LEGGE 11 aprile 1990, n. 73

Type Legge
Publication 1990-04-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Amnistia)

2.A seguito dell'applicazione dell'amnstia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3.Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale. ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1997, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1997, n.31) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale.

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