LEGGE 21 marzo 1990, n. 52
Entrata in vigore della legge: 22/03/1990.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 aprile 1990.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1990, N. 3. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soppressione del contributo a favore dell'ENAGM). - 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› marzo 1990 e' soppresso il contributo di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134, a favore dell'Ente nazionale assistenza gente di mare (ENAGM). 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: "Art. 3-bis (Invalidita' civili). - 1. Il Ministro del tesoro, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e nell'ambito degli stanziamenti previsti al comma 7 dello stesso articolo, provvede, anche in deroga alle modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sulla base di criteri e modalita' che verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari".
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