Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988 di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica popolare portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emandato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data dal protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita di Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi' 30 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLi
Protocole
Protocole Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE "Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954" Le Parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e dagli altri Protocolli ed annessi che ne fanno parte integrale, in appresso denominato "il Trattato, da una parte, ed il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, d'altra parte, (1) Riaffermando la comunanza di destino che lega le loro nazioni, e ricordando il loro impegno di edificare un'unione europea in conformita' con l'Atto Unico Europeo, (2) Convinti che l'edificazione di un'Europa integrata rimarra' incompleta sino a quando non includera' la sicurezza e la difesa; (3) Determinati a sviluppare un'identita' europea in materia di difesa che sia piu' coerente e traduca in maniera piu' efficace gli impegni di solidarieta' contenuti nel Trattato, nonche' nel Trattato dell'Atlantico Nord; (4) Prendendo nota del fatto che il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese impegnati a fondo nell'edificazione europea e membre dell'Alleanza atlantica, hanno espressamente indicato che erano pronti ad aderire al Trattato, (5) Prendendo del fatto che entrambe gli Stati accettano, senza riserva ed in tutte le loro parti, la Dichiarazione di Roma del 27 ottobre 1984 e la Piattaforma sugli interessi europei in materia di sicurezza adottata all'Aja il 27 ottobre 1987 e che sono disposti a partecipare completamente alla loro attuazione, (6) Ricordando l'invio rivolto il 19 aprile 1988 dal Consiglio dei Ministri e dall'Unione dell'Europa occidentale al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese, ad avviare dei dibattiti in vista di una loro eventuale adesione al Trattato, (7) Prendendo nota della conclusione soddisfacente dei dibattiti che hanno fatto seguito a tale invito, (7bis)Considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese hanno preso atto degli accordi, risoluzioni, decisioni e regolamenti di ogni natura adottati nell'ambito dell'Unione dell'Europa Occidentale in conformita' con le disposizioni del Trattato, (8) Prendendo nota dell'invio ad aderire al Trattato rivolto il 14 novembre 1988 al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese, (9) Prendendo nota della Dichiarazione politica stabilita il 14 novembre 1988, (10) Considerando che l'allargamento dell'Unione dell'Europa Occidentale al Regno di Spagna ed alla Repubblica Portoghese costituisce uan tappa significativa nello sviluppo di una solidarieta' europea in materia di sicurezza e di difesa, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Con il presente Protocollo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono al Trattato.
Protocollo-art. II
Articolo II Con la loro adesione al Trattato, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese divengono parti gli Accordi conclusi tra gli Stati membri in applicazione del Trattato i cui testi sono enumerati in annesso al presente Protocollo.
Protocollo-art. III
Articolo III Ciascuno degli Stati firmatari notifichera' al Governo belga l'accettazione, l'approvazione o la ratifica del presente Protocollo, il quale entrera' in vigore il giorno nel quale avra' ricevuto l'ultima di tali notifiche. Il Governo belga informera' gli Stati firmatari di ciascuna di tali notifiche e dell'entrata in vigore del Protocollo. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Londra il quattordici novembre 1988, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo belga e la cui copia certificata conforme sara' trasmessa da tale Governo a ciascuno degli altri firmatari".
Protocollo-Annesso
ANNESSO AL PROTOCOLLO DI ADESIONE Accordi conclusi tra gli Stati membri in applicazione del Trattato: 1. Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa occidentale dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato a Parigi l'11 maggio 1955. 2. Accordo concluso in attuazione dell'Articolo V del Protocollo N.II al Trattato, firmato a Parigi il 14 dicembre 1957.
Protocollo-Lettere
Madrid, il 14 novembre 1988 Sua Eccellenza On. Giulio Andreotti Ministro degli Affari Esteri della REPUBBLICA ITALIANA. Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmata in data odierna, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 Marzo 1948, emendato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, e di farle sapere quanto segue riguardo all'Articolo X di tale Trattato, in appresso denominato "il Trattato". A questo proposito il Governo del Regno di Spagna propone che il Regno di Spagna non sia obbligato, in conseguenza della sua adesione al trattato, di sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia, senza il suo consenso, qualsiasi controversia tra la Spagna ed un'altra Parte al Trattato che si fosse verificata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo per la Spagna o che riguardsse avvenimenti o situazioni che fossero avvenute prima di tale data. Sara' riconoscente a Sua Eccellenza di voler cortesemente confermarmi che il Suo Governo e' in accordo con quanto sopra, e che lo scambio di lettere effettuato di conseguenza sara' considerato come un annesso al Protocollo di adesione ed entrera' in vigore contestualmente a quest'ultimo. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Francisco Fernandez Ordonez) Londra, il 14 novembre 1988 Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua comunicazione odierna concernente il Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, ed in particolare riguardo all'Articolo X di detto Trattato, in appresso denominato "il Trattato". Ho l'onore di confermarLe in risposta che, secondo il parere del mio Governo, il Regno di Spagna non sara' obbligato, in conseguenza della sua adesione al Trattato, di sottoporre alla Corte Internazionale di giustizia, senza il suo consenso, qualsiasi controversia tra la Spagna ed un'altra Parte al Trattato che si fosse verificata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo per la Spagna, o che riguardasse avvenimenti o situazioni che fossero avvenute prima di tale data. Le confermo altresi che il presente scambio di lettere sera' considerato come un Annesso al Protocolo di adesione ed entrera' in vigore contestualmente a quest'ultimo. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considrazione. Giulio Andreotti Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ---------------------------- Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri Fernandez Ordonez del Regno di Spagna