LEGGE 30 dicembre 1989, n. 442

Type Legge
Publication 1989-12-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a Roma.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del protocollo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi intenazionali".

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Protocollo-art. 1

PROTOCOLLO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA SUL TRATTAMENTO ED IL SOGGIORNO DEI LAVORATORI La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, nel desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni fra i due Stati in uno spirito di amicizia e collaborazione ed allo scopo di regolare le questioni connesse col trattamento dei lavoratori che, alle dipendenze di imprese di ciascuno dei due Stati, svolgono attivita' lavorativa nell'altro Stato, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai lavoratori delle imprese di ciascuno dei due Stati contraenti inviati, alle dipendenze delle imprese stesse, nell'altro Stato per esercitarvi un'attivita' lavorativa, e che, conformemente alle necessarie autorizzazioni, soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (chiamati in seguito lavoratori). Ai fini del presente Protocollo per Stato ricevente si intende lo Stato ove i lavoratori delle imprese dell'altro Stato sono autorizzati a soggiornare per esercitarvi un'attivita' lavorativa; per Stato d'invio si intende lo Stato le cui imprese inviano i lavoratori nell'altro Stato per esercitarvi un'attivita' lavorativa.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2 Il reclutamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 e' soggetto alle disposizioni ed alle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3 Le Autorita' competenti dello Stato ricevente rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di ingresso, soggiorno e di lavoro necessarie. Queste autorizzazioni sono rilasciate e prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza in questo Stato e' necessaria per l'esercizio del lavoro previsto.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4 Gli Stati contraenti riconoscono che i rispettivi ordinamenti garantiscono ai lavoratori legalmente ammessi nei rispettivi territori il diritto di circolare negli stessi e di uscirne, sia per l'esercizio della loro attivita' lavorativa sia per finalita' personali, culturali e ricreative.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5 Ai principi di cui all'articolo 4 fanno eccezione soltanto le limitazioni che risultano: - dalle disposizioni sull'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ricevente; - dalle decisioni dell'Autorita' giudiziaria di tale Stato che, in base alle norme vigenti, siano state adottate in materia di limitazione della liberta' personale, nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 13; (illeggibile) di altre autorita' competenti poiche' (illeggibile) di provvedimenti per i quali la legge prevede la conferma della autorita' giudiziaria entro termini brevi.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6 Al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore conviventi nell'ambito della famiglia (in seguito chiamati membri della famigli a) si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente Protocollo. Il soggiorno dei membri della famiglia nello Stato ricevente e' consentito per l'intera durata del soggiorno del lavoratore. Tale Stato accorda ogni facilitazione alle imprese che adottano iniziative per rendere piu' agevole il soggiorno dei membri della famiglia.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7 I rapporti in materia di lavoro tra le imprese ed i lavoratori sono regolati dalla legge dello Stato d'invio, fatte salve le disposizioni di altri accordi in vigore tra i due Stati e le norme di ordine pubblico applicabili in materia di lavoro.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8 Fatte salve le disposizioni di altri accordi in vigore tra i due Stati, ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie viene assicurata, con oneri a carico dello Stato d'invio, l'assistenza sanitaria prevista dallo Stato ricevente. Qualora le imprese di ciascuno Stato contraente operante nel territorio dell'altro Stato intendano mettere in atto a loro carico attrezzature sanitarie destinate ai propri lavoratori ed ai membri delle loro famiglie sara' loro garantita, a tal fine, ogni facilitazione delle autorita' competenti dello Stato ricevente che on comporti oneri finanziari per lo stesso. Le norme del presente Protocollo sono applicabili al personale sanitario inviato nello Stato ricevente.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9 Conformemente agli ordinementi di ciascuno degli Stati contraenti, i figli a carico dei lavoratori hanno diritto nello Stato ricevente a frequentare le scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado a parita' di condizioni con i cittadini nel rispetto delle condizioni relative all'ammissione previste dalle leggi e regolamenti di tale Stato. Peraltro le imprese di ciascuno dei due Stati contraenti operanti nel territorio dell'altro Stato godono della liberta' di organizzare scuole ed altri corsi di istruzione per i figli dei lavoratori delle imprese. Lo Stato ricevente accordera' ogni facilitazione necessaria che non comporti oneri finanziari per lo stesso. Gli insegnanti trasferiti dallo Stato d'invio per lo svolgimento di tali attivita' saranno considerati lavoratori ai sensi del presente Protocollo.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10 Qualora le imprese dello Stato d'invio intendano fornire l'alloggio ai propri lavoratori ed ai membri delle loro famiglie, lo Stato ricevente svolge ogni azione, che non comporti per esso oneri finanziari, atta a favorire la realizzazione di tali iniziative.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11 Se il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro sono corrisposti ai lavoratori nello Stato ricevente, vengono adottati da tale Stato i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato d'invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori. Detto trasferimento viene effettuato secondo le modalita' previste nello Stato ricevente.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12 I lavoratori ed i membri delle loro famiglie, qualora siano sottoposti ad imposizioni fiscali nello Stato ricevente, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.

Protocollo-art. 13

ARTICOLO 13 Lo Stato ricevente la cui amministrazione o i cui enti o imprese pubbliche abbiano stipulato contratti con imprese dell'altro Stato per la realizzazione di opere nel proprio territorio, accorda a queste ultime imprese ogni diritto e facilitazione previsti nel contratto in questione.

Protocollo-art. 14

ARTICOLO 14 Lo Stato ricevente riconosce ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato ricevente per quanto riguarda il ricorso alle autorita' giudiziarie e alle autorita' amministrative competenti e, a tal fine, ad essi e' riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentnte legale.

Protocollo-art. 15

ARTICOLO 15 Gli Stati contraenti collaborano nell'adozione delle misure che si rendessero necessarie in caso di situazione di emergenza che determinino situazioni di pericolo per i lavoratori.

Protocollo-art. 16

ARTICOLO 16 A richiesta di ciascuno degli Stati contraenti si riunisce una Commissione Mista per l'esame delle questioni attinenti l'applicazione, la modifica o la revisione del presente Protocollo.

Protocollo-art. 17

ARTICOLO 17 Il presente Protocollo e' concluso per una durata illimitata. Esso puo' essere denunciato e in tal caso cessa di aver vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica della denuncia. Quando il presente Protocollo ha cessato di essere in vigore, le sue disposizioni continueranno ad essere applicate nei riguardi dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che non abbiano ancora terminato la loro attivita' lavorativa nello Stato ricevente.

Protocollo-art. 18

ARTICOLO 18 Gli Stati contraenti si notificheranno l'adempiamento delle proce- dure interne necessarie per l'esecuzione nei rispettivi ordinamenti del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche. Fatto a Roma, il 9 Dicembre 1987 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina Parte di provvedimento in formato grafico

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