LEGGE 30 dicembre 1989, n. 446
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: art. 1.
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.
Art. 2
art. 2.
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformitA' a quanto previsto dall'articolo 62 della convenzione stessa.
Art. 3
art. 3.
1.All'onere annuo valutato in lire 3 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2.Il Ministro del tesoro E' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
art.
4.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Cossiga
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
De Michelis, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina Animate dal desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due paesi e di regolare in tale spirito le loro relazioni consolari al fine di facilitare la protezione e la difesa degli interessi dei rispettivi cittadini; Affermando che le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a disciplinare le questioni che non saranno state appositamente regolate dalle disposizioni della presente convenzione; Hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione Consolare e hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno cosI' intese: 1. per "Stato d'invio", la parte contraente che nomina i funzionari consolari come definiti qui di seguito; 2. per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni; 3. per "cittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerati come tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna delle parti contraenti; 4. per "Ufficio consolare", qualsiasi consolato generale, consolato, vice consolato, agenzia consolare o cancelleria consolare distaccata; 5. per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito nello Stato di residenza ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 6. per "Capo dell'ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualitA'; 7. per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente incaricata dallo Stato d'invio ad esercitare funzioni consolari nello S tato di residenza. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del titolo III della presente convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del titolo V si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. 8. per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 9. per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 10. per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; 11. per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; 12. per "locali consolari", gli edifici, o le parti di edifici e i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare. 13. per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici, e i registri dell'Ufficio consolare, nonchE' il materiale di cifra, gli schedari semplici o informatizzati ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; 14. per "nave dello Stato d'invio", ogni natante immatricolato o registrato in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli di cui lo Stato d'invio e' proprietario, ad eccezione delle navi da guerra; 15. per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato in conformitA' alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Istituzione di un Ufficio Consolare 1. Ciascuna parte contraente ha il diritto di istituire e di mantenere Uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono fissate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche possono essere apportate dallo Stato d'invio per quanto riguarda la sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione con il consenso dello Stato di residenza. 4. In mancanza di accordi espliciti in merito all'organico del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puO' esigere che tale organico sia mantenuto nei limiti che esso considera come ragionevoli e normali, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle necessitA' dell'ufficio consolare.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Nomina e assunzione di funzioni dei funzionari consolari 1. Lo Stato di invio E' tenuto a informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina e della designazione di ogni persona in qualitA' di funzionario consolare e, ove si tratti del Capo dell'Ufficio consolare, di presentare la sua lettera patente, di commissione, o atto simile. La lettera patente, di commissione o l'atto simile indicano in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 2. Scondo le regole e formalitA' in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare, al piU' presto possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indichi in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. 3. Dal momento in cui ha ottenuto l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente convenzione. In attesa dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puO' consentire che egli sia ammesso, a titolo provvisorio, a tale esercizio e a tale beneficio. 4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette allo esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina che deve essere notificata. 5. L'exequatur non puo' essere rifiutato o ritirato che per motivi gravi. Analoghi motivi valgono per il rifiuto di ammissione o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare le autorita' competenti della circoscrizione consolare; esso e' altresi' tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie per porre in grado il Capo dell'Ufficio consolare di adempiere alle proprie funzioni e di godere del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere informato, per via diplomatica, dell'assegnazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare. 2. Lo Stato di residenza puO' rifiutare al momento della notifica, o successivamente cessare di riconoscere qualsiasi persona che abbia la qualifica di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tale eventualita', lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona di cui trattasi o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio consolare.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, nella misura in cui sia consentito dal contesto, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o cui sono comunque affidate le funzioni consolari della missione, sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autoritA' designata da detto Ministero. 3. Nello esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puO' rivolgersi: a) alle autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle autorita' centrali dello Stato di residenza qualora lo consentano le leggi, regolamenti e usi in vigore in detto Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia. 4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non influisce sui privilegi e sulle immunita' di cui godono in qualita' di membri del personale diplomatico di tale missione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare e' impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto e' vacante, lo Stato d'invio puo' designare una persona preposta a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione e' notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il reggente dell'Ufficio consolare cosi' designato gode dei privilegi e delle immunita' concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, o qualora questo sia piU' favorevole, del trattamento che riceveva sino a quel momento nello Stato di residenza. 2. Rimane inteso tuttavia che lo Stato di residenza non e' tenuto, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunita', il cui esercizio o godimento siano subordinati a condizioni che non si verificano per il reggente. 3. Se un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza e' designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunita' diplomatiche qualora lo Stato di residenza non vi si opponga.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Notifica allo Stato di residenza delle nomine, arrivi e partenze Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o l'autorita' designata da quest'ultimo deve essere informato: a) dell'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare dopo la loro assegnazione all'ufficio consolare, di ogni modifica concernente il loro status che possa intervenire durante il loro servizio presso l'Ufficio consolare, come pure della loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o della cessazione dalle loro funzioni presso l'Ufficio consolare; b) dell'arrivo nello Stato di residenza e della partenza definitiva da questo Stato dei familiari dei membri dello Ufficio consolare con essi conviventi e di membri del personale di servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare purche' essi abbiano diritto ai privilegi ed immunita', e se del caso, del fatto che una tale persona divenga membro della famiglia o cessi di esserlo; c) dell'arrivo nello Stato di residenza o della partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale domestico che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare e, se del caso, del fatto che inizino il servizio presso di lui o lo cessino; d) della assunzione e della cessazione delle mansioni in un Ufficio consolare da parte di impiegati consolari e di membri del personale di servizio assunti nello Stato di residenza.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Locali e alloggio 1. Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprieta', in godimento, o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare; b) costruire, ai medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni che ha acquistato, a norma della lettera a) del presente paragrafo; c) alineare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Lo Stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Uso delle bandiere e degli stemmi nazionali 1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorche' siano adoperati a fini di servizio. 2. Lo stemma dello Stato d'invio, con l'indicazione dell'Ufficio consolare nella lingua ufficiale di questo Stato ed in quella dello Stato di residenza, puo' essere apposto sugli edifici in cui ha sede l'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 3. Ognuna delle parti contraenti ne assicura il rispetto e la protezione.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 Esenzione dalla requisizione 1. Lo Stato d'invio beneficia dell'esenzione da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica per quanto riguarda: a) i locali consolari, ivi compresi i beni mobili e le installazioni che vi si trovano; b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare. 2. tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri, a fini di difesa nazionale o di utilita' pubblica, in conformita' alla sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'Ufficio consolare di detto Stato. qualora un tale provvedimento al riguardo di uno di questi beni si renda necessario, verrA' presa ogni misura per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari. Inoltre, un'indennita' immediata, adeguata e effettiva deve essere versata in caso di esproprio. tale indennita' deve poter essere trasferita a destinazione nello Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa e imposta statale, regionale o comunale per cio' che riguarda: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o l'utilizzazione, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o a causa di importazione o riesportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 23. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le autorita' dello Stato di residenza non possono accedervi, tranne che con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia questo consenso puo' essere presunto nel caso di incendio o altro sinistro che esigano misure immediate di protezione.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari In conformita' ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi luogo o in ogni tempo, e le autorita' dello Stato di residenza non possono, per nessuna ragione, esaminarli o trattenerli.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria facilitazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare ed adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi ed immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Le autorita' dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto in ragione della loro qualifica e prendono ogni adeguato provvedimento per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertA' ed alla loro dignita. 3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia sminuita.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno 1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come pure i membri conviventi della loro famiglia, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permessi di soggiorno. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne all'impiego consolare che non e' un impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata lucrativa nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.
Convenzione-art. 17
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