LEGGE 30 dicembre 1989, n. 440
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data dal protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il rimborso all'Ente ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1989, lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". A decorrere dell'anno 1993 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULL'UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese (di seguito denominati Part i) animati dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione del Porto Franco di Trieste, tenendo in considerazione le disposizioni dell'Accordo di Commercio e di Navigazione tra l'Italia e L'Ungheria stipulato a Roma il 4 luglio 1928, modificato successivamente con il "Protocollo" firmato a Budapest il 28 marzo 1950, convengono quanto segue: Articolo 1 E' garantito il libero transito attraverso il Porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Ungheria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 E' consentito alle navi mercantili battenti bandiera ungherese di poter utilizzare il Porto di Trieste come porto di armamento. Questa concessione non puo' esentare le suddette navi dall'obbligo di rispettare le disposizioni generali e speciali concernenti il regolamento di soggiorno delle navi nel porto nonche' nelle zone di operazioni commerciali e in quelle destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in costruzione o in disarmo. Le navi ed i marittimi ungheresi durante il loro soggiorno nel Porto devono, inoltre, osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza del Porto emanate dall'Autorita' Marittima.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 La Parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalita' doganali, nel rispetto delle normative vigenti per l'immediato inoltro delle merci in transito da e per l'Ungheria.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 L'Ente Autonomo del Porto di Trieste, previe intese, facilita la massa a disposizione, con carattere di permanenza, nell'ambito del territorio del Porto Franco, di spazi per deposito di merci di provenienza o destinazione ungherese, di grandezza sufficiente sia coperti che scoperti e dietro la corresponsione di un canone a misura ridotta. Vengono concesse agevolazioni sulle tariffe relative alle operazioni portuali d'imbarco, sbarco, deposito, trasbordo e movimento delle merci.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 Per il trasporto delle merci da e per l'Ungheria in importazione ed esportazione attraverso il Porto franco di Trieste le tariffe ferroviarie delle stazioni dei confini di Stato a quelle del Porto franco di Trieste vengono stabilite applicando un trattamento piu' favorevole rispetto a quello previsto dalle vigenti Condizioni e Tariffe dell'Ente Ferroviario dello Stato italiano. Tutte le questioni concernenti il servizio ferroviario, incluse le tariffe, formeranno oggetto di una convenzione separata da stipularsi tra l'ente Ferroviario, dello Stato e le Ferrovie ungheresi per via concertazione con le altre Amministrazioni ferroviarie degli Stati transitari. Tale convenzione prevedera' graduali agevolazioni tariffarie concesse dalle amministrazioni ferrovarie di entrambe le Parti che terranno conto anche dei traffici di transito.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 Le imprese ungheresi, autorizzate ad esercitare attivita' inerenti al traffico commerciale previsto dal presente Protocollo, tanto nella citta' quanto nel Porto Franco di Trieste, oltre alle liberta' previste dalle disposizioni vigenti per il Porto Franco, beneficiano alle stesse condizioni previste per le imprese italiane dei diritti e facilitazioni di natura fiscale e di quant'altro previsto per similari imprese italiane.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 La Parte ungherese si impegna a promuovere ogni iniziativa utile allo scopo di sviluppare i traffici con il Porto di Trieste. In particolare informa le imprese delle agevolazioni previste dal Presente Protocollo, nonche' favorisce con tutti i mezzi possibili le consultazioni fra le suddette imprese e l'Amministrazione dell'Ente autonomo del Porto di Trieste. Incoraggia infine insediamenti per attivita' commerciali ed industriali a Trieste; a tale scopo le due Parti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera di Commercio di Ungheria, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 La Commissione Mista intergovernativa italo ungherese costituita in base all'Accordo decennale sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica firmato a Budapest il 25 maggio 1974 e rinnovato a Roma il 17 febbraio 1987, e' incaricata di seguire l'applicazione del presente Protocollo.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 Il presente Protocollo non pregiudica la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Popolare Ungherese.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Il presente Protocollo e' valido per un periodo di cinque anni. Esso viene prorogato automaticamente di cinque anni in cinque anni, sempre che una delle Parti contraenti non ne notifichi la denuncia sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validita'. Fatto a Trieste e firmato il 19 aprile 1988 in due esemplari, ognuno nella lingua italiana e ungherese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE Parte di provvedimento in formato grafico
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