LEGGE 30 dicembre 1989, n. 448
Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: art. 1.
1.Il Presidente della Repubblica E' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987.
Art. 2
art. 2.
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
art.
3.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarA' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Accordo-art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per gli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, in base agli accordi internazionali, di tali investimenti contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali accrescendo la prosperita' dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito legato ad una attivita' economica, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persona fisica o giuridica dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle leggi e dei regolamenti di tale parte, senza limitare la generalita' di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende: a) beni mobili ed immobili, nonchE' qualsiasi altro diritto di proprietA' in rem come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutto e diritti analoghi; b) le azioni e altre forme di partecipazione anche minoritarie alle societa' costituite sul territorio dell'una delle parti; le obbligazioni societarie; i titoli di Stato e pubblici; i crediti e i diritti conseguenti ad ogni prestazione avente valore economico; c) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e goodwill; d) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformita' della legge, ivi compreso il diritto di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali. 2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna parte contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato in conformia' delle sue leggi; 4. Per "persona giuridica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede in una delle Parti Contraenti in conformita' alle leggi nazionali e da queste riconosciute quale persona giuridica, come istituti pubblici, societa', autorita', fondazioni, societa' private, imprese, stabili organizzazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o altro. 5. Per "proventi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altre spettanze legittime.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Promozione e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna parte contraente incoraggera' gli investitori dell'altra parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitele dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accordera' agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole accordato. 2. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna parte contraente non sara' meno favorevole di quello accordato all'attivita' connesse con investimenti di propri investitori o di quelli di ogni Paese Terzo. 3. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi, che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di stati terzi in base alla loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di libero scambio, ad un accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in base ad un Accordo concluso fra una delle Parti Contraenti ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di commercio transfrontaliero.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Risarcimento per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due parti contraenti debbano subire perdite sui loro investimenti nel territorio dell'altra parte, a causa di guerra, o di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per la perdita subita. tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle parti contraenti verranno trattati come i cittadini di tale parte contraente e, in ogni caso, non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. (I) Gli investimenti di cui al presente accordo non sono soggetti ad alcuna misura che limiti il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento degli investimenti stessi su base permanente o temporanea, salvo disposizioni specifiche delle leggi in vigore e delle ordinanze emesse dal tribunale competente. (II) Gli investimenti di investitori di una delle parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra parte contraente, se non per fini pubblici, nello interesse nazionale di tale stato e contro un immediato, adeguato risarcimento, nonchE' a condizione che tali misure vengano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' delle procedure di legge. (III) Il giusto risarcimento viene calcolato in base all'effettivo valore di mercato dello investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o notificata e sara' determinato in conformita' dei principi di valutazione riconosciuti come valore di mercato secondo le norme di valutazione internazionalmente accettate. Qualora sussistano difficoltA' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato in base agli elementi tipici di valore dell'attivita' di impresa. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati al libor a sei mesi maturati dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio sino alla data del pagamento. In assenza del raggiungimento di un accordo fra l'investitore e la parte ospite, la determinazione del risarcimento verra' effettuata in riferimento alle procedure di composizione delle controversie, in conformita' dell'articolo 9 del presente accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verra' prontamente pagato, autorizzandone il rimpatrio. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento, nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle parti contraenti garantira', dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, di quanto segue: (a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri profitti, maturati su un investimento dell'investitore dell'altra parte contraente; (b) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione dello investimento effettuato da un investitore della parte contraente; (c) fondi per il rimborso dei prestiti; (d) compensi e indennitA' percepiti dai cittadini dell'altra parte contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. ((2. Senza limitare la portata dell'art. 3)) del presente accordo, le parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Surroga Nel caso in cui una parte contraente abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per l'investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra parte contraente, ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra parte contraente riconoscerA' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla parte contraente nominata come prima, la cui surrogazione non andra' oltre i diritti originali dello investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla parte contraente in virtu' di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Modalita' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5 , 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, dopo lo assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.
Accordo-art. 9
Articolo 9 Composizione delle controversie sugli investimenti 1. Le controversie relative alle misure di esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe ivi comprese le controversie sull'ammontare del risarcimento fra una parte contraente ed un investitore dell'altra parte relative ad un suo investimento nel territorio della parte nominata come prima dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possano essere composte in conformita' delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: a) al Tribunale arbitrale in conformita' delle disposizioni del paragrafo 3 del protocollo; c) al centro internazionale per la composizione delle controversie sugli investimenti per la procedura arbitrale al momento in cui entrambe le parti contraenti avranno aderito alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. 3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, attraverso i canali diplomatici, qualsiasi argomento attinente all'arbitrato e a procedure giudiziarie, sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle parti contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza del tribunale adito.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti sulla interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra parte, essa verra' sottoposta, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' delle disposizioni del presente articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verrA' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti nominera' un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di un Terzo Stato, che avra' funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, una delle Parti non avra' nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente della corte di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verra' invitato ad effettuare la nomina. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Accordo-art. 11
Articolo 11 Relazioni fra le Parti Contraenti Le disposizioni del presente accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le parti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.
Accordo-art. 12
Articolo 12 Applicazione di altre norme 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, o dal diritto internazionale generale, non vi e' nulla in questo Accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o ad una delle loro persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al suo caso. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi e dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piU' favorevole.
Accordo-art. 13
Articolo 13 Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore al momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni, e continuera' a restare in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO in duplice copia a Roma il 17 febbraio 1987, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA ITALIANA POPOLARE UNGHERESE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Protocollo
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