LEGGE 23 marzo 1990, n. 61
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il contributo annuo di L. 60.000.000, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano dalla legge 29 marzo 1985, n. 112, è aumentato per il triennio 1990-1992 a L. 90.000.000.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 112/1985 prorogava il contributo annuo previsto a favore dell'associazione dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49.
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