DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1990, n. 22

Type DPR
Publication 1990-01-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;

Ritenuta l'opportunita' di identificare le uniformi del Corpo degli agenti di custodia, di descriverne la composizione e di stabilire la quantita' dei capi di vestiario da concedere in dotazione gratuita ai sottufficiali ed ai militari di truppa, nonche' la durata d'uso dei capi stessi;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato l'unito regolamento dell'uniforme degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, vistato dal Ministro proponente.

2.La variazione dei tessuti, della foggia e del colore dei capi di vestiario uniforme, nonche' i distintivi di grado, i fregi, gli alamari e le insegne sono stabiliti dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

3.La variazione della tabella A annessa al presente regolamento e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

4.L'uso delle uniformi nelle varie circostanze e' stabilito sulla base del regolamento per la disciplina delle uniformi dello stato maggiore della Difesa.

5.La data del cambio stagionale delle uniformi e' fissata dal comando del presidio militare.

6.Le spese da sostenere in relazione al presente regolamento restano a carico dei normali stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1990 Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 2

PARTE PRIMA Uniformi per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa TITOLO I UNIFORMI PER UFFICIALI Capo I UNIFORME ORDINARIA

Art. 1-bis

Tipi di uniforme ordinaria

1.

L'uniforme ordinaria e' distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E.).

Art. 2

Uniforme ordinaria invernale

Art. 3

Uniforme ordinaria estiva

Capo II UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 4

Tipi di uniforme

1.Le uniformi di servizio sono distinte in uniformi di servizio invernale (S.I.1 - S.A.I. 1), di servizio estivo (S.E.1 - S.A.E.1), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per riviste, parate e servizi d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per riviste, parate e servizi d'onore (S.A.E.3).

Art. 5

Uniforme di servizio invernale

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta puo' essere indossato il maglione blu a collo alto.

3.In caso di particolari condizioni climatiche puo' essere disposto l'uso della giacca a vento blu.

4.In caso di particolari esigenze di servizio puo' essere disposto l'uso del cinturone e della fondina; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato invernale (S.A.I.1).

Art. 6

Uniforme di servizio estiva

2.L'uniforme di servizio estiva puo' essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia a maniche corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi.

3.In caso di particolari condizioni climatiche puo' essere disposto l'uso del farsetto di lana blu.

4.In caso di particolari esigenze di servizio possono essere disposti l'uso del cinturone e della fondina e la sostituzione delle scarpe basse con quelle alte; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato estiva (S.A.E.1).

Art. 7

Uniforme di servizio armato invernale

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere indossate la camicia e la cravatta.

3.Puo' essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della giacca a vento blu.

Art. 8

Uniforme di servizio armato estiva

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia con maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.

3.Puo' essere disposto l'uso del farsetto di lana blu e nelle ore notturne in caso di bassa temperatura l'uso della giacca a vento estiva blu.

Art. 9

Uniforme di servizio armato invernale per riviste, parate e servizi d'onore

2.Le decorazioni vanno usate quando l'uniforme e' indossata senza impermeabile.

Art. 10

Uniforme di servizio armato estivo per riviste, parate e servizi d'onore

Capo III GRANDE UNIFORME

Art. 11

Grande uniforme invernale

Art. 12

Grande uniforme estiva

Capo IV UNIFORMI DA CERIMONIA

Art. 13

Uniforme da cerimonia invernale

Art. 14

Uniforme da cerimonia estiva

Art. 15

Grande uniforme da cerimonia invernale

Art. 16

Grande uniforme da cerimonia estiva

Capo V UNIFORME DA SERA

Art. 17

Uniforme da sera invernale

1.L'uniforme da sera invernale (Se.I.) e' costituita dall'uniforme da cerimonia invernale con la variante della cravatta che e' a fiocco di seta nera.

Art. 18

Uniforme da sera estiva

1.L'uniforme da sera estiva (Se.E.) e' costituita dall'uniforme da cerimonia estiva con la variante della cravatta che e' a fiocco di seta nera.

Capo VI UNIFORME DA SOCIETA'

Art. 19

Uniforme da societa' invernale

Art. 20

Uniforme da societa' estiva

Capo VII UNIFORME DI GALA

Art. 21

Uniforme di gala invernale

Art. 22

Uniforme di gala estiva

Capo VIII UNIFORME GINNICA

Art. 23

Uniforme ginnica

TITOLO II UNIFORMI PER SOTTUFFICIALI Capo I UNIFORME ORDINARIA

Art. 24

Tipi di uniforme ordinaria

1.L'uniforme ordinaria e' distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E.).

Capo I UNIFORME ORDINARIA

Art. 25

Uniforme ordinaria invernale

Art. 26

Uniforme ordinaria estiva

Capo II UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 27

Tipi di uniforme

1.Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.A.E.1), di servizio estivo (S.A.E.1), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per riviste, parate e servizi d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per riviste, parate e servizi d'onore (S.A.E.3).

Art. 28

Uniforme di servizio invernale

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta puo' essere indossato il maglione blu a collo alto.

3.In caso di particolari condizioni climatiche puo' essere disposto l'uso della giacca a vento blu.

4.In caso di particolari esigenze di servizio puo' essere disposto l'uso del cinturone e della fondina; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato invernale (S.A.I.1).

Art. 29

Uniforme di servizio estiva

2.L'uniforme di servizio estiva puo' essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia a maniche corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi.

3.In caso di particolari condizioni climatiche puo' essere disposto l'uso del farsetto blu di lana.

4.In caso di particolari esigenze di servizio possono essere disposti l'uso del cinturone e della fondina e la sostituzione delle scarpe basse con quelle alte; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato estiva (S.A.E.1).

Art. 30

Uniforme di servizio armato invernale

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere indossate la camicia e la cravatta.

3.Puo' essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della giacca a vento blu.

4.Puo' essere autorizzato l'uso dei guanti blu di lana e del passamontagna blu.

Art. 31

Uniforme di servizio armato estiva

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.

3.Puo' essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore notturne, in caso di bassa temperatura, l'uso della giacca a vento estiva.

Art. 32

Uniforme di servizio armato invernale per riviste, parate e servizi d'onore

2.I marescialli portano la sciabola.

3.Le decorazioni vanno usate quando l'uniforme e' indossata senza impermeabile.

Art. 33

Uniforme di servizio armato estiva per riviste, parate e servizi d'onore

2.I marescialli portano la sciabola.

Capo III GRANDE UNIFORME

Art. 34

Grande uniforme invernale

Art. 35

Grande uniforme estiva

Capo IV UNIFORMI DA CERIMONIA

Art. 36

Uniforme da cerimonia invernale

1.L'uniforme da cerimonia invernale (Ce.I.) e' identica all'uniforme ordinaria invernale.

Art. 37

Uniforme da cerimonia estiva

1.L'uniforme da cerimonia estiva (Ce.E.) e' identica all'uniforme ordinaria estiva.

Capo V UNIFORME GINNICA

Art. 38

Uniforme ginnica

TITOLO III UNIFORMI PER MILITARI DI TRUPPA Capo I UNIFORME ORDINARIA

Art. 39

Tipi di uniforme ordinaria

1.L'uniforme ordinaria e' distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E.).

Art. 40

Uniforme ordinaria invernale

Art. 41

Uniforme ordinaria estiva

Capo II UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 42

Tipi di uniforme

1.Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I. - S.A.I.1), di servizio estivo (S.E. - S.A.E.1), di servizio armato invernale (S.A.I.2), di servizio armato estivo (S.A.E.2), di servizio armato invernale per riviste, parate e servizi d'onore (S.A.I.3) e di servizio armato estivo per riviste, parate e servizi d'onore (S.A.E.3).

Art. 43

Uniforme di servizio invernale

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia e della cravatta puo' essere indossato il maglione blu a collo alto.

3.In caso di particolari condizioni climatiche puo' essere disposto l'uso della giacca a vento blu.

4.In caso di particolari esigenze di servizio puo' essere disposto l'uso del cinturone e della fondina; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato invernale (S.A.I.1).

Art. 44

Uniforme di servizio estiva

2.L'uniforme di servizio estiva puo' essere indossata in forma ridotta sostituendo la giacca, la camicia e la cravatta con la camicia a maniche corte con pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi.

3.In caso di particolari condizioni climatiche puo' essere disposto l'uso del farsetto blu di lana.

4.In caso di particolari esigenze di servizio possono essere disposti l'uso del cinturone e della fondina e la sostituzione delle scarpe basse con quelle alte; in questo caso l'uniforme diviene di servizio armato estiva (S.A.E.1).

Art. 45

Uniforme di servizio armato invernale

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo del maglione possono essere indossate la camicia e la cravatta.

3.Puo' essere disposto l'uso della tuta di servizio, degli stivaletti anfibi e della giacca a vento blu.

4.Puo' essere autorizzato l'uso dei guanti blu di lana e del passamontagna blu.

5.Per il servizio di guardia che prevede armamento di reparto viene esclusa la fondina.

Art. 46

Uniforme di servizio armato estiva

2.Per particolari esigenze di servizio in luogo della camicia a maniche corte possono essere indossate la giacca, la camicia con maniche lunghe e la cravatta.

3.Puo' essere disposto l'uso del farsetto blu di lana e nelle ore nutturne in caso di temperatura bassa l'uso della giacca a vento estiva blu.

4.Per il servizio di guardia che prevede l'armamento di reparto viene esclusa la fondina.

Art. 47

Uniforme di servizio armato invernale per riviste, parate e servizi d'onore

2.Puo' essere disposto l'uso delle decorazioni.

Art. 48

Uniforme di servizio armato estiva per riviste, parate e servizi d'onore

Capo III GRANDE UNIFORME

Art. 49

Grande uniforme invernale

1.La grande uniforme invernale (G.U.I.) e' costituita dall'uniforme ordinaria invernale con l'aggiunta delle decorazioni.

Art. 50

Grande uniforme estiva

Capo IV UNIFORME DA CERIMONIA

Art. 51

Uniforme da cerimonia invernale

1.L'uniforme da cerimonia invernale (Ce.I.) e' identica alla uniforme ordinaria invernale.

Art. 52

Uniforme da cerimonia estiva

1.L'uniforme da cerimonia estiva (Ce.E.) e' identica alla uniforme ordinaria estiva.

TITOLO IV UNIFORMI PER IL PERSONALE IMBARCATO Capo I UNIFORME ORDINARIA

Art. 54

Tipi di uniforme ordinaria

1.L'uniforme ordinaria e' distinta in uniforme ordinaria invernale (O.I.) e in uniforme ordinaria estiva (O.E.).

Art. 55

Uniforme ordinaria invernale

2.Puo' essere indossato il farsetto blu di lana.

3.In navigazione puo' essere indossato il giubbotto in sostituzione dell'impermeabile.

Art. 56

Uniforme ordinaria estiva

2.In navigazione puo' essere indossato il giubbotto.

Capo II UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 57

Tipi di uniforme

1.Le uniformi di servizio sono distinte in uniforme di servizio invernale (S.I.) ed in uniforme di servizio estiva (S.E.).

Art. 58

Uniforme di servizio invernale

2.In navigazione possono essere indossati il berretto da navigazione blu, il giubbotto foderato o il giubbotto e i calzoni impermeabili.

3.A bordo possono essere calzati le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di gomma.

Art. 59

Uniforme di servizio estiva

2.In navigazione possono essere indossati il berretto da navigazione bianco, il giubbotto foderato o il giubbotto e i calzoni impermeabili, la giacca a vento.

3.A bordo possono essere indossati i calzoni corti blu.

4.A bordo possono essere calzati le scarpe antisdrucciolevoli o gli stivaletti di gomma.

Capo III UNIFORMI DA LAVORO

Art. 60

Tipi di uniforme

1.Le uniformi da lavoro sono distinte in uniforme da lavoro invernale (L.I.) ed in uniforme da lavoro estiva (L.E.).

Art. 61

Uniforme da lavoro invernale

2.A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli.

3.In caso di necessita' possono essere calzati gli stivaletti in gomma.

Art. 62

Uniforme da lavoro estiva

2.A bordo possono essere calzate le scarpe antisdrucciolevoli.

3.In caso di necessita' possono essere calzati gli stivaletti in gomma.

Capo IV RICHIAMO

Art. 63

Altre uniformi

1.Il personale imbarcato e' tenuto ad indossare, secondo quanto disposto, le uniformi proprie o quelle previste dal presente regolamento per il rimanente personale del Corpo.

TITOLO V UNIFORMI PER MOTOCICLISTI Capo I UNIFORMI DI SERVIZIO

Art. 64

Uniforme di servizio invernale

2.Puo' essere indossato il giaccone di pelle nera.

Art. 65

Uniforme di servizio estiva

2.In caso di cattivo tempo, di bassa temperatura o nelle ore notturne, puo' essere indossata la giacca a vento estiva blu.

3.Puo' essere disposto l'uso della camicia blu con maniche corte, pettorina e spalline; sulle spalline vanno posti i gradi.

TITOLO VI UNIFORMI PER ALLIEVI Capo I TIPI DI UNIFORME

Art. 66

Richiamo

1.Le uniformi degli allievi sono identiche a quelle previste per i militari di truppa con l'aggiunta della uniforme scolastica invernale ed estiva di cui agli articoli seguenti.

Art. 67

Uniforme scolastica invernale

2.Puo' essere indossata la giacca a vento blu.

3.Durante l'istruzione formale viene indossata la tuta di servizio con il maglione blu a collo alto.

Art. 68

Uniforme scolastica estiva

2.Puo' essere indossato il farsetto blu di lana.

Tabella A

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