DECRETO 2 ottobre 1989, n. 450

Type Decreto
Publication 1989-10-02
Ultimo aggiornamento 1990-01-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1/8/1990

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visti gli articoli 43, 44, 49 e 51 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 71/118, n. 75/431 e n. 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonche' della direttiva CEE n. 77/2 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973) come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987), concernente la "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984 del Ministero dei trasporti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1984, n. 71) concernente i mezzi di trasporto delle derrate alimentati deperibili in regime di temperatura controllata;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario, ai fini della profilassi indiretta delle infezioni e delle tossinfezioni di origine alimentare, fissare anche i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari dei contenitori di cui al quarto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, per il trasporto a breve distanza di quantita' limitate di carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina, in regime di temperatura controllata;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.I contenitori di cui all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e tecnico-costruttivi prescritti dal presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Gli articoli 43 44, 49 e 51 del regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980 prescrivono i requisiti per l'idoneita' igienico-sanitaria dei mezzi adibiti al trasporto delle derrate alimentari. In particolare l'art. 49, terzo comma, prevede che: "per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 agosto 1927, n. 967". - Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 967/1972 si veda la nota all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 4, primo comma, punto A, lettera h, del D.P.R. n. 503/1982: "Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' quelle destinate al commercio o all'industria alimentare nell'ambito del territorio nazionale devono rispondere alle condizioni seguenti: A) quando si tratta di carcasse o di frattaglie che queste siano state (omissis) trasportate conformemente alle disposizioni del cap XIV dell'allegato 1. Si riporta l'allegato I - capitolo XIV, punto 49: "Le carni fresche di volatili da cortile devono essere trasportate in veicoli o mezzi concepiti ed attrezzati in modo che la temperatura prevista al cap. XII sia assicurata per tutta la durata del trasporto". L'allegato I - capitolo XII, punto 46, prescrive che: "Le carni fresche di volatili da cortile, dopo la refrigerazione di cui al n. 28, devono essere mantenute ad una temperatura che non puo' superare in alcun momento + 4 ›C". - La legge n. 833/1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Il D.P.R. n. 967/1972 reca: "Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina". Si trascrive il testo del relativo art. 11: "Art. 11. - Il trasporto delle carni dei volatili e dei conigli allevati, nonche' della selvaggina, deve essere effettuato in imballaggi o recipienti conformi al disposto dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dei relativi decreti ministeriali. Il trasporto di carni di volatili e di conigli allevati, nonche' della selvaggina, non contenuta in confezioni originali, deve essere effettuato con autoveicoli riconosciuti idonei dal veterinario provinciale della provincia dove trovasi la rimessa automobilistica. Gli autoveicoli devono essere almeno a furgone, provvisto di porta a completa chiusura e con le pareti, il soffitto ed il pavimento interamente rivestiti di materiale liscio, chiaro, impermeabile, disinfettabile, non ossidabile, privo di soluzioni di continuo e con tutti gli angoli e spigoli interni arrotondati. Il pavimento deve essere dotato di recipiente rimovibile per la raccolta di eventuali liquidi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso che le carni siano trasportate in contenitori aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanita'. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano, inoltre, alla selvaggina abbattuta da cacciatori durante la stagione venatoria e da essi trasportata per uso proprio".

Art. 2

1.I materiali usati per la costruzione del rivestimento interno dei contenitori di cui all'art. 1, devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, comprovati dalle certificazioni relative all'esecuzione delle prove di cessione prescritte dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 7 agosto 1987.

2.Ai fini igienico-sanitari il rivestimento interno di cui al comma 1 deve essere costituito da materiale liscio, impermeabile, chiaro, facilmente lavabile e disinfettabile, con angoli e spigoli realizzati in modo tale da consentirne un'agevole pulizia.

3.I contenitori di cui al comma 1 devono essere muniti, all'interno, di griglia asportabile, distaccata dal fondo, per la raccolta di eventuali liquidi.

4.Il rivestimento esterno deve essere in lamiera metallica di spessore non inferiore ad 1 mm.

5.I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono richiesti anche per i coperchi di chiusura.

Nota all'art. 2: Per il D.P.R. n. 777/1982 e i DD.MM. 21 marzo 1973 e 7 agosto 1987 si veda nelle premesse.

Art. 3

2.I contenitori di cui al comma 1 devono avere dimensioni interne non superiori a cm 90 x 70 x 40, ovvero volumi non superiori a quelli corrispondenti a tali dimensioni.

Nota all'art. 3: Il D.P.R. n. 327/1980 approva il regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Si trascrive il testo del relativo art. 51: "Art. 51 (Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto). - Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalita' atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente comma".

Art. 4

1.I contenitori di cui all'art. 1 utilizzabili nell'ambito comunale, da parte degli esercizi di vendita di sole carni di volatili, conigli allevati e selvaggina, e degli esercizi di somministrazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, eventualmente sul prototipo, da parte dell'autorita' di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, che la rilascia secondo le modalita' di cui all'art. 45 dello stesso decreto.

2.La competenza territoriale, in caso di autorizzazione sul prototipo, e' determinata in relazione alla sede legale dell'impresa costruttrice.

4.Il conducente o responsabile del mezzo di trasporto deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale ed in copia autenticata, l'autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' la bolla di accompagnamento che deve riportare l'ora del carico.

5.Durante il trasporto i contenitori possono essere aperti solamente in caso di vigilanza.

6.Il proprietario del contenitore e' tenuto a mantenere le condizioni di idoneita' igienica ed a sospendere l'utilizzazione in caso di inidoneita' funzionale.

7.I contenitori di cui all'art. 1 devono essere sottoposti ad un controllo tecnico almeno ogni 5 anni dalla data di autorizzazione, da effettuarsi a cura dell'autorita' di cui al comma 1, che rilascia una certificazione di eseguito controllo, con l'indicazione dell'eventuale piu' breve termine di validita'. Tale certificazione deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

Nota all'art. 4: Si trascrive il testo degli articoli 31, 44 e 45 del regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980: "Art. 31 (Requisiti degli esercizi di vendita e di somministrazione di sostanze alimentari e di bevande). - Gli spacci di vendita ed i banchi di generi alimentari debbono essere forniti, sia nelle mostre che negli eventuali depositi, di mezzi idonei ad una adeguata conservazione delle sostanze alimentari, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Nei pubblici esercizi e nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, i locali destinati a cucina e magazzini, nonche' gli impianti ed i servizi, debbono essere riconosciuti idonei a norma dell'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112. Le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature ed i materiali che comunque sono destinati a venire a contatto con gli impianti debbono essere conformi alle norme vigenti. Le norme particolari concernenti l'igiene degli spacci, delle mescite, delle trattorie e degli altri esercizi pubblici, nei quali vengono manipolate e somministrate sostanze alimentari, sono stabilite dai regolamenti comunali d'igiene. I regolamenti medesimi fissano altresi' i requisiti igienici necessari per la vendita promiscua di alimenti". "Art. 44 (Autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre). - Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria: a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. L'autorizzazione viene rilasciata: 1) dall'organo della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia medica, per le cisterne e gli altri contenitori di cui alla lettera a) e per i veicoli di cui alla lettera b); 2) dall'organo della regione, o delle province autonome di Trento e Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento in materia veterinaria, per i veicoli di cui alla lettera c)". "Art. 45 (Presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni preventive dei mezzi adibiti al trasporto). - Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo debbono contenere: a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; b) gli estremi di identificazione del veicolo; c) l'indicazione delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo; d) l'indicazione dei luoghi ove di norma l'impresa ricovera il veicolo ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione. Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, sono conformi ai requisiti di legge. Le domande relative ai veicoli gia' in esercizio per trasporto alimentare possono non essere corredate dalla dichiarazione di cui al comma precedente. La disposizione si estende anche ai mezzi di trasporto prodotti nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento".

Art. 5

1.Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2.Tuttavia i contenitori gia' autorizzati dalle competenti autorita' sanitarie regionali per il trasporto di volatili, conigli allevati e selvaggina, aventi caratteristiche difformi da quelle previste nei precedenti articoli, possono essere utilizzati per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1989

Registro n. 16 Sanita', foglio n. 165

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