LEGGE 19 marzo 1990, n. 50

Type Legge
Publication 1990-03-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente: "3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni".

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