'obbligo sanciti nel presente articolo. Ove occorra, si potra' affidare la custodia dei libretti di risparmio ad uffici decentrati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni".
Art. 142
Prescrizione dei crediti
1 - Per la prescrizione dei crediti di libretti di risparmio appartenenti a minori si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 168 codice postale.
Nota all'art. 142: Si riporta il testo dell'art. 168 del codice postale: "Art. 168. (Prescrizione del credito dei libretti). - Sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle poste i crediti dei libretti con il decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire cento; b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire mille tra capitale e interessi; c) di trenta anni, quando si tratti di credito superiore a lire mille tra capitale e interessi. I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato. Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non e' valida ad interrompere il corso della prescrizione. Per i libretti appartenenti a minori, i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore eta'". L'articolo unico della legge 16 febbraio 1974, n. 43 (Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio) cosi' dispone: "I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzi 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo gia' trascorso. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".
Art. 143
Giacenza di documenti contabili
1 - I periodi di giacenza, presso l'Amministrazione, dei documenti contabili relativi al servizio dei risparmi, sono i seguenti: a) - sette anni per le partite di conto tenute dalla Amministrazione e relative ai libretti tolti di corso; b) - cinque anni per i vaglia di deposito, le cedole di rimborso, i mandati di pagamento e gli elementi mensili dei depositi e dei rimborsi compilati dagli uffici; c) - due anni per gli elenchi giornalieri dei depositi e dei rimborsi, compilati dagli uffici, e per i relativi riepiloghi compilati dalle ragionerie provinciali; d) - tre anni per tutti gli altri documenti, compresi i librettti tolti di corso. 2 - I suddetti periodi decorrono dal principio dell'anno successivo a quello in cui i documenti furono rilasciati o presentati, ovvero i libretti furono tolti di corso. Trascorsi tali periodi, l'Amministrazione ha facolta' di distruggere i documenti ed i libretti. 3 - Nei casi e con le modalita' previsti dalle norme legislative regolamentari, in luogo e in sostituzione degli originali, possono essere conservati, per gli stessi periodi di tempo indicati nel comma 2, i microfilms sostitutivi dei titoli e dei documenti e le registrazioni effettuate su nastri e dischi magnetici.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione I EMISSIONE DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI
Art. 144
Intestazione dei libretti
1 - L'emissione di un libretto nominativo puo' essere richiesta, oltre che dalle persone alle quali esso deve essere intestato, anche da una terzo. 2 - Se il libretto e' emesso a favore di una persona rappresentata da un'altra, l'intestazione deve contenere anche il nome, cognome, nonche' il luogo e la data di nascita del rappresentante dichiarato. 3 - I libretti al portatore possono, su richiesta della persona che ne domanda l'emissione, essere rilasciati senza alcuna intestazione ovvero con una intestazione che riporti le generalita' della persona medesima o di un terzo, oppure un nome fittizio o alcune iniziali od anche un numero qualsiasi.
Art. 145
Emissione di libretti a favore di regioni, provincia, comuni e di istituti di beneficenza e di culto.
1 - Le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ecclesiastici e gli altri enti soggetti a tutela governativa, che intendono valersi delle casse di risparmio postale per il deposito delle somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, devono chiedere con domanda scritta, diretta all'ufficio, la emissione di distinti libretti nominativi ordinari, a seconda che il deposito stesso riguardi: a) somme costituenti rendita o altri fondi destinati a rimanere nella libera disponibilita' degli amministratori; b) somme provenienti da incassi di mutui, da riscossioni di capitali, da alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio. 2 - I libretti emessi per il deposito delle somme, di cui alla lettera b) del comma 1, sono sottoposti a vincolo per "collocamento di capitali". 3 - Le domande prodotte dagli enti ecclesiastici devono essere corredate del visto di approvazione della competente autorita' tutoria.
Art. 146
Firma dell'intestatario e indicazione del suo domicilio
1 - L'ufficio che rilascia il libretto nominativo invita l'intestatario o gli intestatari ad apporre la propria firma sulla corrispondente partita di conto. 2 - Ove l'intestatario non sappia o non possa scrivere, tale circostanza deve essere fatta risultare scrivendo sulla partita medesima l'indicazione "incapace di firmare" oppure "impossibilitato a firmare". 3 - Se l'emissione del libretto e' richiesta da persona diversa dal titolare, la firma e' fatta apporre non appena questi si presenti all'ufficio per successive operazioni, previo accertamento della sua identita' personale. 4 - Nel caso di libretti intestati ad enti, la firma e' apposta dal rappresentante dichiarato, quando esiste, ovvero dal rappresentante legale dell'ente. 5 - Sulla partita di conto, di cui al comma 1, l'uffico deve anche indicare il domicilio dell'intestatario o, quando ne sia il caso, quello del rappresentante.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione II DEPOSITI
Art. 147
Depositi dislocati o senza esibizione del libretto
1 - I depositi sui libretti, successivi alla prima operazione, possono essere effettuati anche presso un ufficio diverso da quello di emissione. L'operazione deve essere subito partecipata all'ufficio di emissione da quello che l'ha eseguita. 2 - I depositi senza esibizione del libretto possono essere accettati esclusivamente dall'ufficio di emissione e nel solo caso che il libretto sia nominativo e non possa essere presentato, perche' ritirato e spedito ad altri organi dell'Amministrazione dall'ufficio stesso per qualsiasi ragione.
Art. 148
Depositi relativia agli interessi riscossi su titoli nominativi del debito pubblico
1 - Il servizio di riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico di cui alll'articolo 152 del codice postale e' eseguito solo mediante conversione in deposito sui libretti delle relative somme dopo l'avvenuta riscossione.
Nota all'art. 148: Si riporta il testo dell'art. 152 del codice postale: "Art. 152. (Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico). - I titolari dei libretti possono valersi degli uffici postali per la riscossione degli interessi di titoli nominativi del debito pubblico, purche' al netto di ritenuta".
Art. 149
Limiti di importo dei depositi
1 - I limiti minimi e massimi per ciascun deposito sui libretti nominativi ed al portatore sono fissati con il provvedimento previsto dall'articolo 7 del codice postale.
Nota all'art. 149: Per quanto riguarda l'art. 7 del codice postale si veda nelle note all'art. 3.
Art. 150
Comunicazione dei depositi all'Amministrazione
1 - Ciascun deposito e' comunicato all'Amministrazione per mezzo di uno speciale vaglia.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione III RIMBORSI
Art. 151
Limiti d'importo dei rimborsi
1 - Ai rimborsi sui libretti nominativi sono applicabili gli stessi limiti stabiliti per i depositi dal provvedimento previsto dall'articolo 7 del codice postale.
Nota all'art. 151: Per quanto riguarda l'art. 7 del codice postale si veda nelle note all'art. 3.
Art. 152
Eventuale differimento dei rimborsi
1 - Normalmente i rimborsi sono eseguiti a vista. L'Amministrazione ha pero' facolta' di eseguire rimborsi su libretti nominativi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 500.000; entro quindici giorni fino al L. 1.000.000.; entro venti giorni fino a L. 5.000.000.; entro un mese per somme maggiori.
Art. 153
Rimborsi dislocati
1 - Per i rimborsi eseguiti in uffici diversi da quello di emissione le richieste di conferma del credito e le comunicazioni di risposta possono aver corso per telegrafo. 2 - La conferma del credito non e' necessaria quando il libretto sia stato trasmesso direttamente dall'Amministrazione per la consegna all'interessato ed il rimborso venga chiesto all'atto stesso della consegna. 3 - L'ufficio che esegue i rimborsi deve sempre darne immediata partecipazione all'ufficio di emissione del libretto.
Art. 154
Rimborsi senza l'esibizione del libretto
1 - I rimborsi su libretti nominativi possono essere eseguiti, senza la loro esibizione, previa autorizzazione dell'organo dell'Amministrazione in possesso dei libretti stessi, soltanto all'Ufficio di emissione, il quale all'atto dell'operazione ritira una quietanza provvisoria. 2 - L'importo di tali rimborsi non puo' eccedere i due terzi del credito non contestato del libretto.
Art. 155
Delega a riscuotere
1 - Gli uffici possono eseguire rimborsi sui libretti nominativi di propria emissione anche a favore di persona che sia stata delegata a riscuotere con dichiarazione rilasciata, a tergo della prima cedola disponibile, dall'intestatario. 2 - I rimborsi di cui al comma 1 non possono aver luogo se non previo accertamento, nei modi indicati dall'articolo 7, dell'identita' personale del delegato, sempreche' l'autenticita' della firma apposta dall'intestatario a tergo della cedola possa essere accertata dallo ufficio mediante il confronto con la firma esistente sulla partita di conto, ai sensi dell'articolo 146, ovvero la firma stessa risulti autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Art. 156
Rimborsi su libretti intestati a piu' persone o al rappresentante dichiarato - Rimborsi su libretti intestati ad enti ed istituti.
1 - I rimborsi su libretti intestati a piu' persone si eseguono con quietanza simultanea di tutti gli intestatari, a meno che nell'intestazione del libretto non siano designati quelli fra essi che non hanno la facolta' di riscuotere singolarmente. 2 - Nel caso in cui, mancando tale designazione, uno dei cointestatari sia divenuto irreperibile o sia giuridicamente incapace, l'Amministrazione puo' provvedere all'estinzione del libretto autorizzando a favore dell'altro o degli altri cointestatari il rimborso delle quote loro spettanti ed accantonando sopra un nuovo libretto la quota dell'irreperibile o dell'incapace. Agli effetti di tale operazione le quote dei cointestatari sono considerate uguali, fino a prova contraria. 3 - I rimborsi su libretti intestati ad un minore, con la rappresentanza dichiarata di altra persona, possono essere eseguiti soltanto con quietanza del rappresentante; nel caso di decesso del rappresentante i libretti devono essere sottoposti al vincolo per minore eta', di cui all'articolo 181. 4 - La facolta' di ottenere rimborsi, attribuita al rappresentante dichiarato, cessa di diritto con la morte dello intestatario o di uno dei cointestatari del libretto. 5 - I rimborsi su libretti intestati a enti, societa', associazioni o istituti in genere, vengono eseguiti con quietanza delle persone che, per legge od in base allo statuto o regolamento dell'ente, societa', associazione od istituto o dalla intestazione stessa del libretto, risultino autorizzate a riscuotere.
Art. 157
Rimborsi su libretti intestati ad enti, sottoposti al vincolo per collocamento di capitali.
1 - I rimborsi, a saldo o in conto, di capitale risultante sui libretti di cui al comma 2 dell'articolo 145 sono subordinati alla autorizzazione della competente autorita' tutoria.
Art. 158
Partecipazione dei rimborsi - Duplicati di cedole
1 - Ciascun rimborso e' partecipato all'organo dell'Amministrazione detentore della partita di conto, mediante l'invio della cedola. 2 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della cedola originale relativa ad un rimborso su libretto nominativo, l'Amministrazione invita il percipiente a compilare e firmare un duplicato o provvede essa stessa alla compilazione del duplicato sulla base delle registrazioni risultanti dal libretto e dalle scritture di ufficio.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione IV ISCRIZIONE DEGLI INTERESSI
Art. 159
Iscrizione degli interessi sui libretti appartenenti a residenti nella Repubblica
1 - L'iscrizione degli interessi nominativi e al portatore e' eseguita dall'ufficio di emissione in base ad un elenco, che viene annualmente rimesso dall'organo dell'Amministrazione competente a provvedere all'aggiornamento dei conti. 2 - Il possessore di un libretto puo' chiedere l'iscrizione degli interessi anche ad un altro ufficio, il quale vi provvede dopo essersi rivolto all'Amministrazione per conoscere l'importo.
Art. 160
Iscrizione degli interessi su libretti appartenenti a residenti all'estero
1 - L'iscrizione degli interessi sui libretti di serie ordinaria appartenenti a persone residenti all'estero e' eseguita dall'ufficio di emissione, qualora il libretto sia presentato a detto ufficio dall'intestatario o da un suo incaricato; e' eseguita dall'Amministrazione sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero nonche' sui libretti ordinari lasciati eventualmente in custodia all'Amministrazione stessa o che pervengano ad essa per posta, direttamente dall'intestatario o tramite l'autorita' consolare o un istituto bancario.
Art. 161
Interessi dell'anno in corso
1 - Gli interessi dell'anno in corso sui libretti nominativi o al portatore vengono liquidati e corrisposti soltanto nel caso in cui, su richiesta dell'avente diritto, l'Amministrazione disponga la estinzione del libretto, ai sensi dell'articolo 163.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione V RINNOVAZIONE ED ESTINZIONE DEI LIBRETTI
Art. 162
Rinnovazione
1 -Il libretto, che sia rimasto sprovvisto di cedole ovvero di spazio per descrivere altre operazioni, e' rinnovato con altro senza spesa da parte dell'intestatario. 2 -Se l'ufficio che deve rinnovare il libretto non e' quello di emissione, ha l'obbligo, prima di procedere alla rinnovazione, di chiedere la conferma del credito, di cui all'articolo 163 del codice postale. 3 - Il libretto tolto di corso deve essere subito spedito dall'ufficio agli organi dell'Amministrazione. a) - quando il libretto per ragioni accidentali sia deteriorato o illeggibile o incompleto; b) - quando il libretto sia rimesso all'autorita' giudiziaria in sede penale ovvero si trovi gia' in possesso dell'autorita' medesima ed il nuovo titolo possa essere consegnato all'intestatario; in tal caso l'Amministrazione o l'autorita' giudiziaria, su segnalazione dell'Amministrazione stessa, appongono sul titolo originale l'annotazione che esso e' stato sostituito da altro libretto.
Nota all'art. 162: Si riporta il testo dell'art. 163 del codice postale: "Art. 163. (Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione). I rimborsi possono essere eseguiti in uffici diversi da quelli di emissione, senza spese a carico dei richiedenti, previa conferma del credito da parte dell'ufficio di emissione".
Art. 163
Estinzione
1 - L'intestatario di un libretto nominativo o il suo rappresentante dichiarato o il suo procuratore ovvero il possessore di un libretto al portatore possono chedere, tramite un qualsiasi ufficio, che il libretto sia estinto, specificando l'ufficio presso il quale deve essere effettuato il pagamento a saldo. L'intestatario di un libretto nominativo puo', nella domanda di estinzione, delegare altri a riscuotere. Tale facolta' non e' riconosciuta a coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare. 2 - In ogni caso l'ufficio rilascia al richiedente un ricevuta, la quale deve essere presentata all'atto del pagamento, ed invia agli organi dell'Amministrazione la domanda di estinzione ed il libretto. 3 - L'Amministrazione, dopo aver provveduto alla liquidazione degli interessi a saldo, compresi, ai sensi dell'articolo 161, gli interessi dell'anno in corso, e dopo averli eventualmente aggiunti al capitale che, in base all'ultimo comma del presente articolo, puo' essere rimasto sul libretto, emette per l'importo complessivo, previa detrazione della somma dovuta per diritto di estinzione, un appostito mandato. 4 - Se l'importo complessivo predetto non e' superiore alla somma dovuta quale diritto fisso, l'Amministrazione lo incamera per intero, sempre a titolo di diritto di estinzione, dandone partecipazione al richiedente a mezzo dell'ufficio. 5 - Il mandato di cui al comma precedente e' valido per due mesi oltre quello di emissione; in base ad una nuova domanda di estinzione l'Amministrazione emette un altro mandato per lo stesso importo di quello scaduto. 6 - Le domande di estinzione non possono esere accettate se non quando sia stato rititrato dal libretto l'intero credito, eccettuati, per i libretti nominativi, i casi previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni, nonche' quelli autorizzati di volta in volta dalla Amministrazione.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO II OPERAZIONI SUI LIBRETTI Sezione VI DEPOSITI NELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Art. 164
Compilazione della domanda
1 - Le somme occorenti per deposito volontario od obbligatorio nella Cassa depositi e prestiti possono essere prelevate dai libretti di qualunque specie e da quelli giudiziari. 2 - Le relative domande debbono essere redatte su speciali modelli forniti dagli uffici e contenere tutte le indicazione circa il deposito che l'interessato intende eseguire.
Art. 165
Inoltro della domanda
1 - L'ufficio spedisce la domanda in cui all'articolo 164, insieme col libretto, agli organi dell'Amministrazione, i quali interessano la Cassa depositi e prestiti perche' esegua il deposito richiesto. 2 - Le polizze relative ai depositi nella Cassa depositi e prestiti sono consegnate ai richiedenti, insieme con il libretto, tramite l'ufficio cui fu presentata la domanda o altro ufficio designato dal richiedente.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione I DUPLICAZIONE DEI LIBRETTI NOMINATIVI
Art. 166
Domanda di duplicazione
1 - La duplicazione di un libretto nominativo che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, deve essere chiesta dall'intestatario, dal suo procuratore o dal suo rappresentante legale tramite un ufficio e non puo' essere effettuata che in seguito ad autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Amministrazione. 2 - L'Amministrazione non da' corso alla domanda di duplicazione di un libretto nominativo dichiarato sottratto, quando risulti che esso si trova in possesso di terzi. 3 - Il richiedente, la cui identita' personale e la cui qualita' debbono essere accertate dall'ufficio, e' tenuto a riempire e sottoscrivere un apposito modulo, che contenga, oltre la domanda di duplicazione, la dichiarazione di smarrimento, distruzione o sottrazione, l'indicazione sommaria delle relative circostanze di fatto e, quando si tratti di sottrazione, anche gli estremi della denuncia presentata alla autorita' competente. 4 - Il richiedente deve, inoltre, versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sul detto modulo e da obliterare con bollo a data. 5 - Se l'interessato risiede all'estero, la domanda di duplicazione deve recare il visto dell'autorita' consolare competente e deve essere trasmessa direttamente agli organi dell'Amministrazione, i quali prelevano l'importo della tassa di duplicazione dal credito del libretto.
Art. 167
Affissione di avvisi per la duplicazione
1 - L'ufficio, cui sia stata richiesta la duplicazione di un libretto ai sensi dell'articolo precedente, invia agli organi della Amministrazione il relativo modulo con eventuali osservazioni circa il contenuto della dichiarazione resa dal richiedente. 2 - Nell'ufficio in cui e' presentata la richiesta e, se il libretto fu emesso altrove, anche nell'ufficio di emissione ed eventualmente in altri uffici viene affisso un avviso col quale e' portato a conoscenza di chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso ed accertata la regolarita' della richiesta di duplicazione, si provvedera' a rilasciare un altro libretto in sostituzione di quello dichiarato smarrito, distrutto o sottratto, considerando il libretto originale come annullato.
Art. 168
Opposizioni alla duplicazione - Rilascio del duplicato del libretto.
3 - La notifica delle opposizioni puo' essere fatta, oltre che nelle forme legali, mediante consegna all'ufficio, effettuata dall'opponente, di un atto di diffida. 4 - Non sorgendo opposizioni, l'Amministrazione autorizza il rilascio del nuovo libretto e lo fa consegnare all'intestatario o al suo rappresentante. 5 - Il libretto originale, ove sia successivamente rinvenuto, deve essere spedito all'Amministrazione per l'annullamento.
Nota all'art. 168: Per il testo dell'art. 157 del codice postale si veda la nota all'art. 23.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione II DUPLICAZIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE
Art. 169
Libretti al portatore con credito superiore a L. 100.000: denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione.
1 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto al portatore con credito superiore a L. 100.000 il proprietario deve presentare denuncia in doppio esemplare all'ufficio di emissione oppure, se cio' non sia possibile, ad altro ufficio. 2 - Nel primo caso, l'ufficio appone immediatamente l'annotazione di fermo sulla partita di conto del libretto, inviando in giornata e con piego raccomandato un esemplare della denuncia, insieme con la copia del conto suddetto, agli organi della Amministrazione ai quali deve anche dare immediata notizia per telegrafo, a spese del denunciante, della denuncia ricevuta. 3 - Nel secondo caso, l'ufficio inoltra in giornata, mediante piego raccomandato, un esemplare della denuncia all'Amministrazione, compilandone nello stesso tempo una copia e trasmettendola, pure in raccomandazione, all'ufficio di emissione, che provvede ad apporre il fermo e ad inviare copia del conto all'Amministrazione medesima. Anche in tal caso l'ufficio cui e' presentata la denuncia deve, a spese del denunciante, informarne immediatamente per telegrafo l'Amministrazione e l'ufficio di emissione. 4 - Il denunciante, al quale deve essere in ambedue i casi restituito, a titolo di ricevuta, uno dei due esemplari della denuncia, e' tenuto a versare l'importo della tassa di duplicazione, che l'ufficio converte in francobolli da applicare sull'esemplare di denuncia destinato alla Amministrazione e da obliterare con bollo a data. 5 - L'Amministrazione, non appena ricevuta dall'ufficio di emissione la copia del conto, provvede a verificarla ed a restituirla col proprio visto all'ufficio medesimo.
Art. 170
Ricorso all'autorita' giudiziaria
1 - Entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia di cui all'articolo 169, il denunciante deve far pervenire al presidente del tribunale o al pretore nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di emissione del libretto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso circostanziato e corredato di tutte quelle prove che valgono a dimostrare, nei riguardi del ricorrente, la proprieta' del libretto stesso e deve inviare altresi' copia di tale ricorso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio suddetto. Quest'ultimo, a sua volta, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto la copia del ricorso, deve comunicare all'autorita' giudiziaria competente la copia del conto indicata nell'articolo 169. Decorsi venticinque giorni da quello della denuncia senza che all'ufficio di emissione sia giunta copia del ricorso all'autorita' giudiziaria, l'uffico stesso, dopo aver chiesto ed ottenuto assicurazione dalla competente cancelleria circa la mancata presentazione del ricorso, ne riferisce all'Amministrazione per essere autorizzato ad annullare l'annotazione di fermo.
Art. 171
Affissione del decreto e rilascio del duplicato
1 - L'autorita' giudiziaria, in seguito al ricorso di cui all'articolo 170, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove adotte, emette nel piu' breve tempo possibile un decreto con il quale dichiara l'inefficacia del libretto e diffida l'eventuale detentore di questo a depositarlo presso la dipendente cancelleria assegnandogli un termine, che non puo' essere inferiore a novanta giorni ne' superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto presso l'ufficio di emissione, per far valere le proprie opposizioni. 2 - Con il decreto medesimo l'autorita' giudiziaria dispone altresi' che, se entro il termine sopra indicato non siano state fatte opposizioni, l'ufficio di emissione rimane autorizzato a rilasciare al denunciante un duplicato del libretto stesso. 3 - L'uffico predetto, non appena gli sia stato notificato il decreto di cui sopra, provvede a pubblicare copia del decreto stesso, insieme con una copia della denuncia, per l'intero termine utile a proporre le opposizioni. 4 - Il presidente del tribunale puo', con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto in uno o piu' quotidiani o periodici del luogo, ove si trova l'ufficio di emissione del libretto. 5 - Trascorso il periodo di affissione senza che sia intervenuta opposizione, l'ufficio rimette all'Amministrazione il decreto delle autorita' giudiziaria e rilascia al denunciante un duplicato del libretto. 6 - Per quanto concerne gli altri provvedimenti che possono essere diposti dall'autorita' giudiziaria e per quanto non sia stato previsto in questa sezione, sono applicabili le norme contenute nella legge 30 luglio 1951, n. 948, in materia di ammortamento di libretti di risparmio o di depositi al portatore.
Nota all'art. 171: La legge n. 948/1951 reca: "Disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari".
Art. 172
Duplicazioni di libretti al portatore con credito non superiore a L.100.000
1 - Per ottenere la duplicazione di un libretto al portatore, con credito non superiore a L. 100.000, che sia stato smarrito, distrutto o sottratto, e' sufficiente che, dopo l'osservanza della procedura prescritta e l'avvenuto versamento della tassa di duplicazione di cui all'articolo 166, venga affisso, per un tempo ininterrotto di 90 giorni, un avviso riguardante la denuncia stessa. L'avviso contiene la comunicazione che, salvo opposizioni, sara' provveduto, dopo il compimento di detto periodo, al rilascio del duplicato. L'avviso stesso deve essere affisso nell'ufficio cui e' stata presentata la denuncia e, se il libretto e' stato emesso altrove, anche nell'ufficio di emissione ed eventualmente in altri uffici indicati dall'Amministrazione. 2 - Se sorgono contestazioni entro il termine di cui al comma 1, l'Amministrazione informa le parti che non rilascera' il duplicato se non dopo l'accordo fra di esse o la definitiva decisione della competente autorita' giudiziaria. 3 - Quando il libretto al portatore con credito non superiore a lire centomila sia dichiarato sottratto, nella denuncia da presentare all'ufficio debbono essere indicati gli estremi di quella prodotta all'autorita' competente per l'avvenuta sottrazione. 4 - Non si fa luogo all'affissione dell'avviso di cui al comma 1 e conseguentemente alla duplicazione richiesta, quando risulti che il libretto dichiarato sottratto, smarrito o distrutto si trova presso terzi, limitandosi l'Amministrazione in tal caso a porre il fermo che manterra' fino a quando non sia intervenuto l'accordo fra le parti o la definitiva decisione della autorita' giudiziaria.
TITOLO V CASSE DI RISPARMIO POSTALI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALI CAPO III DUPLICAZIONE, CESSIONE, MODIFICA INTESTAZIONE, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, OPPOSIZIONI, VINCOLI, CAUZIONI E SUCCESSIONI Sezione III CESSIONE E PEGNO DEI LIBRETTI NOMINATIVI
Art. 173
Cessione del credito dei libretti
1 - L'ufficio di emissione, al quale sia stato notificato l'atto di cessione del credito di un libretto nominativo, a termini dell'articolo 158 del codice postale ne prende nota sulla relativa partita di conto e ritira il libretto, che invia agli organi dell'Amministrazione insieme con l'atto medesimo. 2 - L'Amministrazione provvede al cambiamento di intestazione del libretto, se la cessione e' totale ovvero ne ordina l'estinzione, facendo emettere nuovi libretti, se la cessione e' parziale.
Nota all'art. 173: Si riporta il testo dell'art. 158 del codice postale: "Art. 158. (Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito). - Il credito dei libretti nominativi puo' essere ceduto in tutto o in parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da notaio. I libretti possono essere dati anche in pegno. La cessione ed il pegno debbono essere legalmente notificati all'ufficio di emissione".
Art. 174
Pegno dei libretti
1 - L'ufficio di emissione, al quale a cura di una persona, che dichiari di aver ricevuto in pegno un libretto nominativo, sia stato notificato il pegno medesimo, ne prende nota sulla relativa partita di conto, accerta che il libretto si trovi in possesso del dichiarante e ne riferisce agli organi dell'Amministrazione. 2 - L'Amministrazione appone sulla relativa partita di conto l'annotazione di impedimento alla duplicazione. Tale annotazione viene tolta quando colui che ha ricevuto in pegno il libretto dichiari in forma autentica di averlo restituito all'intestatario, oppure nei casi in cui venga esibito il libretto da parte dello stesso intestatario per eseguirvi operazioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)