La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.