DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43
Nota all'art. 20: Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete in importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordnamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93".
Art. 21
Assenze obbligatorie e distacchi
1.Ai lavoratori che usufruiscono del distacco per disposizioni contrattuali ed alle lavoratrici madri vanno garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.
Art. 22
Norma finale di rinvio
Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, e successive integrazioni, 25 giugno 1983, n. 346, 1› marzo 1988, n. 285, 8 maggio 1987, n. 267, e 17 settembre 1987, n. 494.
Art. 23
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso quello relativo all'anno 1988, in lire 318 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 394 miliardi per l'anno 1991 ed esercizi successivi, provvedono gli enti pubblici interessati all'uopo utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi.
Art. 24
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15 Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma 2, e all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.))
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 4, con esclusione
dell'art. 8, comma 2; art. 11, commi 3 e 4; art. 12, commi 3, 4, 5 e
7; art. 14, commi 12, 13, 14 e 15, ai sensi della pronuncia della sezione di controllo adottata nell'adunanza del 1' marzo 1990. ((Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 15
Registrato con riserva limitatamente all'art. 8, comma 2, e
all'art. 12, commi 3, 4, 5 e 7, ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 69-1/SR/E del 18 aprile 1990.))
Allegato
ALLEGATO (Art. 11, comma 1) 1) Ai profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore socio-assistenziale, ispettore di vigilanza e collaboratore professionale della VII qualifica funzionale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: collaboratore di amministrazione - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica; collaboratore socio-assistenziale - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica; ispettore di vigilanza - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario di vigilanza dell'VIII qualifica; collaboratore professionale - mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario tecnico di VIII qualifica. 2) Il profilo di assistente tecnico della VI qualifica funzionale e' cosi' modificato: dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: "Responsabile dell'esecuzione del lavoro affidatogli, comportante il coordinamento di risorse umane e/o strumentali. Responsabile di squadra addetta, in piena autonomia, ad attivita' di costruzione, modifica o manutenzione di impianti". 3) Il profilo di collaboratore sanitario della VII qualifica funzionale e' cosi' integrato: "collabora con il personale medico per le incombenze professionali e amministrative connesse allo svolgimento delle attivita' medico-legali ed al controllo della certificazione sanitaria, anche avvalendosi di strumenti e procedure informatiche; esegue esami radiografici. Oltre all'assistenza infermieristica professionale all'utenza nel corso delle visite, riceve e controlla la documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni sanitarie), cura la redazione dei verbali delle visite medico-legali, la tenuta di classoteche, di scadenzari, anche avvalendosi di procedure informatiche; svolge gli interventi di masso-fisioterapista e di pronto soccorso nel settore traumatologico; collabora nello svolgimento di ricerche scientifiche nel campo della fisioterapia; svolge funzioni di istruttore tecnico-pratico nei corsi di masso-fisioterapia e di specializzazione di massaggiatore sportivo; e' incaricato di docenza tecnica nei corsi di fisioterapia. Requisiti culturali: diploma di infermiere professionale e iscrizione al relativo albo e diploma di specializzazione; diploma di tecnico di radiologia e iscrizione all'albo professionale e specializzazione; diploma di tecnico della riabilitazione e specializzazione". 4) Il profilo di funzionario di amministrazione dell'VIII qualifica funzionale e' cosi' modificato: il sesto comma della descrizione del profilo e' sostituito dal seguente: "Responsabile delle attivita' promozionali, di marketing, di rapporti con l'utenza e delle pubbliche relazioni in generale"; l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "E' preposto ad articolazioni dell'unita' organica che, nell'assetto organizzativo, sono finalizzate alla realizzazione di processi di lavoro anche per ciclo completo di prodotto, con assunzione di responsabilita' per il conseguimento dei risultati complessivi". 5) Alla descrizione del profilo di funzionario socio-educativo dell'VIII qualifica funzionale e' aggiunto il seguente comma: "Promuove e cura, nei convitti, l'attivita' educativa e pedagogica". 6) Nell'ambito dell'VIII qualifica funzionale e' istitutito il VII profilo di funzionario di vigilanza. Funzionario di vigilanza. Nell'ambito delle attivita' di programmazione, pianificazione e controllo: partecipa alla individuazione degli obiettivi finalizzati alla prevenzione della evasione ed elusione contributiva; cura a tale scopo la rilevazione ed elaborazione dei dati per la individuazione delle aree a rischio; provvede direttamente agli accertamenti ispettivi che richiedono conoscenza approfondita e maturata esperienza nella materia; puo' essere preposto a settore o modulo organizzativo previsto dall'ordinamento dell'ente nella specifica area. Requisiti culturali: diploma di laurea. Modalita' di accesso: concorso pubblico per esami ed accertamento idoneita' fisica. Mobilita' verticale: verso il profilo di funzionario capo della IX qualifica funzionale. Mobilita' orizzontale: verso il profilo di funzionario di amministrazione della medesima qualifica funzionale. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale eventualmente assegnatogli. Grado di responsabilita': piena e diretta riferita al conseguimento degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi di lavoro. 7) Il profilo di funzionario tecnico dell'VIII qualifica funzionale e' cosi' modificato: il primo comma e' sostituito dal seguente: "Svolge in piena autonomia e con assunzione di personale responsabilita' attivita' che presuppongono alta specializzazione ed elevato grado di preparazione professionale nelle discipline tecniche inerenti i settori sportivo, cinematografico, teatrale, cartografico, dei beni storici, artistici e culturali, edile, agrario, acquedottistico, forestale, zootecnico, ecologico, ambientale e agro-alimentare nonche' altri settori tecnici di specifica competenza degli enti". 8) Il profilo di funzionario di informatica dell'VIII qualifica funzionale e' sostituito dal seguente. Funzionario di informatica. Svolge e sviluppa, singolarmente o come guida funzionale del gruppo o settore cui e' preposto, sistemi informatici centralizzati e distribuiti. Nelle attivita' rivolte al conseguimento degli obiettivi affidatigli individua le soluzioni ottimali. In particolare: studia e realizza procedure EAD, per l'applicazione di tecnologie informatiche orientate alla soluzione di problemi complessi; collabora alla progettazione e alla realizzazione di banche dati relazionali e ad altre soluzioni informatiche avanzate che utilizzano nuove tecnologie di memorizzazione dei dati e delle immagini; cura, in collaborazione con i progetti applicativi, il dimensionamento dei sistemi periferici, promuovendo iniziative per l'individuazione ed il superamento nelle anomalie dell'hardware e/o software; effettua analisi e realizzazione di procedure e programmi per l'operativita' dei sistemi centrali e teleprocessing e per l'efficienza degli strumenti di controllo, comprese le procedure di sicurezza per la protezione degli archivi; fornisce il proprio apporto per il dimensionamento dell'hardware centrale e/o periferico; collabora all'analisi e gestione del software di base o applicativo; coordina l'attivita' dei centri di produzione periferici; analizza e gestisce sistemi applicativi e per l'aggiornamento in linea; assicura il funzionamento della rete teleprocessing; e' responsabile della corretta esecuzione delle procedure inerenti la sicurezza e l'integrita' dei dati; cura l'assistenza e l'addestramento degli utenti e/o dei gestori del sistema, anche attraverso la redazione di manuali e specifiche tecniche. Requisiti culturali: diploma di laurea. Specializzazione/i richiesta/e: conoscenza di una lingua straniera parlata e scritta, ove richiesta. Modalita' di accesso: concorso pubblico per esami ed accertamento idoneita' fisica. Mobilita' verticale: verso il profilo esperto di informatica della IX qualifica funzionale purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale profilo. Sfera di autonomia: nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli. Grado di responsabilita': piena e diretta riferita all'attivita' svolta ed al conseguimento dei piani e dei programmi di lavoro. 9) Al profilo di esperto di informatica della IX qualifica funzionale e' aggiunto dopo l'ultimo comma il seguente: "Coordina l'attivita' di produzione o di progettazione nei centri elettronici di maggiore complessita' a livello nazionale o regionale". 10) Il profilo di funzionario capo della IX qualifica funzionale e' cosi' modificato: dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Ove preposto a strutture per l'attivita' di vigilanza, propone altresi' progetti e piani per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva, individuando nuove metodologie e procedure ispettive".
Allegato A
ALLEGATO A COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (Art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CONFEDERAZIONI SINDACALI: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL CISAL - CONFSAL - CONFEDIR ORGANIZZAZIONI SINDACALI: CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO CISL/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO - UIL/PARASTATO - CIDA/FUNZIONE PUBBLICA/PARASTATO - CISAL/FIALP - RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale ed aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente. Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di comparto contrattuale. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di un'intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in un'unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non superera' le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro. Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali. Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente interessato. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali C.G.I.L. C.G.I.L./Funz. pubbl./Parastato C.I.S.L. C.I.S.L./Funz. pubbl./Parastato U.I.L. U.I.L./Parastato C.I.D.A. C.I.D.A./Funz. pubbl./Parastato C.I.S.N.A.L. C.I.S.A.L./F.I.A.L.P. C.I.S.A.L. Rappresentanze sindacali di base Conf.S.A.L. Conf.Dir.
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