LEGGE 28 dicembre 1989, n. 422
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati direti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dell'articolo 6 del protocollo stesso.
Art. 3
Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
3.Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
4.Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona e' punito con l'ergastolo.
5.Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali e' punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
6.Quando per le modalita' dell'azione e per la tenuita' del danno o il fatto e' lieve entita', le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
7.Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
Nota all'art. 3 della legge: Il testo degli articoli 582 e 583 del codice penale e' il seguente: "Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto e' punibile a querela della persona offesa. "Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima e si applica la reclusione dai sei a dodici anni se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o delle capacita' della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso".
Art. 4
Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia: a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3; b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato; c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della liberta' personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali; d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene; e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non e' disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come piu' grave reato da altre disposizioni di legge.
Nota all'art. 4 della legge: Il testo degli articoli da 6 a 11 del codice penale e' il seguente: "Art. 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato). - Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione. "Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalita' dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana. Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico, non compreso fra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile querela della persona offesa occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il cittadino, che fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza a querela della persona offesa. Nei casi previdenti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero alla reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. Art. 11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato all'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8 e 9 10 il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta".
Art. 5
Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.
Art. 6
L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previsti dall'articolo 7 paragrafo 5, della convenzione indicata nell'articolo 1.
Art. 7
Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.
Art. 8
Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1. 2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA Gli Stati Parte della presente Convenzione, TENENDO PRESENTE gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonche' allo sviluppo di amichevoli relazioni e della cooperazione tra gli Stati, RICONOSCENDO in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla liberta' ed alla sicurezza della propria persona cosi' come previsto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per l'intensificazione, nel mondo intero, di atti di terrorismo di ogni genere che pongono a repentaglio o distruggono vite umane innocenti, mettono in pericolo le liberta' fondamentali e seriamente minacciano la dignita' delle persone, CONSIDERANDO che atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, intralciano gravemente lo svolgimento dei servizi marittimi e indeboliscono la fiducia dei popoli della terra nella sicurezza della navigazione marittima, CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la comunita' internazionale nel suo insieme, CONVINTI dell'urgente necessita' di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e di natura pratica per prevenire ogni atto illecito diretto contro la sicurezza della navigazione marittima, e perseguire in giudizio e punire gli autori di tali reati, RICHIAMANDO la Risoluzione 40/61 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite del 9 dicembre 1985, con la quale fra l'altro "si invitano tutti gli Stati unilateralmente ed in collaborazione con altri Stati, nonche' gli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a contribuire alla eliminazione graduale delle cause di fondo del terrorismo internazionale ed a prestare una particolare attenzione a tutte le situazioni, - tra cui il colonialismo, il razzismo, le situazioni che rivelano violazioni massicce e flagranti dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' quelle legate alla occupazione straniera - che potrebbero suscitare gli atti di terrorismo internazionale e porre a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale", RICORDANDO INOLTRE che la risoluzione 40/61 "inequivocabilmente condanna, in quanto criminali, tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano perpetrati e chiunque ne siano i loro autori, in particolare gli atti che mettono in pericolo le relazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza", RICORDANDO ALTRESI' che con la risoluzione 40/61 l'Organizzazione marittima internazionale era invitata a "studiare il problema del terrorismo a bordo di navi o contro di esse, al fine di formulare raccomandazioni per l'adozione di opportune misure", TENENDO PRESENTE la risoluzione A.584 (14), del 20 novembre 1985 dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale, che richiedeva l'elaborazione di misure miranti a prevenire atti illeciti che pongano a repentaglio la sicurezza delle navi e l'incolumita' dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, NOTANDO che gli atti dell'equipaggio i quali rientrano nella normale disciplina di bordo non sono presi in considerazione dalla presente Convenzione, AFFERMANDO l'auspicabilita' di mantenere allo studio le norme rela- tive alla prevenzione ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e persone che si trovano a bordo di esse, al fine di aggiornarle se necessario e, a questo fine, prendendo nota delle "Misure volte e prevenire gli atti illeciti contro passeggeri ed equipaggi a bordo di navi", raccomandate dal Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, AFFERMANDO inoltre che le questioni non regolate dalla presente Convenzione continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale, RICONOSCENDO la necessita' per tutti gli Stati, nella lotta contro gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettare rigorosamente le norme ed i principi del diritto internazionale generale, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO I Ai fini della presente Convenzione, per "nave" si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti.
Convenzione-art. 2
Art. 2 1. La presente Convenzione non si applica: a) alle navi da guerra; oppure b) alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure c) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate. 2. La presente Convenzione e' senza pregiudizi per le immunita' di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.
Convenzione-art. 3
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