DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70
Entrata in vigore del decreto: 19/04/90
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente decreto:
Capo I ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 1
1.Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.
2.Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Universita' degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sara' diversamente disposto con legge regionale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' il seguente: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione". Note all'art. 1: - L'art. 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, e' cosi' formulato: "Art. 189. - Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'opera dell'Universita' o Istituto. Alle opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono ammministrate da un consiglio composto dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto superiore che lo presiede, da un componente del consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle opere. Ciascuna opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene piu' opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata. Ciascuna opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione". - Il testo dell'art. 4, comma 1, n. 1, dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto".
Art. 2
1.Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all'art. 1, continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza ed assistenza.
2.Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 della legge n. 29/1979, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, e' il seguente: "Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati. A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50%, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 1 e 2". - La legge n. 482/1988 reca norme per la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.
Capo II ASSISTENZA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE
Art. 3
1.Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti gia' attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del medesimo decreto: Unione italiana ciechi (U.I.C.); Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.); Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL); Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.); Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM); Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC); Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 (che reca norme per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in attuazione della delega di cui alla legge n. 382/1975) e' il seguente: "Art. 119. (Attivita' residue degli enti pubblici estinti). - Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato".
Art. 4
2.Per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, si segue il procedimento stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, facendosi decorrere il termine ivi stabilito dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Il personale gia' in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al comma 1 ed amministrato dal suddetto ufficio stralcio e' posto a disposizione della regione. Al suo inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il suo consenso, nel rispetto delle posizioni economiche gia' acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 si veda la nota all'art. 3. - Il D.P.R. n. 839/1979 reca norme di attuazione per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni, personale e beni degli enti soppressi con la legge n. 641/1978. Il testo del relativo art. 6 e' il seguente: "Art. 6. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 3 del presente decreto. Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni che ne sono in possesso, ai delegati della regione. I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti".
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 5
1.Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali
RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 10
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