DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1990, n. 66
Entrata in vigore del decreto: 13/4/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 28, terzo comma, della legge 14 giugno 1989, n. 234, che dispone l'adozione di norme regolamentari per l'istituzione dei registri speciali per le navi iscritte in registri stranieri ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo, nonche' per l'attuazione ed il completamento delle disposizioni di cui allo stesso comma;
Visti gli articoli 149, 155, 156 e 163 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1943, n. 327;
Visti gli articoli da 313 a 336 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato "regolamento";
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 1° dicembre 1953, con il quale e' stato approvato il modello dell'atto di nazionalita';
Visti gli articoli 28, commi 1 e 2, e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che prevedono il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni regolamentari volte a: stabilire le modalita' di sospensione dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera nazionale per le navi locate a scafo nudo a straniero e iscritte temporaneamente in appositi registri di altri Stati; disciplinare il rilascio dell'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione sotto bandiera italiana; tutelare gli interessi connessi alla navigazione marittima mercantile, assicurando l'osservanza dei limiti e delle condizioni per il temporaneo ritiro dell'abilitazione alla navigazione delle navi nazionali;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Sono istituiti, presso gli uffici di cui all'art. 146, primo comma, del codice della navigazione i registri speciali delle navi locate, di seguito denominati "registri speciali", in conformita' al modello di cui all'allegato A.
2.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, ai registri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni concernenti le matricole delle navi maggiori, esclusi gli adempimenti relativi alla pubblicita' navale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo degli articoli 28 e 29 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale) e' il seguente: "Art. 28. - 1. All'art. 156 del codice della navigazione, dopo il quinto comma, e' inserito il seguente: 'Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, con sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede all'annotazione dell'autorizzazione nel registro d'iscrizione della nave e sull'atto di nazionalita''. 2. La lettera d) del primo comma dell'art. 163 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: ' d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo'. 3. L'art. 145 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: 'Art. 145 (Navi iscritte in registri stranieri). - 1. Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte in registro straniero. 2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. 3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile'". "Art. 29. 1. - Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 28 sono applicabili alle navi per le quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della marina mercantile. Sulla richiesta viene sentito il parere di una commissione paritetica composta da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da tre membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del Ministero della marina mercantile che la presiede. 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato all'accertamento da parte del Ministero della marina mercantile che il contratto di locazione a scafo nudo a straniero preveda l'obbligo, a carico del locatario straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le condizioni economiche e normative di cui al comma 3. 3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, stipulano appositi contratti collettivi nazionali con i quali sono stabilite le condizioni economiche e normative che il locatario dovra' applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali, mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie possono essere stipulate assicurazioni che garantiscano trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane presso enti assicurativi pubblici o privati italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i marittimi stranieri sono quelli della nazionalita' del marittimo. I trattamenti assistenziali sono garantiti, su basi concordate tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite apposite assicurazioni da stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o stranieri. 4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo. L'autorita' marittima competente o quella consolare italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accertera' che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i marittimi interessati siano conformi alle condizioni previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In caso di difformita' l'autorita' marittima o consolare informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e previdenziali derivanti dal contratto di arruolamento dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze. L'osservanza delle disposizioni di cui sopra esonera dall'applicazione delle norme di cui all'art. 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135". Nota alle premesse: Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.Sono iscritte nei registri speciali le navi iscritte in un registro straniero, di seguito denominato "registro sottostante", alle quali lo Stato responsabile del registro stesso sospende temporaneamente il diritto di battere la propria bandiera a seguito di locazione a scafo nudo e per le quali viene richiesta l'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana.
2.Le navi iscritte nei registri speciali sono abilitate alla navigazione dall'atto di nazionalita' di cui all'art. 4.
Art. 3
2.La richiesta di iscrizione della nave nei registri speciali tiene luogo della dichiarazione di armatore di cui all'art. 265 del codice della navigazione.
Art. 4
1.L'atto di nazionalita' delle navi locate a scafo nudo e' conforme al modello di cui all'allegato B.
2.Per ottenere l'atto di nazionalita', nei casi di cui al presente regolamento, l'armatore deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente Direzione marittima corredata dei documenti indicati nell'art. 3, nonche' del certificato e della quietanza indicati nell'art. 324 del regolamento.
3.Per il rilascio, la trasmissione, la rinnovazione, l'aggiornamento ed il ritrovamento dell'atto di nazionalita', si applicano le disposizioni vigenti in materia, intendendosi come riferiti all'armatore gli adempimenti a carico del proprietario della nave e come concernenti i registri speciali i riferimenti alle matricole delle navi maggiori.
4.La nave oggetto di iscrizione nei registri speciali, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 325 del regolamento non e' considerata proveniente da bandiera estera.
5.Nell'atto di nazionalita' dovra' risultare, nell'apposito spazio, l'indicazione del registro sottostante.
Art. 5
1.L'iscrizione della nave nei registri speciali ha effetto per il periodo della locazione a scafo nudo e, comunque, per un periodo non superiore ai due anni. Durante tale periodo la documentazione di bordo, compresa quella comprovante l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, e' regolata dalla legislazione italiana e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia o a cui l'Italia ha aderito.
Art. 6
1.Ai fini dell'applicazione dell'art. 224 del codice della navigazione le navi iscritte nei registri speciali non sono considerate navi nazionali.
Art. 7
1.Alla scadenza del termine di durata dell'iscrizione della nave nel registro speciale l'ufficio di iscrizione provvede a cancellare la nave dal registro stesso, dopo aver accertato che l'armatore ha soddisfatto gli eventuali crediti dell'amministrazione e dell'equipaggio e siano state soddisfatte le condizioni relative ai crediti contributivi di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
2.L'autorita' che procede alla cancellazione della nave dal registro speciale ritira l'atto di nazionalita' ed i documenti di bordo e rilascia il certificato di avvenuta cancellazione, che notifica all'autorita' competente dello Stato responsabile del registro sottostante.
Nota all'art. 7: Il testo dell'art. 15 della legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) e' il seguente: "Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto,' dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto".
Art. 8
Art. 9
1.Il proprietario, che intende ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di nave locata a scafo nudo a straniero per consentire al conduttore di iscriverla in un registro di altro Stato, avente funzioni analoghe al registro speciale di cui all'art. 1, deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave o all'ufficio consolare se la nave si trova all'estero.
2.La dichiarazione deve indicare le generalita' e la nazionalita' del soggetto estero, al quale la nave viene data in locazione, e l'apposito registro straniero, nel quale la nave sara' temporaneamente iscritta. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla sua pubblicazione, a norma dell'art. 156, secondo comma, del codice della navigazione.
3.L'ufficio, che ha proceduto alla pubblicazione della dichiarazione, ne da' immediata comunicazione al Ministero della marina mercantile, dopo aver constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, e, nei casi in esso previsti, sono state osservate le prescrizioni dell'art. 156, terzo comma, del codice della navigazione ovvero, se esistono diritti reali o di garanzia sulla nave, che vi e' il consenso scritto di tutti gli aventi diritto.
Art. 10
1.Il proprietario della nave, al fine di ottenere la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana di cui agli articoli 149 e 155 del codice della navigazione, deve rivolgere istanza al Ministero della marina mercantile.
Art. 11
1.Il Ministero della marina mercantile, previo parere della commissione di cui all'art. 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, provvede sull'istanza di cui all'art. 10.
2.L'autorizzazione alla sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera ha la durata di due anni o una durata maggiore in casi particolari da determinarsi di volta in volta sulla base del parere di cui al comma 1.
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