LEGGE 30 dicembre 1989, n. 437

Type Legge
Publication 1989-12-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 44 della convenzione medesima.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina nel desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e cooperazione esistenti tra i due Stati e di assicurare la protezione e la difesa degli interessi e dei diritti dei rispettivi cittadini; considerando l'opportunita' di adottare, nei rapporti reciproci, norme aggiuntive alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; hanno deciso di concludere una Convenzione sulle funzioni consolari e a tale scopo hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare a quelle della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 (di seguito denominata "Convenzione di Vienna"), e queste ultime si applicheranno a tutte le situazioni non contemplate dalla presente Convenzione.

Convenzione-art. 2

Art. 2 I funzionari consolari sono abilitati a: a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini, nonche' delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato, in conformita' al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione; b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato d'invio e quello ricevente; c) rendersi edotti, con tutti i mezzi leciti a disposizione, della situazione e dell'evoluzione, della vita commerciale, economica, sociale, culturale e scientifica nello Stato ricevente, riferendo in materia al Governo dello Stato d'invio e fornendo informazioni alle persone interessate; d) prestare aiuto ed assistenza ai cittadini ed alle persone giuridiche dello Stato d'invio e comunicare con essi; e) informarsi reltivamente a qualunque incidente che coinvolga gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; f) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorita' giurisdizionali e amministrative dello Stato ricevente e adottare, secondo le prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato ricevente, e adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la reppresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare, nel rispetto delle leggi dello Stato ricevente, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini nel caso in cui questi ultimi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, non possono tutelare in tempo utile i loro diritti e interessi; g) chiedere la collaborazione delle autorita' competenti dello Stato ricevente per la ricerca dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la localita' ove si trovano.

Convenzione-art. 3

Art. 3 Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle autorita' locali competenti per la propria circo- scrizione consolare; b) a tutte le autorita' centrali competenti dello Stato ricevente se e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente e degli accordi o altre norme del diritto internazionale. Essi possono altresi' corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 4

Art. 4 1. L'ufficio consolare puo', nell'ambito della propria circoscrizione: a) tenere il registro dei cittadini dello Stato d'invio; b) svolgere le funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente. 2. Quanto disposto nel paragrafo precedente non puo' in nessun caso esonerare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto della legge dello Stato ricevente in materia di atti dello stato civile.

Convenzione-art. 5

Art. 5 1. I funzionari consolari possono inviare comunicazioni concernenti il servizio militare ai cittadini dello Stato d'invio e ricevere da loro dichiarazioni al riguardo, nonche' effettuare certificazioni e registrazioni ed emanare comunicati al riguardo, anche mediante la stampa o altri mezzi di diffusione. 2. I funzionari consolari possono emanare, anche mediante la stampa od altri mezzi di diffusione, comunicati relativi ad operazioni elettorali previste dalla legge dello Stato d'invio, ricevere dai cittadini di questo Stato dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e recevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione.

Convenzione-art. 6

Art. 6 I funzionari consolari possono: a) ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e certificarle; b) ricevere, anche in deposito, certificare e pubblicare i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio, nonche' comunicare agli eredi e legatari l'esistenza di testamenti; c) ricevere atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio ed autenticare la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente; d) ricevere ed autenticare atti e contrati che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato; e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente.

Convenzione-art. 7

Art. 7 Nell'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di: a) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente per l'uso nello Stato d'invio, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti; b) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti; c) fatti salvi gli accordi in vigore fra i due Stati, trasmettere, per la notifica, decisioni giudiziarie o stragiudiziarie e trasmettere commissioni rogatorie richieste alle autorita' giudiziarie dello Stato d'invio all'autorita' competente dello Stato ricevente nonche' effettuare le notificazioni e le rogatorie richieste in materia civile e commerciale dalle autorita' giudiziarie dello Stato d'invio nei confronti dei propri cittadini compatibilmente con le modalita' previste dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente; d) ottenere copie od estratti di documenti dei pubblici registri, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente.

Convenzione-art. 8

Art. 8 Gli atti e documenti redatti o ricevuti in virtu' degli articoli 6 e 7 sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorita' dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 9

Art. 9 L'Autorita' competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore, al fine di consentire ai funzionari consolari di proteggere i diritti e gli interessi di detti minori o incapaci in conformita' alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra i due Stati, nonche' alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente.

Convenzione-art. 10

Art. 10 I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di ricevere in deposito somme di denaro, documenti e oggetti, la cui detenzione non e' vietata dalle norme vigenti nello Stato ricevente, che siano stati loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio o per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato ricevente in conformita' alle sue leggi e regolamenti. Tali depositi non beneficiano dell'immunita' prevista dall'art. 32 della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detti articolo.

Convenzione-art. 11

Art. 11 1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato d'invio, oppure attraversarlo. 3. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare certificati di origine delle merci ed altri documenti ammessi per l'uso nello Stato d'invio.

Convenzione-art. 12

Art. 12 Le somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritto e tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio e le relative ricevute non sono soggette ad alcuna tassazione e sono liberamente convertibili e trasferibili nella valuta dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 13

Art. 13 1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato ricevente, l'autorita' competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'ufficio consolare e trasmette ad esso il relativo certificato di morte. L'autorita' competente dello Stato ricevente da' comunicazione all'ufficio consolare dell'apertura di successioni per le quali sia erede o legatario un cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente. 2. a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini o dell'apertura di una successione a favore di un proprio cittadino, ne faccia domanda, le autorita' competenti dello Stato ricevente gli forniscono le informazioni che possono raccogliere in merito alla successione. b) L'ufficio consolare dello Stato d'invio puo' domandare all'autorita' competente dello Stato ricevente di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato ricevente. c) Il funzionario consolare puo' cooperare direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo. 3. Se devono essere prese misure conservative e nessun erede cittadino dello Stato d'invio e' presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio e' invitato dalle autorita' dello Stato ricevente ad assistere alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, nonche' alla compilazione dell'inventario. 4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato ricevente, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, o legatario, cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione: a) che sia provata la qualita' di erede o legatario; b) che gli organi competenti abbiano, ove del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita; c) che i debiti ereditari, accertati in conformita' alla legislazione dello Stato ricevente, siano stati pagati o garantiti; d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato ricevente, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto non reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvosorio affinche' siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato ricevente di sequestrarli nell'interesse della giustizia. L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro alla autorita' dello Stato ricevente che sia eventualmente designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. 6. L'ufficio consolare dovra' rispettare la legislazione dello Stato ricevente per quanto concerne l'esportazione dei beni o delle somme di denaro di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Convenzione-art. 14

Art. 14 1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio hanno il diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro. 2. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio e' sottoposto a qualsiasi forma di privazione o limitazione della liberta' personale, le autorita' dello Stato ricevente devono informarne entro tre giorni un funzionario consolare dello Stato d'invio fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti. Contestualmente l'autorita' dello Stato ricevente informera' il cittadino dello Stato d'invio del suo diritto di comunicare con un funzionario consolare per ottenerne l'assistenza. 3. Il funzionario consolare ha il diritto di prendere le misure idonee ad assicurare al cittadino sottoposto alla privazione o limitazione della liberta' personale l'assistenza e la difesa in sede giudiziaria, a meno che questi non vi si opponga espressamente. 4. Qualsiasi comunicazione scritta tra il cittadino dello Stato d'invio sottoposto alla privazione o limitazione della liberta' personale ed il funzionario consolare sara' trasmessa senza indugio dalle autorita' dello Stato ricevente al suo destinatario. 5. Il funzionario consolare o l'impiegato consolare da esso delegato ha il diritto di visitare il cittadino dello Stato di invio sottoposto alla privazione o limitazione della liberta' personale ed intrattenersi con lui conversando in qualsiasi lingua, anche nel caso in cui questi si trovi in stato di arresto o reclusione in esecuzione di una sentenza. L'esercizio di tale diritto e' accordato nel termine massimo di tre giorni dal momento in cui il cittadino e' stato arrestato, detenuto o privato della sua liberta' personale. 6. I diritti di cui al presente articolo devono essere esercitati in conformita' alle leggi e regolamenti vigenti nello Stato ricevente, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti stessi sono concessi in virtu' del presente articolo.

Convenzione-art. 15

Art. 15 Le autorita' competenti di ciascun dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici dell'altro Stato gli atti di naturalizzazione riguardanti i cittadini originari di quest'ultimo.

Convenzione-art. 16

Art. 16 1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato, e' autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'art. 17, senza interferenze da parte delle autorita' dello Stato ricevente. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle autorita' dello Stato ricevente per qualsiasi questione relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorita' gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo che, in un caso particolare abbiano speciali ragioni che giustificano pienamente il rifiuto di prestare assistenza. 2. A tal fine il funzionario consolare, accompagnato se lo desidera da membri dell'ufficio consolare, puo' recarsi personalmente a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. 3. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed a recarsi all'ufficio consolare. A tal fine essi vengono muniti dalle autorita' dello Stato ricevente, se necessario, di un salvacondotto. Se le autorita' fanno opposizione in casi implicanti eccessivo impiego di tempo o grandi distanze che impedirebbero agli interessati di ritornare sulla nave prima della sua partenza, esse devono informarne immediatamente il funzionario consolare.

Convenzione-art. 17

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