DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76
Entrata in vigore del decreto: 27/4/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
Visti l'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che hanno prorogato il termine per l'emanazione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MISASI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici
FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali
LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle quote qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alla seconda premessa del Decreto: si riportano le varie disposizioni della delega legislativa che sono a fondamento dell'emanazione del testo unico: - art. 2 della legge 21 gennaio 1988 n. 12 (in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1988) relativa alla conversione del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante "Proposta dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia": "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse. 2. Il testo unico di cui al comma 1 conterra' le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". - art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale, n. 375 del 14 febbraio 1989), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative": "E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12". - art. 4 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1989), relativo a proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 (in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1989): "1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e del marzo 1982, e' prorogato al 31 marzo 1990. 2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989".
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 1
Art. 1 (Ambito di applicazione) Art. 2, c. 1, [L.n. 12/1988; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art4), c. 5, [D.L. n. 776/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. 1.n. 874/1980; Art. 1, c.l,2 e 6, [D.L. n. 19/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;19), conv. con mod. [L.n. 128/1981; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;128~art1), c. 2, [D.L. n. 129/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;129), conv. con mod. [L.n. 303/82; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;303~art6), c. 11, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120~art23), [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico si applicano ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, ((del febbraio 1981)) e del marzo 1982 indicati: a) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-09&numeroGazzetta=126), relativo ai comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, integrato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1983-09-17&numeroGazzetta=256); b) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-29&numeroGazzetta=146), relativo ai comuni gravemente danneggiati delle predette regioni e ai comuni danneggiati delle stesse e della regione Puglia, e nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10 novembre 1984](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1984-11-10&numeroGazzetta=310), relativo alla riclassificazione del comune di Grottolella; c) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 novembre 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-11-21&numeroGazzetta=321), relativo ad una ulteriore individuazione di comuni danneggiati della provincia di Potenza; d) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-05-05&numeroGazzetta=121), relativo ai comuni danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 delle regioni Basilicata, Calabria e Campania; e) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1987-05-11&numeroGazzetta=107), relativo al comune gravemente danneggiato di Teana (Potenza).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 2
Art. 2 (Dichiarazione di preminente interesse nazionale) Art. 2, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art6), c. 11, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quelle delle regioni Puglia e Calabria, rispettivamente, colpite dallo stesso evento sismico e da quello del 21 marzo 1982. Art. 2, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616), ed in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunita' montane.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 3
Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione) Art. 3, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Idem, c. 3 2. Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato si previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti. Idem, c. 4; Art. 2, c. 1, [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesorerie centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1. Art. 3, c. 5, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'[articolo 11 quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11quater-com2), introdotto dall'[articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;362~art8), ai fini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilita' previste nel precedente primo comma. [Art. 15, D.L. n. 415/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art15), 5. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali. ((Art. 11, c. 10, [D.L. n. 173/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291))) 6. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivant. da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico. Idem, c. 11 7. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali. Idem, c. 12 8. Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Art. 16, c. 1, [L.n. 41/1986; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41~art6), c. 1 [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c. 3, [L.n. 67/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67); [L.n. 541/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;541); [L.n. 407/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;407) 9. A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 4
Art. 4 (Ripartizione del fondo) Art. 4, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato. Idem, c. 3 2. Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto e' riservato alle zone disastrate, nonche' le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorita' e alla esecutivita' dei medesimi interventi. Art. 6, c. 1, [L.n. 910/1986; Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art16), c. 1, [L.n. 41/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41) 3. Il fondo di cui al precedente articolo 3 e' ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE e' autorizzato altresi' ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo. Art. 4, c. 5, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui al presente testo unico partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, della Puglia e della Calabria. Idem, c. 7 5. Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 7. Idem, c.8 6. Il Ministro per il cordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitrie nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1. [Art. 3 bis, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3bis), conv. con mod. [L.n. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 7. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui al presente articolo tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980. Art. 3, c.4 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 8. In sede di ripartizione del fondo il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi indicati nell'articolo 11, comma 2, lett. c) e nell'articolo 13, comuni 1 e 2 del presente testo unico. [Art. 3 decies, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3decies), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 9. Sono imputate alle somme assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 3 le spese sostenute dai comuni per la realizzazione dei progetti relativi alla installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree. Il CIPE procede al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile. [Art. 14, D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art14), conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 10. Nel riparto dei fondi relativi agli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 9, comma 1, il CIPE deve dare priorita', di intesa con le regioni interessate, ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, in cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1.000 abitanti. riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria. Art. 14, c.2 e 3, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 11. Il CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 3 individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti nell'articolo 9, comma 1, lettera b), ed il Ministro del Tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti matuanti. Art. 13, u.c. [L. n.80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 12. Il CIPE assegna annualmente i fondi relativi alla concessione dei contributi da parte del provveditore alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 13 comma 8, per interventi su immobili di interesse storico-artistico o appartenenti a comunita' religiose. Art. 21, c. 8 e art. 22, c.6, [L. n. 219/1981; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art12), c.3 [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 13. Il CIPE in sede di riparto dei fondi assegna la disponibilita' da destinare agli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali, nonche' degli immobili e attrezzature destinate al commercio, artigianato, turismo e spettacolo ai sensi dei successivi articoli 27 e 28. 14. Il CIPE in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 individua anche le quote di risorse occorrenti: Art. 23, c.6, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) a) per l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti nell'articolo 29; Idem art. 34, c.1 b) Per la realizzazione da parte della FIME, ai sensi degli articoli 39 e 41, del programma per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle strutture necessarie nelle aree di cui ai medesimi articoli; Art. 1, c.3 [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) c) per l'assegnazione annuale ai comuni di un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati; Art. 10, c.6 e art. 12, c.3 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) d) per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo e per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'insediamento nei medesimi, ai sensi dell'articolo 40; Art. 8, c.8, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L. n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) e) per la concessione dei contributi previsti ai fini dell'insediamento delle iniziative industriali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39. Art. 23, c.8, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 15. Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commerio sono approvati e finanziati del CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 5
Art. 5 (Indirizzo e coordinamento) Art. 9, c.1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L. n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi degli [articoli 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art4), [11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art11) e [81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art81) provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali ed di ogni altro soggetto pubblico avvalendosi anche dei poteri sostitutivi. Tra i soggetti utilizzabili per le finalita' di cui al presente testo unico si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno. Idem., c.4; [Artt. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;64~art4) e [6, L.n. 64/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;64~art6) 2. A tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede mediante lo speciale ufficio costituito e organizzato con propri decreti, i cui oneri relativi alla dotazione di mezzi e di personale fanno carico al fondo di cui al precedente articolo 3; nello ambito del predetto ufficio e' utilizzato, per quanto possibile, il personale alle dipendenze dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Art. 9, c.5 [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57) conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art69), c.1 [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219); Norma di coordinamento 3. Ogni sei mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attivita' di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 6
Art. 6 (Definizione degli interventi) Art. 5, c.l, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformita' ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV. Idem, c.2 2. La Regione, in particolare, definisce le modalita' e le procedure per il controllo della conformita' ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui al presente testo unico nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza gravi difformita'.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 7
Art. 7 (Attuazione degli interventi) Art. 6, c.1, [L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere. Idem, c.2; Norma di coordinamento 2. La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'articolo 4, comma 2, un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza. Idem, c.3 3. In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto. Idem, c.4 Art. 9, c.1, [D.L. n. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 187/1982; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art4), c.2 [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi. Art. 2, u.c., [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. Fermi restando i poteri attribuiti in materia di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dal presente testo unico diversi da quelli indicati nei commi precedenti, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 8
Art.8 (Compiti regionali) Art. 7, L.n. 291/81; Art. 2, c.1 L. n. 12/1988 1. Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti: a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali; b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione; c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla regione; d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 9; f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o degli altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a). Art. 60, c.7 L. n. 219/1981; Art. 2, c.l, L. n. 12/1988 2. Per le finalita' di cui alla lett. b) del precedente comma ed alla lett. f) del successivo articolo 9 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, provincie e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria. Art. 3, c.1 D.L. n. 333/1981, conv. mod. L.n. 456/1981 3. Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico e in particolare nei precedenti commi le regioni sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attivita' di istituto sotto il profilo tecnico. Art. 60, c.3 L. n. 219/1981 4. Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme ed indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia. Art. 2, c. 17 L.n. 80/1984 5. Le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano gia' provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania e' costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 9
Art. 9 (Articolazione degli interventi) 1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso: [Art. 8 lett. a), L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8-leta); Art. 1 mexies [D.L. n. 933/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;933), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456); a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli da 10 e 14 di contributi per la riparazione o la costruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino; [Art. 8, lett. b) L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8-letb); Art. 14, c.l, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto. L'entita' del contributo in conto interessi da applicare sui mutui, da contrarre per gli interventi di cui alla presente lettera e' fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata; [Art. 8, lett. c) L. n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8-letc) c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazione ed edifici destinati ad abitazione; Idem, lett. d) d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lett. a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori; Idem, lett. e) e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate; Idem, lett. f) f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quale edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali; Idem, lett. g) g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi; Idem, lett. h) h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate. Art. 14, c. 1 bis, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al precedente comma 1, lett. b) anche i soggetti che abbiano gia' contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dell'articolo 87, comma 3. Eventuali esborsi gia' effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtu' del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento. [Art. 1 bis, D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art1bis), conv. con mod. [L. n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 3. Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1, i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del [decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;629), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 15 febbraio 1980 n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-15;25).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 10
Art. 10 (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione) Art. 9, c.1, [L. n. 219/1981; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art5), c. 2 [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art23), c.1 [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L. n. 167/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;167). 1. Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi compresa quelle rurali ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato: a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo; b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso prorietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora le unita' immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'[articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letc). Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutto o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione. Art. 9, c. 2, 3 e 5, [L.n. 219/1981; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art2), c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 2. Il contributo massimo di cui al precedente comma e' pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare, con i seguenti limiti: a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' calcolata fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del propietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - e' calcolata la superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abilitati per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio; ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a 110 metri quadrati, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di una parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria; b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), la superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e' calcolata fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. Art. 2, c. 6, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Per la costruzione delle parti comuni, di un edificio con piu' unita' immobiliari limitatamente alle quote non riferibili alle unita' ammesse a contributo, e' assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota. [Art. 1 ter, D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art1ter), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art2), c. 8, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, ai sensi del primo e del secondo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o da demolire per effetto del sisma. Le spese relative alla ricostruzione dei locali destinati ad attivita' agricole, sono ammesse a contributo nel limite massimo dell'80 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente secondo comma. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del sisma. [Art. 3 quater, D.L. n. 696/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3quater), conv. con mod. [L.n. 883/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 5. Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta per effetto del sisma, puo' chiedere di utilizzare il contributo, spettantegli a norma del presente articolo per la casa distrutta, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era incorso all'epoca del sisma. Art. 5, c. 1, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 6. Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purche' abbiano conservato la residenza, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente lo stabile o abituale occupazione dell'unita' immobiliare alla data del sisma. Art. 5, c. 6 bis, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988; Art. 14](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art14), [L.n. 48/89](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48) 7. Il contributo per la ricostruzione e' corrisposto anche ai proprietari di unita' immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia stato presentato entro il 31 marzo 1989. Art. 6, c. 2, [L.n. 80/1984; Art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art5), [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48) conv. con mod. [L.n. 119/1986; Art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119~art9), c. 8, [L.n. 219/1981; Art. 8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art8), c. 8, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); Norma di coordinamento 8. La ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati ma da demolire per effetto degli eventi sismici posti all'esterno del centro edificato, puo' essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purche' non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. E' in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma nonche' degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi del presente articolo. La somma corrispondente al contributo e' depositata presso l'Istituto bancario indicato all'acquirente e vincolata a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal secondo e quarto comma del successivo articolo 20. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del beneficiario, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune. Art. 9, c. 7, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) Norma di coordinamento 9. Il comune subentra nei diritti degli aventi titolo ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, ove gli interessati vi abbiano rinunciato, delegando al comune la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. A tal fine non si applica il termine di cui all'articolo 18, comma 5. La disposizione del presente comma si applica altresi' ove sia stato delegato altro ente pubblico. Art. 5, c. 4, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 10. Gli aventi titolo al contributo di cui al presente articolo, nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici distrutte. Art. 9, u.c., [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 11. le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito ai sensi del presente testo unico.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 11
Art. 11 (Contributi e finanziamenti per la riparazione) Art. 2, c. 9 bis, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati dell'articolo 1. Art. 2, c. 2, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art3), c. 1, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. Il contributo massimo per la riparazione e' pari: a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione; b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12; c) all'intero contribuito medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonche' di interventi su immobili di proprieta' privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089). Art. 2, c. 8, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Le spese relative alla riparazione di locali destinati ad attivita' agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente articolo 10, secondo comma. Art. 4, c. 1, [D.L. n. 48/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 4. Le spese di riparazione di unita' immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi del presente articolo, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unita'. Idem, c. 2 5. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) Art. 1 quarter, [D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 6. Dall'importo del contributo, determinato nei commi precedenti, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'[articolo 3, primo comma, lettere d)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art3-com1-letd) ed [e), dal decreto legge 26 novembre 1980, n. 776](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980-11-26;776~art3-com1-lete), convertito in legge, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 1980, n. 874](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-22;874), con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali. Art. 10, c. 6, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 7. Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2. [Art. 3 quaterdecies, D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696~art3quaterdecies), conv. con mod. [L.n. 883/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883) 8. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facolta' di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica. Art. 5, c. 3, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 9. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), nonche' agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico e restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'[articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letc).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 12
Art. 12 (Maggiorazione dei contributi) Art. 2, c. 3, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 e' maggiorato della somma occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo. Idem, c. 4 2. Il predetto contributo e' altresi' maggiorato delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto. Idem, c. 5 3. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al 60 per cento del costo d'intervento come definito nel precedente articolo 10, comma 2. [Art. 6, D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19~art6), conv. con mod. [L.n. 80/1984; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art3), c. 11, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili: a) del 15 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicita' da S=9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti; b) dal 15 per cento gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla [legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457); c) del 10 per cento per le unita' aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46; d) del 5 per cento per le unita' a enti superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70; e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'[articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art56-com1) o del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano. f) del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'[articolo 2, lettera a), del decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1968-04-16&numeroGazzetta=97); g) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 13
Art. 13 Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunita' religiose Art. 3, c. 1. [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474) conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Per la riparazione degli immobili di proprieta' privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), non utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art.11, comma 2, lett. c), e' altresi' assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 pre cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo e' assegnato dal comune, che determina le priorita', sentita la soprintendenza competente anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente. Idem, c. 2 2. Per gli immobili di proprieta' privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089, alla data del 22 novembre 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-11-22;1089), nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare in ordine di priorita', gli eventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali. Idem, c. 3 3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilita' finanziarie previste dall'articolo 3 gli immobili vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), nonche' gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalita' di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto e' stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi del presente decreto e nei limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), ma e' tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unita' immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 10, comma 2 e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato e' acquisito a titolo gratuito dal comune. Art. 65, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 3 bis](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art3bis) [D.L. n. 333/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333) conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art13), c. 3, [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 4. Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, o comunque di rilevante interesse pubblico, riconosciuti ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089) d'interesse storico-artistico e monumentale mediante atto notificato, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo. Art. 5, c.3, [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19) conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. Ai sensi dell'art. 11, comma 9. il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili vincolati di cui alla [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089). Art. 65, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art13), c. 1 [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 6. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089), adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicando per la superficie complessiva preesistente al sisma. Idem, c. 2 7. Agli immobili di cui al precedente comma si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11, comma 7. Art. 13, u.c., [L. n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 8. La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 4 e 6 e' disposta sulla base di istanze presentate dagli aventi diritto entro il 30 giugno 1984, al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'[articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art8), nonche' la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorita' sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'art. 4. Art. 3, c. 9 [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474) conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 9. Per gli immobili previsti nei commi 4 e 6 del presente articolo ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, si prescinde dall'obbligo della domanda. Idem, c. 5 10. Fermo restando le competenze di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616), rientrano tra gli interventi previsti nei commi 4 e 6, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purche' nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonche' la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato. Idem, c. 6 11. All'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 10, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero dei bei culturali limitatamente agli immobili di proprieta' privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della [legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089). Idem, c. 7 12. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nel comma 6 diversi da quelli del precedente comma, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'[articolo 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089~art8), ovvero a pubbliche amministrazioni. Idem, c. 8 13. L'individuazione dei concessionari e' contenuta nel programma indicato nel precedente comma 8. Idem, c. 10 14. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'[articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art44) e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 14
Art. 14 (Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario) Art. 5, c. 2, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unita' immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12. Idem, c. 2 bis 2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della [legge 3 maggio 1982, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203). Idem, c. 3 3. I contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla [legge 3 maggio 1982, n. 203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203), a far data dalla ultimazione dei lavori. Idem, c. 4 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro la data del 20 gennaio 1988 abbia comunicato al sindaco e ai detentori delle unita' immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformita' a quanto ivi previsto. Art. 7, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 5. Il contributo previsto dagli articoli 10, 11 e 13, commi 1 e 2 del presente testo unico e' altresi' assegnato: a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita' danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'[articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4), che, alla data di sisma, occupava l'unita' immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare; b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante. Idem, c. 2 6. Nei casi sopraindicati, il contributo e' assegnato sempre che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa. Idem, c. 3 7. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato a norma del precedente comma 5 al discendente, non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario. Art. 12, c. 1, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 8. Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi per la ricostruzione e la riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data dei sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene. Idem, c. 2; [Art. 1 sexies, D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333~art1sexies), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 9. I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del sisma possono ottenere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', sempre che i proprietari non abbiano fatto domanda entro il 31 marzo 1984 e i titolari dei predetti diritti reali di godimento abbiano presentato le domande entro i successivi 90 giorni. Art. 7, c. 3 [D.L. n. 19/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 10. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al professore a norma del precedente comma non puo' essere altresi' riconosciuto al proprietario.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 15
Art. 15 (Condominio di edifici) Art. 12, c. 7, [L.n. 219/1981; Art. 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art10), [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 1. Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unita' immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3. [Art. 19, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art19), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 2. La disposizione di cui al precedente comma deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unita' minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 34, comma 3. Art. 12, c. 3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 3. Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggiorazione di cui al [secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1136-com2). Art. 10, c. 1, [L.n. 80/1984; Art. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80~art12), c. 4, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformita' dell'[articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art30-com1). E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. Idem, c. 5 5. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive. Idem, c. 6 6. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unita' minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da piu' immobili.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 16
Art. 16 (Alienazione degli immobili) [Art. 20 bis, D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474~art20bis), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dal presente testo unico e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa di trasferisce all'acquirente.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 17
Art. 17 (Particolare disciplina in materia di locazione) Art. 4 ter, c. 1, [D.L. n. 776/80](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. [L.n. 874/80; Art. 5 quater](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;874~art5quater), [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 1. Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se e' costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed e' esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilita' e l'abitabilita' degli immobili medesimi. Art. 13, c. 3, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Idem, c. 4 3. Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della [legge 27 luglio 1978, n. 392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392), sono corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Art. 1, c. 2, [D.L. n. 551/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;551), conv. con mod. [L.n. 61/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;61) 4. Resta confermata fino al 31 dicembre 1989 la sospensione nei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata, anche se compresi nelle [lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-leta), [b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-letb), [c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-letc) e [d) dell'art. 1 del comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988-12-30;551~art1-com1-letd), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 1989, n. 61](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-02-21;61), dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprieta' privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, ((nonche' dell'esecuzione delle ordinanze di convalida)) di licenza o di sfratto di cui all'[articolo 663 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art663) e di quelle di rilascio di cui all'[articolo 665 del codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art665) per finita locazione relativa a detti immobili. Art. 13 quater, c. 5, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 5. Decade dal beneficio della sospensione previsto nel quarto comma il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio. La decadenza sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvedera', su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorita' di pubblica sicurezza, con le modalita' di cui all'[articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;629~art6), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 febbraio 1980, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-15;25).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 18
Art. 18 (Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione) Art. 2, c. 1, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 1. I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'[articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art18), per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. Art. 2, c. 2, [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/1981; Art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art3), c.1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 2. La domanda di contributo prodotta a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984 e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente: a) la dichiarazione di casualita' del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma; b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto; c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, stato di famiglia aggiornato. Art. 8, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, abbiano dimostrato di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilita' obiettiva di adeguamento delle unita' stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene. Art. 3, u.c., [D.L. n. 48/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1986;48), conv. con mod. [L.n. 119/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;119) 4. Nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unita' immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda. Art. 3, c. 1, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80); 5. La domanda di cui al precedente comma 2, in base alla documentazione integrativa prodotta entro il termine del 31 marzo 1989, deve altresi' essere corredata di: - elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; - progetto esecutivo dei lavori di ricostituzione o di riparazione o di costruzione; - computo metrico estimato redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate dal 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche; - calcolo relativo al limite di convenienza economica da riparare; - eventuale rideterminazione del relativo contributo; - relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini di rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostituzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori. ((2)) Art. 3, c. l, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 6. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito, presso lo ufficio tecnico comunale che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo a, [terzo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n.9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-23;9~com3), convertito, con modificazioni, nella [legge 25 marzo 1982, n. 94](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;94), ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di ferma constatare l'assenso implicito. Idem 7. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi del terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia. [Art. 19, D.L. N. 57/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57~art19), conv. con mod. [L.n. 187/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187) 8. Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli [articoli 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art17) e [18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art18), vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attivita' previste dall'[articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art2) fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statici da parte dei tecnici abilitati. Art. 5, c.5, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 9. In deroga ai precedenti commi 2 e 5 deve ritenersi la presentazione delle domande e degli elaborati esecutivi per l'assegnazione del contributo effettuata entro il 30 giugno 1988 dagli emigrati all'estero, di cui all'articolo 10, comma 6, e dai soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1. [Art. 14, L.n. 48/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;48~art14) 10. Decorsi inutilmente i termini indicati nel precedente comma 5, nonche' negli articoli 10, comma 7, e 99, gli interessati decadono dal diritto al contributo. ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il [D.L. 3 maggio 1991, n. 142](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991-05-03;142), convertito con modificazioni dalla [L. 3 luglio 1991, n. 195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-07-03;195), ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 del presente articolo, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, gia' prorogato al 31 dicembre 1990 dall'[articolo 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art2), e' differito al 31 dicembre 1991.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 19
Art. 19 (Disciplina delle commissioni comunali e dal procedimento) di assegnazione del contributo) Art. 2, c.1 e 3 [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L.n. 456/81; Art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456~art16), [D.L. n. 57/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;57), conv. con mod. [L.n. 187/1982; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;187~art4), c. 5, [D.L. n. 474/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L. n. 12/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, e' composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e' presieduta dal sindaco o suo delegato ed e' eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare, ai membri della commissione e' corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11. Idem, c.4 2. Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia. Art. 3, c.2, [D.L. n. 19/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1984;19), conv. con mod. [L.n. 80/1984](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;80) 3. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo e' vincolante. Idem, c.3 4. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso. Idem, c.4 5. Per gli interventi di ricostituzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato. Idem, c.4 bis 6. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato. Idem, c.5 7. In mancanza di disponibilita' finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12. Art. 1, c.1, [D.L. n. 696/82](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;696), conv. con mod. [L.n. 883/1982; Art. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;883~art7), c.1, [L. n. 730/1986; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;730~art1), c.5, [D.L. n. 173/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291) 8. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unita' immobiliari colpite dal sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli istituti di credito, convenzionati con i commi ai sensi dell'articolo 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'articolo 20 e nel comma 2 dell'articolo 21. Art. 4, c.5, [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. 12/1988 9. Il sindaco in relazione all'entita' di progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Art. 2, c.7 [D.L. n. 333/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;333), conv. con mod. [L. n. 456/81](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;456) 10. I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni. Idem, c.8 11. Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza della norma di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della ragione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'[articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art29).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 20
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