DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1990, n. 49

Type DPR
Publication 1990-01-18
Ultimo aggiornamento 1990-03-19
State In force
Source Normattiva
articles 20
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 3/4/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'emanazione di uno statuto per la definizione dei compiti, dei poteri e dell'ordinamento del citato Istituto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Natura giuridica

1.L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

2.L'ICE svolge la propria attivita', improntata a criteri di efficienza ed economicita', sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attivita' dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati.

3.Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, corredata dagli elementi di cui all'art. 5, comma 6, una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.

4.Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Compiti dell'Istituto

1.L'ICE e' l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, ha il compito di promuovere, facilitare e sviluppare il commercio italiano con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.

4.L'Istituto, sulla base anche di eventuali direttive del Ministro del commercio con l'estero, riferisce a quest'ultimo e, per quanto di sua competenza, al Ministero degli affari esteri, nonche' alle altre amministrazioni interessate, informazioni ed elementi utili alla elaborazione delle linee di politica promozionale e commerciale con l'estero.

NOTE AL REGOLAMENTO Nota all'art. 2: Il regolamento numero 1450/85/CEE modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, n. 2638/69 e n. 496/70 per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli.

Art. 3

Funzioni dell'Istituto

2.Nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, l'ICE puo' avvalersi dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agire, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere stesse, ovvero, per attivita' da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

3.Previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, l'ICE puo' partecipare a societa' con prevalente partecipazione pubblica gia' costitute o appositamente promosse per lo svolgimento di attivita' connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto. La partecipazione non puo' essere tale da determinare distorsioni nella concorrenzialita' dell'offerta di servizi da parte dell'Istituto e deve assicurare una significativa presenza dell'ICE negli organi di amministrazione della societa' partecipata. Quest'ultima non potra' comunque svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'Istituto. Dell'acquisizione l'ICE dara' comunicazione al Ministero delle partecipazioni statali ove la partecipazione sia assunta in societa' con prevalente partecipazione dello Stato. L'ammontare destinato all'acquisizione di partecipazioni sara' stabilito annualmente nel bilancio preventivo.

4.Con delibere del consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta, sono determinati i servizi che l'Istituto presta dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi.

5.Ai fini del programma promozionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il Ministro del commercio con l'estero indica, tenuto conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, le linee direttrici promozionali e le previsioni di massima circa la finalizzazione dell'intervento per settori produttivi ed aree geografiche. In coerenza con tali indicazioni, l'Istituto redige l'articolazione del programma per iniziative e ne informa il Ministro del commercio con l'estero entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione degli atti il Ministro vigilante puo' impartire ulteriori direttive. Al trasferimento all'Istituto della corrispondente assegnazione di bilancio a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero si provvede all'inizio di ciascun anno finanziario in unica soluzione. L'Istituto stabilisce autonomamente le modalita' di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero. Sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti, l'ICE riferisce annualmente al Ministero stesso con apposita e dettagliata relazione, sottoposta preventivamente alle valutazioni del comitato consultivo dell'Istituto. La relazione e' allegata a quella di cui al comma 3 dell'art. 1.

6.I fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio di riferimento possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilita' per il programma promozionale successivo.

Art. 4

Attivita' all'estero

1.L'attivita' dell'Istituto all'estero e' svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici.

2.Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle missioni diplomatiche alle autorita' governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (agenzie governative).

3.Lo status degli uffici ICE operanti all'estero e del relativo personale, nell'ambito dell'ordinamento locale, e' regolato, ove possibile, mediante intese con le competenti autorita' dello Stato di sede.

4.Nel quadro del coordinamento di cui al comma 1, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati in cui operano gli uffici ICE, anche su iniziativa del Ministro del commercio con l'estero, riunioni dei funzionari preposti a tali uffici, cui partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero ed alle quali possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e dell'ENIT.

Nota all'art. 4: Il testo dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "La missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di ufficio ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".

Art. 5

Gestione finanziaria e patrimoniale

1.L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

3.Affluiscono altresi' all'entrata dell'ICE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, i contributi annuali alle spese di funzionamento in Italia e all'estero erogati dal Ministero del commercio con l'estero, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario, a fronte delle spese generali dell'Istituto non coperte dalle entrate di cui al comma 2.

4.La gestione finanziaria e patrimoniale dell'ICE e' disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di imprese, nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. In ogni caso deve essere tenuta contabilita' separata per ciascuna delle entrate derivanti da attivita' proprie dell'Istituto.

5.Le norme di cui al comma 4 prevedono, in particolare, che i bilanci dell'Istituto siano redatti sulla base delle disposizioni del codice civile e delle normative contabili in materia di bilancio delle societa' per azioni e recano particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo dei bilanci e delle contabilita' dell'Istituto con le norme di contabilita' generale dello Stato. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali l'Istituto puo' avvalersi di istituti di credito per il servizio di tesoreria relativamente alle entrate proprie non provenienti da assegnazioni o contributi a carico del bilancio dello Stato.

7.Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esclusivamente esercitato, anche per la gestione dei fondi di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 3, comma 2, della legge n. 106/1989 (Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) e' il seguente: "2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, e' attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformita' a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero - legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'art. 11-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero". Il comma surriportato richiama: la tabella D allegata alla legge n. 451/1988 (Legge finanziaria 1989) concernente: "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria"; la legge n. 185/1975 che concerne il potenziamento e la razionalizzazione dell'attivita' di promozione delle esportazioni italiane; l'art. 11-quater della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), aggiunto dall'art. 8 della legge n. 362/1988, il cui testo e' il seguente: "Art. 11-quater (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente). - 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge finanziaria puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pruriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva a norma dell'art. 11, comma 3, lettera c). 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 3. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'art. 11, comma 3, lettera d). 4. Il disegno di legge finanziaria indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'art. 11, comma 3, lettera c), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data". L'art. 11, comma 3, lettere c) e d), della legge stessa, soprarichiamata, cosi' recita: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: (Omissis); c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria". - La legge n. 259/1958 concerne: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria". Il testo dell'art. 12 di detta legge e' il seguente: "Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione".

Art. 6

Sede e struttura

1.L'ICE ha sede legale in Roma, dove sono situati gli uffici centrali. La struttura decentrata si articola in uffici in Italia e uffici all'estero.

2.E' istituita, nell'ambito degli uffici centrali, una sezione speciale agricola con compiti specifici in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agro-alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualita'. In conformita' alle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la sezione e' dotata di un'adeguata struttura amministrativa ed operativa. Il consiglio di amministrazione ne definisce i rapporti di preposizione funzionale all'attivita' di eventuali appositi uffici periferici e stabilisce procedure e sedi di armonizzazione dell'attivita' della sezione con quelle di altri organismi nazionali e territoriali operanti nel settore e con le associazioni di categoria.

3.Gli uffici in Italia dell'ICE sono costituiti da uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione, ed altri uffici o sezioni o unita' operative, istituibili in relazione a specifiche esigenze connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.

4.La sede ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti in rapporto alle esigenze dei mercati esteri e delle potenzialita' in termini di esportazione di beni e servizi italiani o di cooperazione industriale ed allo sviluppo. Gli uffici all'estero possono essere strutturati anche in sezioni ed unita' sussidiarie, permanenti o provvisorie, in funzione delle prospettive di evoluzione dei mercati e possono essere raggruppati per aree geoeconomiche omogenee.

5.In attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, e' istituito presso ogni ufficio regionale dell'ICE un comitato di coordinamento presieduto da un rappresentante della regione e composto dal dirigente regionale responsabile dell'attivita' promozionale all'estero, da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura, designati da associazioni regionali di rappresentative organizzazioni di categoria, da due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal direttore centro estero delle camere stesse e dal direttore dell'ufficio regionale dell'ICE. I componenti i comitati di coordinamento sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. La segreteria del comitato e' assicurata da funzionari degli uffici regionali dell'ICE. Alle riunioni dei comitati partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

6.I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per il coordinamento tra programmi promozionali regionali e delle camere di commercio e loro centri regionali e l'articolazione del programma promozionale. Essi altresi' verificano la coerenza tra obiettivi del programma promozionale e le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, da realizzarsi ad opera dell'Istituto sulla base di apposita convenzione con gli enti interessati.

7.Le proposte dei comitati di coordinamento in ordine ai progetti relativi a produzioni regionali o locali sono formulate al Ministero del commercio con l'estero e contemporaneamente comunicate al Ministero degli affari esteri - Ufficio coordinamento regionale e ai Ministeri interessati, per il parere prescritto ai fini del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8.I comitati di coordinamento esprimono altresi' al Ministero del commercio con l'estero indicazioni in ordine ai programmi promozionali dei centri regionali delle camere di commercio e delle camere stesse, ai fini del benestare da rendere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9.Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, sono convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.

Nota all'art. 6: Il testo dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di taluni funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".

Art. 7

Organi dell'Istituto

Art. 8

Il presidente

1.Il presidente dell'ICE, scelto tra persone di comprovata competenza, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.

2.Il presidente dell'ICE ha la rappresentanza dell'Istituto e sovraintende al suo andamento generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e predispone l'ordine del giorno delle sedute; adotta, in casi di straordinaria necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo indispensabili a garantire la continuita' della gestione, sottoponendoli alla ratifica del comitato nella prima riunione utile; esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dal regolamento del personale e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

3.Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo i dirigenti dell'Istituto ed altri esperti per chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4.Il consiglio di amministrazione dell'Istituto designa, su proposta del presidente, il componente del consiglio che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5.Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, puo' delegare a membri del consiglio stesso specifiche funzioni inerenti alla rappresentanza dell'Istituto.

Art. 9

Il consiglio di amministrazione

3.I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate in caso di vacanza, nel corso del quinquennio, hanno validita' sino alla scadenza del quinquennio stesso.

4.Decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta di designazione, il Ministro del commercio con l'estero puo' procedere alle nomine sino al raggiungimento dei due terzi dei componenti del consiglio di amminitrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6. In tal caso e sino alla integrazione del collegio, le deliberazioni di quest'ultimo si intendono approvate ove ricevano il voto favorevole di diciannove membri, ovvero del presidente e di diciasette ulteriori membri.

5.I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del presidente dell'Istituto.

6.Il consiglio e' convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunita' e, di norma, una volta a trimestre. Il presidente procede altresi' alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dalla maggioranza dei componenti il comitato esecutivo, ovvero dal collegio dei revisori.

7.Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

8.Il consiglio di amministrazione stabilisce le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio stesso e nomina tra i dirigenti dell'Istituto, su proposta del presidente, il segretario del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed il segretario supplente.

Nota all'art. 9: L'art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) istituisce una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale, con il compito di esprimere il proprio parere in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione tra le regioni del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (di cui all'art. 9) e dei contributi speciali previsti dall'art. 119, terzo comma, della Costituzione, destinati a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole (di cui all'art. 12). La commissione suddetta e' stata nominata con decreto ministeriale 6 luglio 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 20 luglio 1972) che ha cosi' disposto: "E' costituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale. La commissione e' presieduta dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica. I servizi di segreteria della commissione sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica".

Art. 10

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

2.Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati il primo entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce ed il secondo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro assunzione. Sono altresi' sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro deliberazione le variazioni al bilancio di previsione.

3.Le delibere di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del comercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Le delibere di cui alla lettera b) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero che ne verifica la compatibilita' finanziaria, tenuto conto dell'entita del contributo di funzionamento dell'ICE a carico del bilancio dello Stato e della evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. Le delibere di cui alla lettera f) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero o adottate su sua richiesta. Le delibere di cui alla lettera g) sono approvate, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

4.Il Ministro del commercio con l'estero approva le delibere di cui ai commi 2 e 3 con le modalita' ivi previste, o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, le delibere non restituite diventano esecutive. Ove occorre il concerto con altro Ministero, le delibere devono essere inviate ad entrambi i Ministeri e il suddetto termine e' di novanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero del commercio con l'estero.

5.Il consiglio di amminitrazione ha facolta' di affidare lo studio di particolari e rilevanti problemi ad appositi comitati consultivi consiliari e puo' affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche non comprese nell'ambito di professionalita' assicurato dal personale dell'Istituto.

Art. 11

Il comitato esecutivo

2.Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione e salva altresi' la possibilita' di sottoporre al consiglio di amministrazione delibere di particolare importanza, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. Il regolamento del personale e le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto possono demandare singole attribuzioni al presidente e al direttore generale, ferma restando la possibilita' di avocazione da parte del comitato esecutivo.

3.Le delibere del comitato che istituiscono o sopprimono servizi centrali o uffici periferici sono soggette, con le modalita' di cui all'art. 10, comma 4, all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri ove si tratti della istituzione o soppressione di uffici all'estero, nonche' loro sezioni o unita' sussidiarie.

4.Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, ogni dieci giorni. Il presidente procede altresi' alla convocazione su richiesta formulata da almeno tre componenti del comitato esecutivo o dal collegio dei revisori.

5.Per la validita' delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

6.Nel caso di cui al comma 4 dell'art. 9 e' in facolta' del Ministro del commercio con l'estero garantire la integrale composizione del comitato chiamandone temporaneamente a far parte non piu' di due consiglieri di amministrazione in sostituzione di membri non tempestivamente designati, quando non sia possibile ritenere prorogata la nomina precedente.

7.In caso di assenza del presidente, il comitato e' presieduto dal componente di volta in volta designato dal presidente stesso, ovvero, se la designazione non sia stata fatta, dal membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'art. 8.

8.Il comitato esecutivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.

9.Il presidente dell'Istituto informa il consiglio di amministrazione delle delibere adottate dal comitato esecutivo e riferisce sull'attuazione delle direttive.

Art. 12

Il collegio dei revisori

1.Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonche' da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Quest'ultimo ne assume la presidenza.

2.I membri del collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3.I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

4.Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce almeno semestralmente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; puo' procedere in ogni momento, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ad atti di ispezione e di controllo, riferendone in ogni caso al Ministro stesso.

Art. 13

Emolumenti degli organi statutari

1.Al presidente dell'ICE spetta una indennita' di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2.Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nota all'art. 13: Il testo dell'art. 11 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e' il seguente: "Art. 11. - Le indennita' di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorita' competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale". L'articolo surriportato richiama l'art. 1 della medesima legge il cui testo e' il seguente: "Art. 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge".

Art. 14

Il direttore generale

1.Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro del commercio con l'estero.

2.Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile.

3.Il direttore generale e' preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; risponde al comitato esecutivo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attivita'; esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento del personale o dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonche' quelle affidategli dal comitato esecutivo.

4.Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dirigenziali dell'ente o dell'amministrazione dello Stato, al termine dell'incarico gli e' riconosciuto il reingresso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale. Il dirigente dello Stato nominato direttore generale dell'Istituto e' collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

5.Il direttore generale puo' essere coadiuvato da non piu' di tre dirigenti con funzioni di vice direttore generale, nominati su sua proposta dal consiglio di amministrazione, ai quali puo' affidare, mediante delega, funzioni inerenti alla sua carica. All'atto della nomina, uno dei vice direttori generali e' designato dal consiglio di amministrazione a sostituire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15

Cause di incompatibilita'

2.Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilita' colpisce il componente meno anziano di eta'. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei comitati consultivi di cui all'art. 17.

3.Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilita' espressamente indicate del presente statuto e sempreche' l'incaricato non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli. E' fatta salva l'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

4.Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilita', nonche' alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dei membri del collegio dei revisori, del direttore generale. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero gli incarichi ricoperti e le attivita' svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilita'.

Nota all'art. 15: Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) e' il seguente: "Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo. Art. 8. - Coloro che, con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono nominati presidenti o vicepresidenti degli enti o istituti di cui all'art. 1 sono tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare all'organo di Governo competente per la nomina proposta o designazione: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 7; 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedelta' delle comunicazioni di cui ai precedenti commi, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validita' degli atti compiuti".

Art. 16

Scioglimento degli organi collegiali

1.In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri.

2.In tal caso, i poteri di amministrazione dell'Ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.

Art. 17

Comitati consultivi

1.E' costituito presso l'ICE un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle strategie promozionali dell'Istituto, con particolare riferimento ai programmi promozionali, ai criteri di graduazione dei corrispettivi per servizi prestati all'utenza, ai criteri di organizzazione del sistema informativo. Compete altresi' al comitato consultivo esprimere valutazioni sulla relazione concernente l'attuazione del programma promozionale di cui al comma 5 dell'art. 3.

2.Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed e' composto da dieci membri, dei quali sette scelti tra i presidenti e i vice-presidenti di organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e trasporti marittimi particolarmente rappresentative sul piano nazionale, di cui una per il sistema delle partecipazioni statali; due scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di scambi con l'estero e promozione; uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria ed artigianato. Il comitato e' presieduto dal rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentantiva del settore industriale.

3.I membri del comitato consultivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del comitato riunisce il collegio, anche su richiesta del presidente dell'Istituto, almeno due volte l'anno, in relazione ai compiti di cui al comma 1. Il comitato esecutivo dell'Istituto emana le disposizioni riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo.

4.Il comitato consultivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio. Il presidente ed il direttore generale dell'Istituto partecipano alle sedute del comitato.

5.Per le specifiche esigenze della sezione speciale agricola di cui all'art. 6, comma 2, e' costituito presso l'Istituto un apposito comitato cui compete esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai programmi di attivita' della sezione stessa. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto dai presidenti, o loro delegati, delle tre organizzazioni degli operatori economici del settore agricolo maggiormente rappresentative, dal presidente, o suo delegato, dell'organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale del settore alimentare, dal presidente, o suo delegato, di una organizzazione particolarmente rappresentativa del settore della cooperazione e da due membri scelti tra persone particolarmente esperte del settore, uno dei quali indicato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto di nomina indica il presidente del comitato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Art. 18

Personale dell'Istituto

1.Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, e' regolato dai princi'pi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 2, il regolamento del personale estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificita' connesse all'attivita' dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

2.Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali ed alle istanze e livelli di rappresentativita', le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilita' del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilita' professionale e territoriale.

3.Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ivi compresi quelli affidati alla contrattazione con le organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi stipulati su base triennale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le relative delibere del consiglio di amministrazione integrano il regolamento del personale una volta intervenuta l'approvazione del Ministero vigilante, che ha luogo previa verifica di compatibilita' a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106. Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 106.

4.Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti economici di attivita', previdenza e quiescenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Si applicano in particolare al personale dell'Istituto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei princ/'pi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario; 7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento; 8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 106/1989 (Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero) e' il seguente: "Art. 5. - 1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilita' con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresi' determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sara' adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. 3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso e' tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2. 4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attivita' e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. 5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325". - La legge n. 26/1980 concerne: "Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero".

Art. 19

Rappresentanza in giudizio

1.Salvo che per le cause in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, cosi' come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che puo' deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

Art. 20

Disposizioni transitorie e finali

1.Fino all'emanazione del regolamento del personale e sino alla data dalla quale avranno decorrenza gli effetti delle deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, deliberazioni i cui effetti non potranno avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico del personale dell'Istituto e, rispettivamente, il trattamento economico dello stesso e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 18, comma 3, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dalle altre disposizioni legislative applicabili al personale dell'Istituto.

2.I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1989, n. 106, che intendono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 5, comma 5, della legge stessa, conservano, all'atto del trasferimento ad altra amministrazione pubblica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', quiescenza e previdenza disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 1. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come integrato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

3.In sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 3, l'accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative puo' avere durata inferiore al triennio onde consentire il coordinamento temporale con le scadenze della contrattazione collettiva nazionale del settore assicurativo.

4.La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, si applica anche ai fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale per il 1989.

5.Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, e' abrogato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 6

Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 106/1989 e' riportato in nota all'art. 18. - L'art. 2 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' cosi' formulato: Art. 2 (Soppressione degli enti e loro liquidazione). - Tutti gli enti pubblici, con esclusione di quelli indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, che siano costituiti ed ordinati da leggi o da atti aventi valore di legge, sono soppressi di diritto e conseguentemente cessano dalle loro funzioni alla scadenza del termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora entro il termine stesso non siano dichiarati necessari con i decreti di cui al successivo art. 3. Nei riguardi degli altri enti pubblici, alla scadenza del triennio di cui al precedente comma, cessa qualsiasi contribuzione ordinaria e straordinaria a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, nonche' qualsiasi facolta' impositiva. Alla liquidazione degli enti soppressi per effetto del primo comma del presente articolo o mediante i provvedimenti di cui al successivo art. 3 provvede l'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Entro due anni dalla soppressione di ciascun ente il Ministero del tesoro riferisce al Parlamento sullo stato della liquidazione. I ruoli organici degli enti di cui al primo e al secondo comma sono bloccati fino alla emanazione dei decreti previsti all'art. 3; sono altresi' vietate assunzioni di personale anche a carattere straordinario o temporaneo, ed anche in adempimento di obblighi di legge; e' infine fatto divieto di istituire nuovi uffici centrali o periferici. Al personale dipendente dagli enti soppressi o comunque messi in liquidazione o che vengono ristrutturati o fusi con i decreti di cui all'art. 3, assunto anteriormente al 31 dicembre 1974 o a seguito di pubblici concorsi banditi prima del 31 dicembre 1974, in servizio al momento della soppressione, ristrutturazione o fusione, in ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a pieno orario, e' garantita la conservazione dell'impiego, anche attraverso il trasferimento allo Stato o ad enti pubblici, esclusi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica e quelli autonomi territoriali. Il trasferimento agli enti autonomi territoriali puo' essere disposto solo a richiesta degli enti stessi. Il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il personale di ruolo e' trasferito con la qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e' collocato nella posizione di impiego non di ruolo corrispondente a quella posseduta nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento del personale, e' disposto tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: 1) esigenze delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della stessa categoria dell'ente soppresso e, in mancanza degli altri enti pubblici, i cui ruoli centrali o periferici, presentino le necessarie vacanze; 2) anzianita' di servizio e posizione personale dell'interessato, anche in relazione alla composizione del nucleo familiare. Il personale di ruolo residuo e' collocato in appositi ruoli ad esaurimento, distinti per carriere, istituiti presso le amministrazioni di vigilanza dell'ente soppresso. Il personale collocato in detti ruoli e' trasferito alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, quando si verifichino le esigenze e con le modalita' e secondo i criteri indicati nei commi precedenti. Il personale di ruolo collocato nei ruoli ad esaurimento puo' essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni dello Stato, ove sia richiesto da temporanee esigenze di servizio. Al personale trasferito, compreso quello collocato nei ruoli ad esaurimento, si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attivita' e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione od ente di destinazione. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo e' conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera". - Il D.P.R. n. 551/1987 concerne: "Adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quella dei dirigenti delle amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72". - Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: "Procedure per l'attuazione del principio di mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni". - Il testo dell'art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilita' previsti dalla presente legge e' iscritto al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facolta' di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonche' degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento. 2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianita' fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questo ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti. L'iscrizione e' consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuita' dei servizi prestati. 4. L'indennita' di anzianita' o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilita', considerando la complessiva anzianita' utile ai fini dell'indennita' di anzianita' o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento. 5. Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo". L'articolo surriportato richiama la legge n. 29/1979 recante: "Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali". - Il D.P.R. n. 818/1978 recava: "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)