DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1990, n. 49
Entrata in vigore del decreto: 3/4/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'emanazione di uno statuto per la definizione dei compiti, dei poteri e dell'ordinamento del citato Istituto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Natura giuridica
1.L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.
2.L'ICE svolge la propria attivita', improntata a criteri di efficienza ed economicita', sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attivita' dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati.
3.Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, corredata dagli elementi di cui all'art. 5, comma 6, una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.
4.Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Compiti dell'Istituto
1.L'ICE e' l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, ha il compito di promuovere, facilitare e sviluppare il commercio italiano con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.
4.L'Istituto, sulla base anche di eventuali direttive del Ministro del commercio con l'estero, riferisce a quest'ultimo e, per quanto di sua competenza, al Ministero degli affari esteri, nonche' alle altre amministrazioni interessate, informazioni ed elementi utili alla elaborazione delle linee di politica promozionale e commerciale con l'estero.
NOTE AL REGOLAMENTO Nota all'art. 2: Il regolamento numero 1450/85/CEE modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, n. 2638/69 e n. 496/70 per quanto concerne l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli.
Art. 3
Funzioni dell'Istituto
2.Nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, l'ICE puo' avvalersi dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agire, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere stesse, ovvero, per attivita' da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.
3.Previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, l'ICE puo' partecipare a societa' con prevalente partecipazione pubblica gia' costitute o appositamente promosse per lo svolgimento di attivita' connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto. La partecipazione non puo' essere tale da determinare distorsioni nella concorrenzialita' dell'offerta di servizi da parte dell'Istituto e deve assicurare una significativa presenza dell'ICE negli organi di amministrazione della societa' partecipata. Quest'ultima non potra' comunque svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'Istituto. Dell'acquisizione l'ICE dara' comunicazione al Ministero delle partecipazioni statali ove la partecipazione sia assunta in societa' con prevalente partecipazione dello Stato. L'ammontare destinato all'acquisizione di partecipazioni sara' stabilito annualmente nel bilancio preventivo.
4.Con delibere del consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta, sono determinati i servizi che l'Istituto presta dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi.
5.Ai fini del programma promozionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il Ministro del commercio con l'estero indica, tenuto conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, le linee direttrici promozionali e le previsioni di massima circa la finalizzazione dell'intervento per settori produttivi ed aree geografiche. In coerenza con tali indicazioni, l'Istituto redige l'articolazione del programma per iniziative e ne informa il Ministro del commercio con l'estero entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione degli atti il Ministro vigilante puo' impartire ulteriori direttive. Al trasferimento all'Istituto della corrispondente assegnazione di bilancio a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero si provvede all'inizio di ciascun anno finanziario in unica soluzione. L'Istituto stabilisce autonomamente le modalita' di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero. Sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti, l'ICE riferisce annualmente al Ministero stesso con apposita e dettagliata relazione, sottoposta preventivamente alle valutazioni del comitato consultivo dell'Istituto. La relazione e' allegata a quella di cui al comma 3 dell'art. 1.
6.I fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio di riferimento possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilita' per il programma promozionale successivo.
Art. 4
Attivita' all'estero
1.L'attivita' dell'Istituto all'estero e' svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici.
2.Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle missioni diplomatiche alle autorita' governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (agenzie governative).
3.Lo status degli uffici ICE operanti all'estero e del relativo personale, nell'ambito dell'ordinamento locale, e' regolato, ove possibile, mediante intese con le competenti autorita' dello Stato di sede.
4.Nel quadro del coordinamento di cui al comma 1, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati in cui operano gli uffici ICE, anche su iniziativa del Ministro del commercio con l'estero, riunioni dei funzionari preposti a tali uffici, cui partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero ed alle quali possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e dell'ENIT.
Nota all'art. 4: Il testo dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "La missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di ufficio ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento".
Art. 5
Gestione finanziaria e patrimoniale
1.L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3.Affluiscono altresi' all'entrata dell'ICE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, i contributi annuali alle spese di funzionamento in Italia e all'estero erogati dal Ministero del commercio con l'estero, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario, a fronte delle spese generali dell'Istituto non coperte dalle entrate di cui al comma 2.
4.La gestione finanziaria e patrimoniale dell'ICE e' disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di imprese, nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. In ogni caso deve essere tenuta contabilita' separata per ciascuna delle entrate derivanti da attivita' proprie dell'Istituto.
5.Le norme di cui al comma 4 prevedono, in particolare, che i bilanci dell'Istituto siano redatti sulla base delle disposizioni del codice civile e delle normative contabili in materia di bilancio delle societa' per azioni e recano particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo dei bilanci e delle contabilita' dell'Istituto con le norme di contabilita' generale dello Stato. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali l'Istituto puo' avvalersi di istituti di credito per il servizio di tesoreria relativamente alle entrate proprie non provenienti da assegnazioni o contributi a carico del bilancio dello Stato.
7.Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esclusivamente esercitato, anche per la gestione dei fondi di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.