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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 449

Current text a fecha 1990-02-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella cinquantacinquesima sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.