DECRETO 14 febbraio 1990, n. 41
Entrata in vigore del decreto: 17/03/1990
IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393";
Visti gli articoli 4 e 7 della predetta legge, con i quali viene autorizzata la concessione di contributi a titolo di concorso statale nelle spese occorrenti per la realizzazione dei parcheggi;
Visti gli articoli 2, comma 3, e 4, comma 2, della predetta legge con i quali si prevede che vengano determinati i ceriteri di priorita' ai fini dell'ammissione ai contributi e le relative misure, nonche' i costi standard da individuare annualmente ai fini della determinazione dei costi massimi ammissibili;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1989, con il quale al Ministro per i problemi delle aree urbane viene conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 122/1989;
Considerato che le agevolazioni pubbliche disposte dalla legge devono privilegiare le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e datati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote;
Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia in relazione alle diverse determinazioni, tra loro connesse, da assumere ai fini dell'individuazione dei criteri di priorita', delle tipologie dei parcheggi, dei costi standard e della misura dei contributi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;
Attesa l'avvenuta comunicazione in data 29 dicembre 1989 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988.
A D O T T A il presente regolamento:
Art. 1
1.Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, gli interventi proposti dai comuni ed inclusi negli elenchi trasmessi dalle Regioni saranno valutati secondo il seguente ordine di priorita': A) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano. B) Parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidita' del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilita' cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare. C) Parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree o zone alle stesse assimilabili (quali, ad esempio: museali, fieristiche, espositive, ricreative, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Art. 3
1.In relazione a situazioni eccezionali di carattere locale, rigorosamente motivate dai comuni e confermate dalle regioni con apposita attestazione trasmessa unitamente ai programmi od elenchi degli interventi, potranno essere riconosciute priorita' diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4
2.Il costo standard di ciascun posto moto e posto ciclo e' stabilito rispettivamente in lire centomila e cinquantamila.
3.Il costo standard di eventuali posti riservati per autobus sara' valutato in misura pari a tre posti auto. Nota all'art. 4: Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.
Art. 5
1.Ai fini della concessione dei contributi, costituisce condizione di ammissibilita' la completezza della documentazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989, con la quale dovranno essere, in particolare, comprovate la concreta fattibilita' dell'intervento nei tempi previsti, la congruita' del piano economico finanziario e la completa funzionalita' delle opere realizzate ai fini della relativa fruizione.
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 122/1989 e' il seguente: "3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare: a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'art. 952, commi primo e secondo, del codice civile; b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori; c) il piano economico finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio; d) tempi e modalita' per la verifica dello stato di attuazione; e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati; f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge".
Art. 6
1.Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 122/1989 e' commisurato al numero dei posti autobus, auto, moto e ciclo destinati esclusivamente ad uso del pubblico in base a criteri di rotazione con tariffa oraria e/o giornaliera.
2.Il contributo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), e' corrisposto per 15 annualita', in favore dei comuni che assumono direttamente la realizzazione e la gestione dei parcheggi, in misura pari alla rata di ammortamento calcolata al 90% del tasso dei mutui a tal fine concessi dalla Cassa depositi e prestiti; in corrispondenza della scadenza delle rate di ammortamento dei mutui stessi.
3.Il contributo sulla spesa massima ammissibile, di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), e' corrisposto semestralmente in via posticipata, per 15 annualita', in favore dei soggetti cui i comuni abbiano affidato in concessione la costruzione e la gestione dei parcheggi in relazione a mutui concessi per lo scopo da istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate nonche' da istituti di credito esteri.
Nota all'art. 6: Per il testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 122/1989 si veda nella nota alle premesse.
Art. 7
1.La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con decreti del Ministro per i problemi delle aree urbane.
2.L'erogazione della prima rata di contributo e' disposta, a seguito di comunicazione del comune attestante l'avvenuta stipula del mutuo, a partire dalla prima semestralita' successiva alla data di stipula del mutuo stesso.
3.Le rate di contributo, fin dalla prima, sono corrisposte per intero, prescindendo da eventuali quote di mutuo somministrate in corso d'opera dall'istituto mutuante.
4.Prima della erogazione della prima rata di contributo il comune certifichera' l'avvenuto rilascio della concessione edilizia e l'inizio dei lavori.
5.L'erogazione delle successive rate di contributo avra' luogo sulla base di certificazioni del comune progressivamente attestanti, con cadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonche' l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio.
6.In caso di mancata, incompleta o ritardata certificazione, l'erogazione delle rate di contributo potra' essere sospesa procedendo, se del caso, al recupero dei contributi gia' erogati maggiorati dei relativi interessi.
7.In caso di definitiva mancata certificazione, si provvedera' alla revoca dei contributi e, in ogni caso, al recupero di quelli gia' erogati maggiorati dei relativi interessi.
Il Ministro per i problemi delle aree urbane CONTE Il Ministro del tesoro CARLI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1990
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 240
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