La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica E' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.
Art. 2
art. 2.
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri
visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DEL KUWAIT PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come la parte Contraente e lo Stato Contraente), Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e aumenteranno la prosperitA' in entrambi gli Stati Contraenti, hanno convenuto quanto segue ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente accordo 1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo da una persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformitA' alle leggi e ai regolamenti di quello Stato. senza limitare il carattere generale di quanto sovramenzionato, il termine "investimento" include: (a) beni mobili e immobili cosi' come ogni altro tipo di diritti di proprieta' in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi. (b) azioni, titoli e obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa' e titoli dello Stato. (c) diritti su denaro o su qualsiasi attivita'' avente valore economico legato ad un investimento; (d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali e altri diritti di proprieta'' industriale, know how, segreti commerciali, nomi commerciali e avviamento di imprese. (e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformita' con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, estrarre e sfruttare le risorse naturali. 2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente. 3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi. 4) Per "persona giuridica" si intende, in relazione ad entrambi gli stati contraenti, qualsiasi entitA' stabilita e riconosciuta secondo la legge dello Stato come persona giuridica, quali enti pubblici, societa', autorita', fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni e organizzazioni a prescindere se le loro responsabilia' siano limitate o di altro genere. 5) Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento e in particolare, anche se non in via esclusiva, ivi compresi profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, diritti di sfruttamento, royalties o compensi. 6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la giurisdizione.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire, sul suo territorio e zone marittime e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, permettera' tali investimenti. 2) Ciascuno Stato Contraente assicurera' sempre un giusto ed equo trattamento per gli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non sia in alcun modo sottoposta e/o pregiudicata da misure irragionevoli o discriminatorie. 3) Se necessario, gli stati contraenti si consulteranno tra loro periodicamente in relazione alla possibilita' di investimento all'interno dei territori e zone marittime di entrambi i paesi Contraenti nei vari settori dell'economia al fine di determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piU' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Disposizioni della nazione piu' favorita 1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio territorio e zone marittime, accordera' agli investimenti ed ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti ed ai proventi dei suoi stessi investitori o agli investimenti e ai proventi degli investitori di un paese terzo, qualunque sia il piu' favorevole. 2) Ciascuno Stato Contraente, nel suo territorio e zone marittime, concedera' agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, conservazione, utilizzazione, godimento o destinazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi stessi investitori o agli investitori di un paese terzo, qualunque sia il piu' favorevole. 3) Il trattamento summenzionato non dovrA' essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed un Paese terzo al fine di evitare una doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Indennizzo per Danni o Perdite 1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti subiscono perdite dovute alla guerra, o ad altro conflitto armato, ad uno stato di emergenza nazionale o ad altri fatti analoghi nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un giusto e adeguato indennizzo a seguito della perdita subita. I risultati pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivo ritardo. 2) Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del tale Stato Contraente o, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un Paese terzo.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o Espropriazione 1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salvo le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un tribunale competente. (ii) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o alla espropriazione nel territorio e zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, contro un sollecito, adeguato e giusto indennizzo e a condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria ed in conformita' con la normale procedura legislativa. (iii) Tale indennizzo sara' computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o sia divenuta di pubblico dominio e sara' determinata in conformita' ai principi di valutazione riconosciuti come quello del valore di mercato. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di principi di equita', tenendo conto inter alia, del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento o di altri fattori pertinenti. L'indennizzo includera' un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso, dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sara' riferito alle procedure di saldo ai sensi dell'art. 8 del presente accordo. Una volta determinato, l'indennizzo verra' prontamente pagato e potra' essere rimpatriato. (iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e zone marittime e nel quale l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantira' che un sollecito, adeguato e giusto indennizzo sia ricevuto e possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato sulla base dei principi di valutazione riconosciuti come il valore di mercato delle azioni immediatamente anteriore al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa di pubblico dominio. L'indennizzo dovra' includere un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento. 2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno anche al profitto corrente su un investimento cosI' come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Rimpatrio del Capitale e del Profitto 1) Ciascuno Stato Contraente garantira', senza indebito ritardo e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali il trasferimento in valuta convertibile dei: (a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizio tecnico, interesse o altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente; (b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente; (c) fondi per il rimborso di prestiti; (d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato Contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime in conformita' alle sue leggi e ai suoi regolamenti nazionali. 2) Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare, sui trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un qualsiasi Paese terzo. 3) Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati secondo i tassi di cambio ufficiali concordati col fondo monetario internazionale o, nel caso in cui tali tassi non esistono, con i tassi di cambio ufficiali per i diritti speciali di Prelievo o Dollari statunitensi o qualsiasi altro tipo di valuta convertibile per la quale si sia convenuto da parte degli Stati Contraenti. 4) Tuttavia, tali summenzionati trasferimenti dovranno essere soggetti a ragionevoli procedure regolamentari che di volta in volta saranno in vigore nel paese ospite e analogamente saranno soggetti al diritto del suo Governo di imporre ragionevoli restrizioni per periodi temporanei al fine di far fronte a situazioni di fondamentale squilibrio economico.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Surrogazione Nel caso in cui uno Stato Contraente abbia concesso garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettuato il pagamento a tale investitore secondo la garanzia, l'altro Stato Contraente riconoscera' il trasferimento del diritto di tale investitore al primo menzionato Stato Contraente e la surrogazione di quello non eccedera' i diritti originali di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in viru' di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Composizione delle controversie sugli investimenti 1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato Contraente e un investitore dell'altro Stato Contraente concernenti un investimento di quell'investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente saranno, se possibile, composte amichevolmente. 2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo entro 6 mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la disputa a: (a) la corte competente dello Stato contraente per una decisione; ovvero (b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato secondo le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 o del regolamento sulle facilitazioni supplementari ivi citato. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuera' in conformita' alle regole in materia di arbitrato del diritto commerciale internazionale della commissione delle Nazioni Unite del 1976. 3) nessun Stato Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato finche' le procedure non siano state concluse e uno Stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Composizione delle controversie tra Stati Contraenti 1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso dei canali diplomatici. 2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti informa per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta di uno degli Stati Contraenti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. 3) Il tribunale arbitrale sara' costituito nel modo seguente. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Stato Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovra' agire in qualita' di Presidente (qui di seguito denominato Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4) Se entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente articolo una delle due Parti non avra' ancora designato il suo arbitro o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, si puo' formulare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, ovvero se gli e' impossibile esercitare detta funzione, il Vice Presidente sara' invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti sara' invitato ad effettuare la nomina. 5) Il Tribunale arbitrale prenderA' la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Stato Contraente sosterra' i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali. Il costo del Presidente e i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale determinera' la propria procedura.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Relazioni tra gli Stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dalla esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Applicazione di altre norme 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro accordo internazionale, di cui entrambi gli Stati membri siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente accordo impedira' ad uno dei due Stati Contraenti o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato investimenti nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al proprio caso. 2) Qualora il trattamento da accordare da parte di uno Stato Contraente ad investitori di un altro Stato Contraente, secondo le sue leggi e i suoi regolamenti od altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno dei due Stati Contraenti notifichera' all'altro che i suoi adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati soddisfatti.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Durata e scadenza Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di 20 anni e continuera' a restare in vigore per un analogo periodo o periodi di tempo a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza. 2) in relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'art. 1 al 12 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di scadenza del presente Accordo. in fede di cio' i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. redatto in duplice copia a roma il 17 dicembre 1987 corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. in caso di divergenza prevarra' il testo inglese. Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del kuwait relativo alla promozione e alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, concordato le seguenti disposizioni che debbono essere considerate come una parte integrante del detto accordo. per casi specifici al di la' del fine del presente Accordo, entrambe le Parti concordano sulla possibilita' di consultazioni bilaterali qualora gli interessi predominanti degli investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunita' di applicare i principi o le disposizioni del presente Accordo. 1. In relazione all'articolo 3: (a) A tutte le attivita' implicanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione e operazioni di ogni tipo si garantira' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' connesse agli investimenti effettuati dai cittadini dello Stato ospite o degli investitori di paesi terzi qualunque sia quello piU' favorevole. non ci sarA' alcun impedimento al normale svolgersi di tali attivita', purche' esse siano svolte in conformita' con le leggi e i regolamenti del paese ospite e in osservanza delle disposizioni del presente Accordo. (b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti sara' accordato il sostegno adeguato per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. (c) Gli Stati contraenti faciliteranno, alla luce dei loro ordinamenti giuridici nazionali, l'emissione di visti d'entrata e di autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente connessi con un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente. 2. In relazione all'Articolo 5: Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni misura di esproprio, nazionalizzazione od altre misure analoghe come il congelamento dei beni relativi agli investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente. 3. In relazione agli Articoli 4, 5 e 6: (a) Il termine "senza indebito ritardo" nell'ambito del significato degli Articoli 4, 5 e 6 si ritiene sia rispettato se si effettua un rimpatrio entro tale periodo come e' generalmente richiesto secondo la prassi finanziaria internazionale e non piu' oltre, comunque, di tre mesi. (b) Le remunerazioni di capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario. (c) Gli Stati Contraenti concordano sul fatto che le possibili procedure menzionate nel paragrafo 4 dell'articolo 6 saranno applicate in buona fede e sul fatto che il periodo di restrizione sara', comunque strettamente limitato al tempo necessario a fronteggiare situazioni di fondamentale squilibrio economico. 4. In relazione all'Articolo 8: Per quanto riguarda l'arbitrato ai sensi del paragrafo (2) dell'Articolo 8 che sara' condotto in conformita' alle norme sull'arbitrato della commissione delle nazioni unite di diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: (a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ogni parte scegliera' un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato. Se le nomine non saranno effettuate entro il periodo di tempo sovramenzionato, ciascuna delle due parti potra' invitare il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine richieste entro due mesi. (b) Il Tribunale prendera' la sua decisione a maggioranza dei voti. La sua decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia, e sara' fatta rispettare dalle due parti alla controversia in conformita' con gli ordinamenti giuridici nazionali. (c) La decisione di Arbitrato sara' presa in conformita' con gli ordinamenti nazionali ivi incluse le norme relative ai conflitti dello Stato Contraente che accetta gli investimenti e in conformita' con le disposizioni del presente Accordo cosi' come con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da entrambi gli Stati Contraenti. (d) Ogni parte della disputa sosterra' l'onere relativo del proprio arbitro e della sua consulenza durante le procedure di arbitrato. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte eguale da entrambe le parti alla controversia. Redatto in duplice copia a Roma il 17 dicembre 1987 corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. Per il Governo dello Per il Governo della Stato del Kuwait Repubblica italiana Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement