DECRETO 18 settembre 1989, n. 454
Entrata in vigore del decreto: 25/2/1990
IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed in particolare l'art. 32;
Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 963/65, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 111 del citato regolamento, che fa divieto di usare le reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondita' delle acque sia inferiore a 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa;
Visto il proprio decreto 14 ottobre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1985, n. 249)
modificato dal decreto 28 febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 28 febbraio 1986), relativo alla deroga al suddetto divieto nel periodo da ottobre a giugno per i compartimenti da Rimini a Trieste;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il secondo piano nazionale della pesca approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1988) indica, per quanto concerne la pesca a strascico, la necessita' di pervenire all'abrogazione della suddetta deroga all'art. 111 del citato regolamento n. 1639 del 1968;
Considerato che, per motivi economico-sociali della categoria interessata e' necessario pervenire all'abrogazione di detta deroga con gradualita', in modo da mettere in grado gli interessati di poter intraprendere spontanee iniziative di alternativa;
Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nall'adunanza del 13 luglio 1989;
Vista
la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della citata legge n. 400/1988; Decreta:
Art. 1
1.Nei compartimenti marittimi da Rimini a Trieste la campagna di pesca a strascico 1989-90 e' autorizzata nel periodo 1› novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri. La distanza dalla costa non dovra' essere inferiore ad un miglio per i compartimenti da Rimini a Venezia e ad un miglio e mezzo per i compartimenti di Trieste e Monfalcone.
2.Ad iniziare dalla campagna di pesca 1990-91 la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti suddetti e' autorizzata nel periodo 1› novembre-31 marzo con l'uso di reti aventi maglie di apertura non inferiore a 12 millimetri ad una distanza non inferiore ad un miglio e mezzo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 32 della legge n. 963/1965: "Art. 32 (Potere del Ministro della marina mercantile). - Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa". - Si trascrive il testo dell'art. 111 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima approvato con D.P.R. n. 1639/1968: "Art. 111 (Limitazioni di uso). - E' vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondita' delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottatti con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 6 aprile 1989 ha espresso a maggioranza parere favorevole alle proposte formulate dal gruppo di lavoro, nella seduta del 21 marzo 1989 e cioe' di riportare la deroga alle modalita' previste nell'anno 1978 per salvaguardare le forme giovanili e nel contempo consentire di pescare alcune specie che altrimenti non verrebbero piu' catturate.
Art. 2
1.I capi dei compartimenti possono autorizzare all'esercizio della pesca a strascico entro le tre miglia le navi iscritte nei compartimenti marittimi previsti nel precedente art. 1 ed aventi stazza lorda fino 10 Tsl e potenza motore dichiarata dal costruttore o effettiva fino a 250 Hp.
2.L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati entro il 15 ottobre di ciascun anno, e' annotata sulla licenza di pesca, ed ha validita' limitata alle acque del compartimento marittimo d'iscrizione con possibilita' di esercitare la pesca nei compartimenti di Rimini-Ravenna; Chioggia-Venezia; Monfalcone-Trieste.
3.Nei compartimenti di Monfalcone e Trieste sono ammesse anche le navi della marineria di Caorle, iscritte nel compartimento di Venezia, che siano appositamente autorizzate dal capo del compartimento marittimo di Monfalcone.
Art. 3
1.Con apposita ordinanza del capo del compartimento sono emanate le norme concernenti gli attrezzi, le zone ed i modi di esercizio della pesca di cui agli articoli 1 e 2.
2.E' in ogni caso interdetto l'uso di attrezzi provvisti di denti o catene metallici.
Art. 4
1.Presso ciascuna capitaneria di porto deve essere tenuto un elenco delle navi autorizzate, che devono portare su entrambi i lati dello scafo il contrassegno, ben visibile, determinato per ciascun compartimento dal decreto del Ministro della marina mercantile 14 ottobre 1985.
Art. 5
1.Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve trasmettere, direttamente o per il tramite della propria cooperativa od associazione, alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione entro il dieci di ciascun mese i dati concernenti le quantita' giornaliere del pescato riferite al mese precedente, con l'indicazione della quantita' delle specie piu' importanti nonche' i dati relativi al numero delle giornate di pesca, utilizzando il modello conforme all'allegato A.
2.La mancata o inesatta trasmissione dei dati da' luogo, se non giustificata, a revoca dell'autorizzazione.
Art. 6
1.Ciascun compartimento marittimo deve trasmettere al Ministero della marina mercantile entro il 30 giugno una relazione dalla quale risulti il numero delle autorizzazioni rilasciate per ciascuna campagna di pesca, la quantita' complessiva del pescato con l'indicazione delle quantita' delle specie piu' importanti, il numero complessivo delle giornate di pesca.
2.Copia della relazione e dei dati mensili di cui all'art. 5 devono essere inviati agli istituti scientifici di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 1985.
Art. 7
1.Nell'esercizio della pesca prevista dal presente decreto non debbono essere arrecati pregiudizi o danni alle reti da pesca dei pescatori addetti alla piccola pesca.
Art. 8
1.Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro: VIZZINI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1989
Registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 16
Allegato A
ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico
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