LEGGE 30 dicembre 1989, n. 444
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEGLI AFFARI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di disciplinare la mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (1) Gli Stati contraenti si prestano assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, eslcusi i procedimenti penali. (2) L'assistenza non e' prestata se, a giudizio dello Stato richiesto, l'esecuzione della domanda puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza e l'ordine pubblico o altri essenziali interessi dello Stato richiesto o violare diritti garantiti a livello costituzionale. (3) Qualora, per un motivo di cui al comma 2, l'assistenza non possa essere prestata, l'autorita' richiesta ne informa l'autorita' richiedente indicandone i motivi.
Accordo-art. 2
Articolo 2 (1) Ogni Stato contraente puo' trasmettere per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, nel territorio dell'altro Stato, documenti ufficiali in un procedimento concernente provvedimenti relativi a veicoli immatricolati o a titolari di patenti di guida. (2) Se necessario, ogni Stato contraente, a domanda dell'altro notifica tali documenti sul suo territorio. In tali casi, la notificazione avviene secondo le prescrizioni vigenti nel luogo in cui dev'essere fatta. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuta notificazione.
Accordo-art. 3
Articolo 3 (1) I provvedimenti di sospensione o di revoca dei documenti di circolazione adottati dalle autorita' di uno Stato contraente sono seguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio, per quanto concerne l'esecuzione, tali provvedimenti sono equiparati a quelli delle autorita' dello Stato richiesto. (2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira i documenti di circolazione e li trasmette allo stato richiedente, distruggendo le targhe ove richiesto. (3) I commi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai documenti per la circolazione di prova o di trasferimento rilasciati con targhe apposite.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Quando un veicolo gia' immatricolato da uno Stato contraente e' immatricolato nell'altro Stato contraente, la prima di tali immatricolazioni decade. L'autorita' dell'altro Stato contraente pro- cede conformemente all'articolo 3 commi 2 e 3 e comunica allo Stato contraente che aveva immatricolato il veicolo con il nome e indirizzo del titolare dell'immatricolazione ed il numero di targa attribuito; lo stesso procedimento si esegue se l'immatricolazione non e' piu' valida al momento della presentazione della domanda d'immatricolazione nello Stato contraente nel cui territorio il veicolo e' stato trasferito.
Accordo-art. 5
Articolo 5 (1) I provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dall'autorita' amministrativa di uno Stato contraente sono eseguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio; per quanto concerne autorita' dello Stato richiesto. (2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira la patente di guida e la trasmette allo Stato richiedente.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Lo Stato contraente che rilasci una patente di guida in sostituzione di una patente dell'altro Stato contraente ritira quest'ultima patente e la trasmette all'altro Stato contraente, dando notizia dell'avvenuta sostituzione.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Lo Stato contraente che vieti l'uso del proprio territorio di una patente di guida rilasciata nell'altro Stato contraente ne informa quest'ultimo esponendogli i fatti.
Accordo-art. 8
Articolo 8 (1) A domanda, le autorita' degli Stati contraenti si comunicano informazioni concernenti i veicoli immatricolati e i titolari di patente di guida. I Privati e altri soggetti guiridici che abbiano un interesse meritevole di considerazione alla conoscenza di queste informazioni possono presentare all'autorita' competente del luogo della loro dimora o sede una richiesta intesa ad ottenere tali informazioni dall'altro Stato contraente. (2) Ai fini del rilascio, della sospensione o della revoca di una patente di guida, gli Stati contraenti si informano, a domanda, sulle risultanze contenute nei registri relativi ai conducenti. (3) Le domande di cui al commi 1 e 2 possono essere presentate soltanto da un'autorita'. Le informazioni date dalle autorita' di uno Stato contraente sono soggette, nell'altro Stato contraente, alle prescrizioni interne inerenti alla riservatezza.
Accordo-art. 9
Articolo 9 (1) Le richieste di cui agli articoli 2, 3 e 5 devono indicare l'oggetto e il motivo e contenere tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, comprese un breve esposto della fattispecie. (2) Le richieste di cui all'articolo 2 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del destinatario dei documenti. (3) Le richieste di cui all'articolo 3 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del titolare dell'immatricolazione del veicolo nello Stato richiesto ovvero il luogo, in questo Stato, in cui si trova il veicolo. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento. (4) Le richieste di cui all'articolo 5 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora del titolare della patente di guida o del detentore, se ricorre. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento. (5) Se le informazioni fornite sono insufficienti per dare adempimento alle richieste di cui sopra oppure queste non possono essere adempiute per un'effettiva impossibilita', ovvero per un inadempimento delle condizioni di cui ai commi 2-4 l'autorita' richiesta ne informa l'autorita' richiedente. In tal caso, se necessario, tutte le circostanze note all'autorita' richiesta che potrebbero essere di qualche rilievo per la trattazione della questione sono comunicate all'autorita' richiedente, salvo gli impedimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 2. Le richieste che non precisano il luogo di dimora o la sede delle persone sono adempiute ugualmente se uno di tali luoghi e' noto allo Stato richiesto. (6) Le amministrazioni degli Stati contraenti concordano un formulario bilingue da utilizzare di regola nella applicazione del presente Accordo.
Accordo-art. 10
Articolo 10 (1) Le richieste rivolte alla Repubblica d'Austria, di cui agli articoli 2, 3, 5, e 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate per iscritto al Servizio della circolazione stradale competente per territorio. Le richieste rivolte alla Repubblica italiana sono indirizzate alla Prefettura competente per territorio nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 5 nei casi di cui all'articolo 8 primo comma, primo periodo sono indirizzate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Centro Elaborazione Dati. (2) Le comunicazioni e notificazioni previste negli articolo 4 sono indirizzate all'Autorita' che ha rilasciato per ultima un documento di circolazione per il veicolo. (3) Le comunicazioni e le notificazioni previste negli articoli 5 e 7 sono indirizzate all'Autorita' che ha rilasciato la patente di guida nel caso dell'Austria e al Centro Elaborazione Dati di cui al primo comma nel caso dell'Italia. (4) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica la denominazione e l'indirizzo delle autorita' competenti secondo i commi da 1 a 3 e, se del caso, le relative modificazioni. (5) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica le denominazioni e l'indirizzo delle autorita' cui devono essere presentate per iscritto le richieste di cui all'articolo 8, comma 2 e, se del caso, le relative modificazioni.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Gli Stati contraenti rinunciano al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente accordo sui loro territori.
Accordo-art. 12
Articolo 12 (1) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno notificati, con scambio di note, l'avvenuta esecuzione degli adempimenti costituzionali di propria pertinenza. (2) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando uno Stato contraente non l'avra' denunciato per iscritto in via diplomatica, con preavviso di sei mesi. In tal caso cessera' di avere vigore alla fine dell'anno civile in corso alla scadenza del preavviso. Fatto a Roma il 29 maggio 1988 in doppio originale ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica d'Austria Parte di provvedimento in formato grafico
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