DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101

Type DPR
Publication 1990-04-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 19-5-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' della pratica

1.La pratica forense deve essere svolta con assiduita', diligenza, dignita', lealta' e riservatezza.

2.Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attivita' proprie della professione.

3.La frequenza dello studio puo' essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

4.Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalita' del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e' il seguente: "Art. 18. - Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, puo' tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'universita' della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministero di grazia e giustizia. E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonche' il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere". - L'art. 2 della legge n. 242/1988 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) aggiunge un comma all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il titolo si veda la nota all'art. 8) risulta cosi' formulato: "Art. 2. - Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni. Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Corsi post-universitari

1.I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3

Scuole di formazione

1.I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2.I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3.Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazio-nale forense.

Nota all'art. 3: - L'art. 3 della legge n. 242/1988 (per il testo si veda nelle note alle premesse) aggiunge l'art. 17- bis nel R.D. n. 37/1934 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5) del seguente tenore: "Art. 17- bis. - 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo. 2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove. 3. Le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico; b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. 4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame. 5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove".

Art. 4

Adempimenti dei consigli dell'Ordine

1.I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilita' degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2.Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

3.E' compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti piu' opportuni.

Art. 5

Registro speciale

1.Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalita' complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonche' degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

2.Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale e' immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.

3.Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non e' riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, poi modificato dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e' il seguente: "Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: 'Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia'". - Il testo dell'art. 10 del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e' il seguente: "Art. 10. - Il consiglio dell'Ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. Il consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense. La facolta' di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il consiglio dell'Ordine non abbia deliberato nel termine prescritto. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale forense richiamati gli atti, decide sul merito della istanza".

Art. 6

Libretto della pratica

2.Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica e' stata effettuata attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute.

3.Il consiglio dell'Ordine ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti piu' opportuni.

Art. 7

Adempimenti dopo il primo anno di pratica

1.Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attivita' indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2.Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3.Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facolta' di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Art. 8

Praticanti abilitati al patrocinio

Nota all'art. 8: - L'art. 1 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) sostituisce l'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 il cui testo vigente e' riportato nelle note all'art. 5.

Art. 9

(( (Certificato di compimento della pratica). ))

((

1.Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta.

2.In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3.

Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato))

((1))

Art. 10

Sostituzione di norme precedenti

1.Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalita' di svolgimento della pratica forense.

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