DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1990, n. 76
Entrata in vigore del decreto: 27/4/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982;
Visti l'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, che hanno prorogato il termine per l'emanazione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e per il coordinamento della protezione civile;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1.E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MISASI, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici
FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali
LATTANZIO, Ministro per il coordinamento della protezione civile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle quote qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alla seconda premessa del Decreto: si riportano le varie disposizioni della delega legislativa che sono a fondamento dell'emanazione del testo unico: - art. 2 della legge 21 gennaio 1988 n. 12 (in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1988) relativa alla conversione del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, recante "Proposta dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia": "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse. 2. Il testo unico di cui al comma 1 conterra' le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". - art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 (in Gazzetta Ufficiale, n. 375 del 14 febbraio 1989), recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative": "E' differito al 30 giugno 1989 il termine per l'emanazione del testo unico di cui all'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12". - art. 4 del decreto legge 30 giugno 1989, n. 245 (in Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 1989), relativo a proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 (in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1989): "1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e del marzo 1982, e' prorogato al 31 marzo 1990. 2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 tutte le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1989".
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 1
Art. 1 (Ambito di applicazione) Art. 2, c. 1, [L.n. 12/1988; Art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12~art4), c. 5, [D.L. n. 776/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1980;776), conv. con mod. 1.n. 874/1980; Art. 1, c.l,2 e 6, [D.L. n. 19/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1981;19), conv. con mod. [L.n. 128/1981; Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;128~art1), c. 2, [D.L. n. 129/1982](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982;129), conv. con mod. [L.n. 303/82; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982;303~art6), c. 11, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987; Art. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120~art23), [D.L. n. 474/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;474), conv. con mod. [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico si applicano ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, ((del febbraio 1981)) e del marzo 1982 indicati: a) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-09&numeroGazzetta=126), relativo ai comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, integrato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1983-09-17&numeroGazzetta=256); b) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-05-29&numeroGazzetta=146), relativo ai comuni gravemente danneggiati delle predette regioni e ai comuni danneggiati delle stesse e della regione Puglia, e nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10 novembre 1984](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1984-11-10&numeroGazzetta=310), relativo alla riclassificazione del comune di Grottolella; c) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 novembre 1981](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1981-11-21&numeroGazzetta=321), relativo ad una ulteriore individuazione di comuni danneggiati della provincia di Potenza; d) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-05-05&numeroGazzetta=121), relativo ai comuni danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 delle regioni Basilicata, Calabria e Campania; e) nel [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1987-05-11&numeroGazzetta=107), relativo al comune gravemente danneggiato di Teana (Potenza).
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 2
Art. 2 (Dichiarazione di preminente interesse nazionale) Art. 2, c. 1, [L.n. 219/1981; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219~art6), c. 11, [D.L. n. 8/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987;8), conv. con mod. [L.n. 120/1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;120) 1. Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quelle delle regioni Puglia e Calabria, rispettivamente, colpite dallo stesso evento sismico e da quello del 21 marzo 1982. Art. 2, c. 2, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 2. Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616), ed in conformita' alle disposizioni del presente testo unico, lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e le Comunita' montane.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 3
Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione) Art. 3, c. 1 [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 1. Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilita' costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Idem, c. 3 2. Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato si previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981" ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti. Idem, c. 4; Art. 2, c. 1, [L.n. 12/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;12) 3. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesorerie centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresi' aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1. Art. 3, c. 5, [L.n. 219/1981](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;219) 4. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'[articolo 11 quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art11quater-com2), introdotto dall'[articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;362~art8), ai fini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilita' previste nel precedente primo comma. [Art. 15, D.L. n. 415/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989;415~art15), 5. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonche' di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti sulle contabilita' stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali. ((Art. 11, c. 10, [D.L. n. 173/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1988;173), conv. con mod. [L. n. 291/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;291))) 6. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivant. da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico. Idem, c. 11 7. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali. Idem, c. 12 8. Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Art. 16, c. 1, [L.n. 41/1986; Art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;41~art6), c. 1 [L.n. 910/1986; Art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;910~art17), c. 3, [L.n. 67/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;67); [L.n. 541/1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;541); [L.n. 407/1989](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;407) 9. A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992.
Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 4
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