DECRETO 15 febbraio 1990, n. 47

Type Decreto
Publication 1990-02-15
Ultimo aggiornamento 1990-03-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/03/1990

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988, relativo alla disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonche' sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare alcune modalita' del suddetto decreto per agevolare i flussi importativi, in relazione alle esigenze delle vigenti strutture sanitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 31 gennaio 1990;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Al comma 1 dell'art. 3 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato alle premesse, alle lettere a) e b) la parola "giornata" e' sostituita dalla parola "settimana".

2.Il comma 4 dello stesso art. 3 e' sostituito dal seguente: "Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanita' pubblica o della sanita' animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanita'". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il nuovo testo dell'art. 4 del D.M. n. 454/1988 si veda l'art. 2 del presente decreto.

Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 3 del D.M. n. 454/1988, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 3. - La percentuale delle partite da sottoporre al controllo sanitario, per le provenienze dai Paesi della Comunita' economica europea, dev'essere: a) per gli animali vivi di cui al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana. Il controllo sanitario deve essere effettuato comunque sulle partite per le quali sia richiesto al confine lo smistamento degli animali per destinazioni diverse; b) per i prodotti commestibili di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana; c) per i prodotti non commestibili di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana; d) per gli avanzi di origine animale come distinti al precedente art. 2, non inferiore al dieci per cento delle partite presentate o di cui si prevede l'arrivo nella settimana. Il veterinario di confine deve operare affiche', in linea di massima, il controllo sanitario a sondaggio venga attuato, in base all'esperienza ed ai flussi importativi, ragionevolmente sulle parite appartenenti a tutti gli importatori che abitualmente operano sulla stessa dogana, al fine di non porre in essere provvedimenti non ispirati a criteri di imparzialita' e quindi aventi carattere discriminatorio. Il sondaggio deve comunque essere effettuato in modo tale che, in un determinato arco di tempo fissato sulla base delle caratteristiche e dei ritmi del traffico, il controllo sanitario interessi tutti i Paesi e per ciascun Paese: a) tutte le circoscrizioni amministrative (distretti, dipartimenti, province, contee, ecc.) di provenienza degli animali; b) tutti gli stabilimenti di produzione o depositi di provenienza dei prodotti ed avanzi di origine animale per i quali e' prescritto l'obbligo del certificato di origine e sanita'; c) tutti i destinatari dei prodotti ed avanzi di origine animale per i quali non e' prescritto l'obbligo del certificato di origine e sanita'. Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanita' pubblica o della sanita' animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanita'. Il controllo sanitario delle partite scelte nell'attuazione del controllo a sondaggio puo' essere effettuato, a giudizio del veterinario di confine, sull'intera partita o su parte di essa. Tale controllo puo' essere eseguito al confine o affidato dal veterinario di confine al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione si trova la localita' di destinazione".

Art. 2

1.L'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. I controlli sanitari a sondaggio, per le provenienze da Paesi CEE ed i controlli sanitari di cui agli articoli 6 e 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, per le provenienze da Paesi terzi, effettuati sugli animali vivi e sulle merci di cui ai punti a), b e c) del precedente art. 2, devono essere integrati da esami di laboratorio e prove diagnostiche su un numero di campioni statisticamente rappresentativo della partita, per verificare la rispondenza delle dichiarazioni sanitarie riportate nei certificati di origine e sanita' di scorta. 2. Gli esami di laboratorio e le prove diagnostiche di cui al comma precedente devono essere praticati sugli animali vivi di cui alla lettera a) e sui prodotti di cui alla lettera b), del precedente art. 2, almeno sul dieci per cento delle partite sottoposte a controllo sanitario a sondaggio, per le provenienze dei Paesi CEE, e sul tre per cento di tutte le partite, per le provenienze dai Paesi terzi, tenendo conto dei criteri indicati nel comma 3 dell'art. 3. 3. Per i prodotti non commestibili e gli avanzi di origine animale, indicati nelle lettere c) e d) del precedente art. 3, gli esami di laboratorio e le prove diagnostiche devono essere praticati su una percentuale minima ritenuta rappresentativa dal veterinario di confine, in relazione ai flussi importativi ed ai Paesi di provenienza. 4. Le percentuali indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono elevate qualora sussistano motivi di sospetto o per ragioni cautelari ai fini di tutela della sanita' pubblica o della sanita' animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanita'. 5. Sino a nuova determinazione restano invariate le disposizioni ed istruzioni ministeriali riguardanti i controlli di laboratorio, prescritti per i prodotti della pesca e per i prodotti d'uovo nonche' le istruzioni particolari relative ai controlli fisici e di laboratorio ed alle prove diagnostiche sugli animali ed i relativi prodotti".

Art. 3

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1990

Registro n. 3 Sanita', foglio n. 322

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