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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 83

Current text a fecha 1990-04-24

Entrata in vigore del decreto: 9/5/90

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento e il potenziamento della Scuola

superiore della pubblica amministrazione e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, che individua i profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 190 del 18 agosto 1986, riguardante lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1988, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 342, con il quale sono state definite le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la potesta' regolamentare del Governo;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 luglio 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato l'annesso regolamento concernente l'assunzione del personale per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato. Il regolamento e' composto di otto articoli ed e' vistato dal Ministro proponente.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 12

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato-art. 1

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONDUZIONE TECNICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1986, N. 890 Art. 1. Modalita' di assunzione 1. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, puo' procedere con propri bandi di concorso all'assunzione di personale nei limiti dell'organico previsto dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, previa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e fuori dei casi previsti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. 2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generalo dello Stato, per le qualifiche funzionali superiori alla sesta, puo' altresi' procedere all'assunzione di personale per il tramite della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le materie e i periodi di applicazione previsti per i corsi di preparazione dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con analogo decreto del 20 giugno 1977, n. 701, e successive modificazioni, saranno concordati con l'amministrazione interessata al fine di dare all'insegnamento un indirizzo teorico-pratico per la conoscenza specifica delle procedure in uso nella conduzione tecnica del centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 2

Art. 2. Prove d'esame 1. Per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 1, i concorsi possono essere per esami o per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso, per titoli ed esami, indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuno di essi. 3. Per l'accesso alla settima e ottava qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di quesiti a risposta sintetica su materie informatiche, con diversa accentuazione e specificazione degli argomenti in relazione al singolo profilo e alla relativa qualifica. La seconda prova scritta a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di calcolo numerico, statistico ed econometrico, su elementi di diritto amministrativo e di contabilita' generale dello Stato, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-12-29;1219). 4. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. La prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati su argomenti a carattere generale di materie informatiche. La seconda prova scritta a carattere teorico-pratico concerne la risoluzione, sulla base di determinate ipotesi, di un problema tecnico riferito alle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-12-29;1219). 5. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali a carattere teorico-pratico, e in un colloquio. Per i profili professionali che prevedono specificamente l'espletamento di mansioni tecniche relative ai processi di elaborazione elettronica dei dati, la prima prova scritta concerne la risoluzione di tests bilanciati sulla conoscenza di nozioni generali di informatica. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, verte sulle mansioni proprie del profilo professionale interessato. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico e di contabilita' generale dello Stato e sulla conoscenza di una lingua straniera in conformita' a quanto previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-12-29;1219). 6. Per i profili professionali della quinta qualifica funzionale diversi da quelli considerati nel comma 5, che prevedono mansioni tecnico-professionali o contabili, le due prove scritte, rispettivamente con la risoluzione di tests bilanciati e con prove teorico-pratiche, hanno per oggetto le materie indicate nel bando di concorso e riferite specificamente alle mansioni proprie del profilo professionale interessato, in conformita' alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-12-29;1219). La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto pubblico, su nozioni generali di trattamento automatico di dati, sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e, ove previsto, sulla conoscenza di una lingua straniera. 7. Nei bandi di concorso verranno richiamate le disposizioni particolari previste dagli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 3

Art. 3. Commissioni esaminatrici 1. La composizione delle commissioni esaminatrici prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 puo' essere integrata, in relazione al profilo professionale da ricoprire, da uno o piu' membri aggiunti scelti tra docenti nelle materie oggetto delle prove di esame o tra esperti di provata capacita' nelle materie stesse.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 4

Art. 4. Corso obbligatorio di preparazione 1. Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali delle qualifiche funzionali superiori alla quinta e nei profili tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova previsto dall'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art10), un corso obbligatorio teorico-pratico di preparazione, organizzato in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e tenuto dalla Ragioneria generale dello Stato o, ove cio' non sia possibile, da altro organismo pubblico o privato dalla stessa individuato. In questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Ragioneria generale dello Stato. 2. Al termine del corso obbligatorio gli impiegati in prova dovranno sostenere un esame-colloquio, integrato da una prova pratica, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale acquisito. A tale accertamento provvede una commissione esaminatrice composta da un presidente scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e da due componenti scelti tra i docenti del corso. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 3. L'esito del corso obbligatorio costituisce uno degli elementi di valutazione nel procedimento per la nomina in ruolo previsto dall'[art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art10). 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 5

Art. 5. Corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento 1. Il personale di cui all'art. 1 del presente regolamento e' tenuto a frequentare i corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento tecnico-professionale organizzati dalla Ragioneria generale dello Stato in relazione alla evoluzione delle tecniche informatiche e agli sviluppi del sistema informativo, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 6

Art. 6. Orario di lavoro 1. In relazione alle particolari esigenze del servizio, l'orario di lavoro presso il centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato e' articolato in turni diurni, notturni e festivi, con l'osservanza delle norme e delle disposizioni vigenti in materia.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 7

Art. 7. Norme transitorie di inquadramento 1. Il personale in servizio presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato alla data di entrata in vigore della [legge 17 dicembre 1986, n. 890](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-17;890), puo' essere inquadrato a domanda, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo professionale dell'organico di cui all'art. 1 della predetta legge, corrispondente alle mansioni svolte nell'attivita' direttamente connessa alla conduzione tecnica del centro elaborazione dati per un periodo minimo di cinque anni effettivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Qualora il profilo professionale richiesto appartenga a qualifica funzionale superiore a quella nella quale l'impiegato risulta inquadrato all'atto della domanda, l'impiegato medesimo sara' sottoposto ad una prova selettiva intesa ad accertare il possesso della relativa professionalita'. 3. Le modalita' di svolgimento della prova selettiva di cui al comma 2, i criteri di valutazione, la formazione della graduatoria finale, la composizione della commissione esaminatrice e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro. La prova selettiva, che ha carattere teorico-pratico, consiste in una prova scritta integrata da un colloquio e tende ad accertare il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle funzioni proprie del profilo da ricoprire e, con diversa accentuazione secondo il profilo professionale e la relativa qualifica, verte sulle materie indicate all'art. 2. 4. Gli inquadramenti in ciascun profilo professionale avvengono entro i limiti della relativa dotazione organica e fino ad esaurimento degli idonei. Gli inquadramenti per passaggio a profilo professionale della stessa qualifica funzionale sono effettuati secondo l'anzianita' di qualifica e precedono gli inquadramenti per passaggio a profili professionali di qualifica funzionale superiore che sono effettuati secondo l'ordine della graduatoria di merito della prova selettiva. 5. Gli inquadramenti di cui alle disposizioni del presente articolo avranno, agli effetti giuridici ed economici, decorrenza dalla data di entrata in vigore della [legge 17 dicembre 1986, n. 890](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-17;890). Gli inquadramenti successivi degli idonei avranno, a tutti gli effetti, decorrenza dalla data in cui si e' reso disponibile il posto nella relativa dotazione organica di profilo professionale. 6. Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento per l'assunzione del personale del centro elaborazione dati dello Stato- art. 8

Art. 8. Sede di servizio 1. Il personale inquadrato o assunto ai sensi del presente regolamento e' tenuto a prestare servizio presso il centro elaborazione dati della Ragioneria generale dello Stato. Nei confronti del detto personale non trovano applicazione le disposizioni degli [articoli 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art56), [58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art58) e [199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art199), e successive modificazioni e integrazioni. Visto, il Ministro del tesoro CARLI