LEGGE 30 dicembre 1989, n. 443
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo-art. 1
TERZO PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 1957, TRA IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, DA UNA PARTE, E I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E L'ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DALL'ALTRA, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI FERROVIARIE PER I TRASPORTI DI CARBONE E DI ACCIAIO IN TRANSIT0 PER IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, da una parte, I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in seguito denominata "Comunita'", E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, dall'altra, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1. I Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese aderiscono all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, e i Governi degli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorita' della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, modificato dall'accordo complementare del 29 novembre 1960, in seguito denominato "accordo".
Protocollo-art. 2
Articolo 2. I testi dell'accordo in lingua spagnola e portoghese che figurano in allegato al presente protocollo fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari.
Protocollo-art. 3
Articolo 3. La Commissione delle Comunita' europee accetta il presente protocollo per effetto della firma appostavi. Ciascuno dei Governi degli Stati membri della Comunita' notifica al Governo federale austriaco che sono soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformita' del diritto nezionale. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Governo federale austriaco avra' informato le altre parti contraenti dell'avvenuta ricezione delle notificazioni previste al secondo comma e dell'adempimento delle condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformita' del diritto austriaco.
Protocollo-art. 4
Articolo 4. Il presente protocollo sara' depositato presso il Governo federale austriaco che provvedera' a inviarne copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri della Comunita' e alla Comissione delle Comunita' europee.
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