Act 090G0070
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 ed il regolamento del Consiglio n. 1609/89 del 29 maggio 1989 che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonche' gli aiuti all'imboschimento;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione;
Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85;
Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, lettera b) del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 le modalita' finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento;
Visto il proprio decreto n. 34 del 16 gennaio 1989 e considerata la necessita' di sostituirlo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1989-90 per tener conto dell'esperienza acquisita durante la prima campagna di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche, nonche' dei chiarimenti relativi alla normativa comunitaria;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 640 del 23 ottobre 1989;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' generali
1.Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione.
2.L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA.
3.La provincia autonoma di Trento e' esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 decembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regolamento CEE n. 797/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 93 del 30 marzo 1985. - Il regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del 27 aprile 1988. - Il regolamento CEE n. 1609/89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 165 del 15 giugno 1989. - Il regolamento CEE n. 1272/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988. - Il D.M. 12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985. - Il D.M. 26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre 1985. - Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986. - Il D.M. 16 gennaio 1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1989. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Beneficiari
1.Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto e' preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.
2.Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, del quale puo' liberamente determinare la durata che, tuttavia, non puo' risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario puo' chiedere la liberazione dal suo impegno.
3.Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1.
4.Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
5.Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tuttavia nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, ne' la sua intera responsabilita' nei riguardi dell'impegno.
6.L'aiuto e' corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente o al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.
7.Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie a seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88.
8.In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore che nel subentrare s'impegna a rispettare i predetti obblighi fino al compimento di almeno un triennio dalla data di presentazione della domanda. Il versamento del premio per il restante periodo e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.
Art. 3
Seminativi oggetto di ritiro
1.I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento CEE n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione n. 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nel periodo compreso tra il 1› settembre 1987 ed il 30 aprile 1988.
2.Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.
3.La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20 per cento di seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro.
4.Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere un'estensione non inferiore a mezzo ettaro, fatta salva la deroga prevista all'art. 6, ultimo comma.
5.Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall'art. 2, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1272/88, sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui comma 1 del presente articolo.
Art. 4
Destinazione delle terre
2.La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo puo' essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all'art. 5 comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi gia' utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento.
3.Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f) sono consentite fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunita' europee.
4.Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori di aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in caso di terreni destinati all'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenere il consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedenti delle rispettive aziende. I mezzadri e i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari per qualsiasi destinazione prescelta.
5.In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui sopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
6.Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario e' tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano possono stabilire in proposito obblighi supplementari inerenti a particolari situazioni ed esigenze locali e nell'ambito delle competenze statutarie.
7.Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilita' o casi di forza maggiore, comprovati da idonea documentazione.
8.In applicazione dell'art. 12, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1272/88 e' consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali e' stata presentata la domanda iniziale e salvo i casi in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento ed al pascolo estensivo.
9.Nel caso la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente art. 4, lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione.
10.E' altresi' consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo art. 8 corredata di un nuovo impegno e dei modelli nn. 1, 2 e 3 allegati al presente decreto. Le domande di modifica della destinazione presentata ai medesimi uffici di cui al successivo art. 8 devono essere corredate del nuovo modello n. 3.
Art. 5
Importo dell'aiuto
1.Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2.L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato: Aziende della pianura padano-veneta.................... 550 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui all'art. 3, paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268). 440 ECU Aziende di collina non svantaggiata.................... 400 ECU Aziende di montagna e di collina svantaggiata (art. 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268)........ 380 ECU
3.L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 4.
4.Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88, concernente gli elementi da assumere ai fini della determinazione della misura dell'aiuto stesso. 5 Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potra' essere protratto oltre il 31 marzo.
Art. 6
Incentivazione dell'imboschimento
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