DECRETO 25 gennaio 1990, n. 27
Entrata in vigore del decreto: 18/3/1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 571/89 del 2 marzo 1989 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, ed in particolare l'art. 4-bis, che fissa l'eta' minima, l'importo unitario, nonche' il numero massimo per azienda ed anno civile degli animali per i quali puo' essere richiesto il premio speciale;
Visto il regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio del 10 febbraio 1987, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 572/89, che stabilisce le norme generali del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine;
Visto il regolamento CEE n. 714/89 della commissione, del 20 marzo 1989, recante modalita' di applicazione del regime di premio speciale a favore dei produttori di carni bovine;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorita' degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;
Considerato che il presente regolamento, in conformita' di quanto disposto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di emanare le norme nazionali in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio e di individuazione e controllo degli animali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 dicembre 1989;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il produttore, cosi' come definito dall'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 del Consiglio, per beneficiare del premio speciale di cui all'art. 4- bis del regolamento CEE n. 805/68, deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato I, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 cosi' recita: "Ai sensi del presente regolamento si intende per: 1) produttore, l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda e' situata nel territorio della Comunita', dedito all'allevamento di animali della specie bovina; 2) azienda, l'insieme delle unita' produttive gestite dal produttore e situate sul territorio di uno stesso Stato membro". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Art. 2
1.Le domande di premio, rivolte all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o ad altri appositi organi regionali in appresso denominati "organismi di controllo", nelle cui circoscrizioni e' allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.
Art. 3
1.Le domande possono essere presentate esclusivamente per gli animali che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 468/87 nei periodi che vanno dal 1› marzo al 15 aprile, dal 1› luglio al 14 agosto e dal 1› novembre al 15 dicembre di ogni anno.
2.Al fine di determinare il massimale dei capi che possono usufruire del premio speciale per ogni singola azienda, previsto dalla normativa comunitaria, nelle domande presentate successivamente al periodo 1› marzo-15 aprile, deve essere indicato il numero dei capi per i quali e' stato gia' richiesto il premio relativamente al o ai periodi precedenti.
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 468/87 cosi' recita: "1) Il premio di cui all'art. 4- bis del regolamento CEE n. 805/68 puo' essere concesso per ogni animale una sola volta nella sua vita. Possono formare oggetto della domanda di premio soltanto gli animali aventi almeno sei mesi alla domanda. Gli Stati membri possono aumentare l'eta' minima degli animali ammissibili fino a dodici mesi. In questo caso, le domande di premio non possono essere presentate prima dell'eta' minima stabilita, diminuita del periodo di detenzione fissato per motivi di controllo".
Art. 4
1.Il bestiame per il quale viene richiesto il premio deve essere identificato.
2.L'identificazione e' effettuata dagli organismi di controllo entro il termine massimo di cui all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89, mediante marca auricolare, fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice da applicare al padiglione dell'orecchio destro dell'animale.
5.Qualora animali che abbiano beneficiato del premio speciale vengano esportati verso un altro Paese della Comunita', l'organismo di controllo dovra' provvedere ad asportare l'appendice inferiore della piastra di bloccaggio con la quale e' stato identificato il bestiame.
6.Gli organismi di controllo dovranno annotare su apposito registro, per ogni provincia, i dati anagrafici nonche' la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente il premio, ed il numero progressivo delle marche di identificazione applicate e darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A. entro dieci giorni dall'avvenuta identificazione degli animali.
Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 714/89 cosi' recita: "Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all'art. 2 recano, entro i termini fissati dagli Stati membri e al piu' tardi cinque settimane dopo la data di presentazione della domanda, un segno di identificazione ben visibile e permanente, consistente in una marchiatura indelebile dell'orecchio dell'animale fatta mediante perforazione dell'orecchio o mediante un marchio fissato all'orecchio o mediante un intaglio nell'orecchio. Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale, purche' tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero applicato sull'orecchio dell'animale o mediante un marchio sull'orecchio stesso. In tal caso, nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e detta domanda di premio deve essere accertabile: sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figuri il relativo numero di identificazione; oppure, nella misura in cui gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie che permettono di evitare il rischio di una doppia erogazione del premio, sulla scorta di un registro nel quale siano iscritti tutti i capi dell'azienda identificati da un numero, tenuto dalle autorita' competenti o, se le disposizioni legislative e amministrative nazionali lo consentono e previo accordo della commissione, dai produttori. Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali cosi' identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione".
Art. 5
2.Sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, lettera a), l'A.I.M.A., dopo aver espletato i controlli di cui al successivo art. 11, provvedera' ad effettuare i pagamenti al piu' tardi nove mesi dopo la data di presentazione delle domande.
Art. 6
1.Nel corso dei due mesi successivi a decorrere dalla data di presentazione delle domande, gli organismi di controllo completano l'esame delle domande con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.
2.I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno il 10% del numero annuale dei richiedenti il premio. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali viene richiesto il premio non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.
3.Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale, con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale e' trasmessa all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.
Art. 7
1.Qualora nel corso del periodo minimo di detenzione il numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia diminuito per cause di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente e' tenuto ad informarne per iscritto l'A.I.M.A., entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalita' il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.
2.L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali e' stata inoltrata la domanda di premio. La mancata comunicazione di cui al paragrafo precedente comporta la decadenza del diritto al beneficio del premio.
Nota all'art. 7: Si trascrive il testo dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 714/89, il quale definisce il periodo minimo di detenzione dei bovini maschi: "2. Ai fini dell'esercizio di un adeguato controllo delle domande presentate a norma dell'art. 2, gli Stati membri fissano un periodo minimo durante il quale i bovini maschi devono essere detenuti nell'azienda dopo la data di presentazione della domanda. Tale periodo non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a cinque mesi".
Art. 8
1.Gli organismi di controllo, ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero di capi di bestiame ammissibile al premio rispetto a quello per il quale e' stata presentata la domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
2.L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsita' della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
Art. 9
1.L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro i sessanta giorni dalla scadenza dei periodi di cui all'art. 3, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi riepilogativi del numero delle domande accettate con il relativo numero dei capi bovini oggetto del premio.
Art. 10
1.Entro il 30 settembre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, l'elenco nominativo dei produttori ed il relativo numero di animali per i quali e' stato versato il premio per le domande presentate nel corso dell'anno precedente.
Art. 11
1.Al fine di poter espletare tutti i controlli prescritti dalla normativa comunitaria, dal presente regolamento, ed in particolare per evitare che vengano erogati premi per un numero di capi superiore al limite di cui all'art. 4-bis, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 805/68, l'A.I.M.A. provvedera' ad istituire una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi del precedente art. 4, comma 6.
Art. 12
1.Considerato che lo svolgimento dei servizi previsti dal presente regolamento, in applicazione dei regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89, comportano in via prioritaria l'accoglimento e l'istruttoria delle domande di premio nonche' l'identificazione del bestiame che richiedono un particolare impegno da parte degli organi di controllo, l'A.I.M.A. provvedera' a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura.
Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1990
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 142
Allegato I
ALLEGATO I Fac-simile di domanda Il sottoscritto ................................................ nato a .................................. il....................... residente nel comune di............... via (o localita') .......... p. IVA/codice fiscale n. (1)....................... nella qualita' di (2) ............................................................ dell'azienda (3) .. sita nel territorio del comune di............... contrada (o localita') ........................ chiede che gli venga concesso il premio speciale per n. ........ bovini maschi di cui al regolamento CEE n. 714/89 che saranno allevati fino all'eta' di almeno nove mesi. A tal fine dichiara: a) di essere imprenditore agricolo ai sensi del regolamento CEE n. 468/87; b) di avere in allevamento presso la propria azienda n. ........ bovini maschi adulti, n. .................. vitelli, n. .................. vacche da latte, n. .................. vacche altre; c) che i bovini per i quali ha richiesto il premio hanno raggiunto e/o superato i sei mesi di vita precisandone inoltre l'eta' che viene indicata mediante la compilazione del modello in calce; d) di aver provveduto all'ingrasso degli animali per i quali richiede il premio; e) di aver presentato precedente domanda nel o nei periodi dal..................... al...................... per numero di capi........; dal...................... al....................... per numero di capi............ Il sottoscritto si impegna: 1) a mantenere in azienda i bovini maschi per i quali richiede il premio per un periodo di almeno due mesi dalla data della presente domanda e comunque fino a che gli animali in questione non abbiano raggiunto l'eta' di almeno nove mesi; 2) a comunicare per iscritto, all'organismo di controllo, eventuali riduzioni del numero di capi per i quali e' stato richiesto il premio, qualora si verifichi un caso di forza maggiore o un evento naturale per la vita della mandria; e comunque entro il decimo giorno dal verificarsi dell'evento; 3) a non presentare altre domande di premio per i capi oggetto della presente richiesta; 4) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza agli impegni di cui ai regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89 maggiorate dell'interesse legale del 5% applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero. -------------- (1) In via prioritaria va indicata la partita IVA e soltanto nel caso in cui il richiedente non disponga della citata partita IVA va indicato il numero di codice fiscale. (2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda (proprietario, conduttore, affittuario, ecc.). (3) Denominazione dell'azienda. Il sottoscritto dichiara inoltre: a) di essere a conoscenza di tutte le norme di cui ai regolamenti CEE n. 468/87 e n. 714/89, con particolare riferimento all'art. 9 del regolamento CEE n. 714/89; b) di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II Schema di elenco delle domande ammesse a liquidazione Anno............ Regione........................ Provincia........ Ufficio............... ELENCO N. ................ Corresponsione del premio speciale bovini maschi adulti regolamento CEE n. 468/87 del 7 aprile 1989 previe verifiche di cui alla normativa comunitaria Importo unitario del premio speciale bovini maschi adulti ECU............... pari a L. ................... Parte di provvedimento in formato grafico (1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i 25 nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore. (2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di bovini maschi adulti e l'importo unitario. N.B. - Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonche' il numero complessivo degli assegni da emettere, nonche' il seguente testo dell'atto di liquidazione. Viste le domande degli allevatori elencate in numero...... fogli costituenti l'elenco; Effettuate le verifiche di cui alla normativa comunitaria, si liquidano gli importi specificati nella colonna n. 8 a fianco di ciascun nominativo corrispondente all'importo unitario per il totale dei capi indicato nella colonna n. 7. Timbro Data,................... Il direttore dell'ufficio ....................................
Allegato III
ALLEGATO III Parte di provvedimento in formato grafico
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