LEGGE 9 aprile 1990, n. 92
Entrata in vigore della legge: 03/05/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare, adottata a Vienna il 26 settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) riunita in sessione straordinaria.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della convenzione stessa.
Art. 3
In relazione al paragrafo 3), lettera a), dell'articolo 8 della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effetuate nei confronti della Parte che presta assistenza nel quadro della convenzione, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dalla Parte nell'esercizio delle funsioni espletate nel quadro della convenzione.
Art. 4
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile" e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
CONVENTION SUR L'ASSISTANCE EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE OU DE SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE NUCLEARE O DI SITUAZIONE DI EMERGENZA RADIOLOGICA (adottata il 26 settembre 1986, nel corso dell'8.a sessione plenaria) GLI STATI PARTE ALLA PRESENTE CONVENZIONE, ESSENDO a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attivita' nucleari, CONSTATANDO che sono state adottate e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attivita' nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e limitare il piu' possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi, DESIDEROSI di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell'energia nucleare, CONVINTI della necessita' di istituire una struttura internazionale per facilitare la fornitura rapida di assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, al fine di attenuarne le conseguenze, VISTA l'utilita' delle intese bilaterali e multi laterali sulla mutua assistenza in questo settore, PRENDENDO atto delle attivita' dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica relative all'elaborazione di direttive sulle intese per la mutua assistenza di emergenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Disposizioni Generali 1. Gli Stati Parte coopereranno tra loro e con l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica (qui di seguito denominata 1 "Agenzia") in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione al fine di facilitare l'assistenza urgente in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica per limitarne il piu' possibile le conseguenze e proteggere la vita, i beni e l'ambiente dagli effetti delle scorie radioattive. 2. Per agevolare detta cooperazione, gli Stati Parte potranno concludere accordi bilaterali o multilaterali o, se del caso, una combinazione di entrambe al fine di prevenire o di limitare il piu' possibile i danni materiali ed i danni che possono essere causati da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica. 3. Gli Stati Parte chiedono all'Agenzia, agendo nell'ambito del suo Statuto, di fare tutto il possibile, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, per promuovere, facilitare e sostenere la cooperazione tra gli Stati Parte prevista dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 Forniture di assistenza 1. Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che l'incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso puo' richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, e all'Agenzia o, se del caso, ad altre Organizzazioni Internazionali intergovernative (qui di seguito denominate "Organizzazioni Internazionali"). 2. Uno Stato Parte che richieda un'assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando cio' sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l'assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile, per lo Stato Parte che richiede assistenza, indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l'assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta. 3. Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo, stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l'assistenza, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, se e' in grado di fornire l'assistenza richiesta, nonche' la portata e le condizioni dell'assistenza che potrebbe essere fornita. 4. Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacita', designano e notificano all'Agenzia, gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un'assistenza ad altri Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, nonche' le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita. 5. Ogni Stato Parte puo' richiedere un'assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica. 6. L'Agenzia, risponde, in conformita' al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica: a) mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziate; b) trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni Internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia, abbiano le risorse necessarie; c) coordinando a livello internazionale l'assistenza che puo' essere cosi' disponibile, qualora lo Stato che richiede l'assistenza ne faccia domanda.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 Direzione e controllo dell'assistenza A meno che non sia convenuto altrimenti: a) la direzione, il controllo, il coordinamento e la supervisione globale dell'assistenza spettano, sul suo territorio, allo Stato che richiede l'assistenza. La Parte che fornisce l'assistenza dovrebbe, qualora l'assistenza necessiti di personale, designare, dopo aver consultato lo Stato che richiede l'assistenza, la persona cui dovrebbe essere affidata e che dovrebbe mantenere la supervisione operativa diretta del personale e del materiale da essa forniti. La persona designata dovrebbe espletare detta supervisione in collaborazione con le autorita' competenti dello Stato che richiede l'assistenza; b) lo Stato che richiede l'assistenza fornisce, nei limiti delle sue possibilita', le attrezzature ed i Servizi locali necessari ad una razionale ed efficace gestione dell'assistenza. Esso provvedera' altresi' a garantire la protezione del personale, del materiale e dei materiali introdotti sul suo territorio ai fini dell'assistenza, a cura della Parte che fornisce assistenza o per suo conto; c) la proprieta' del materiale e dei materiali forniti dall'una o dall'altra parte durante i periodi di assistenza non verra' modificata, e la loro restituzione e' garantita; d) uno Stato Parte che fornisce assistenza per ottemperare ad una domanda formulata ai sensi dal par. 5 dell'art. 2 coordina detta assistenza sul suo territorio.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 Autorita' competenti e punti di contatto 1. Ciascun Stato Parte indichera' all'Agenzia e agli altri Stati Parte, direttamente o tramite l'Agenzia, le sue autorita' competenti ed il punto di contatto abilitato a fare ed a ricevere domande e ad accettare offerte di assistenza. Detti punti di contatto ed una cellula centrale presso l'Agenzia saranno accessibili in permanenza. 2. Ogni Stato Parte comunichera' con sollecitudine all'Agenzia, ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al par. 1. 3. L'Agenzia comunichera' regolarmente e con sollecitudine agli Stati Parte, agli Stati membri ed alle Organizzazioni internazionali pertinenti, le informazioni di cui ai par. 1 e 2.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 Compiti dell'Agenzia Gli Stati Parte in conformita' al par. 3 dell'art. primo e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l'Agenzia di: a) raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti: i) gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica; ii) i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica; b) Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti: i) l'elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonche' di un'adeguata legislazione; ii) la messa a punto, di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica; iii) trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica; iv) messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattivita'; v) effettuazione di studi per determinare la possibilita' di installare adeguati sistemi di controllo della radioattivita'; c) Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richieda assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell'incidente o della situazione di emergenza; d) Proporre i suoi buoni uffizi agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica; e) stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni Internazionali pertinenti al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6 Riservatezza e dichiarazioni pubbliche 1. Lo Stato che richiede assistenza e la parte che fornisce assistenza manterranno la riservatezza delle informazioni riservate alle quali entrambe possono avere accesso durante l'assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica. Dette informazioni saranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'assistenza concordata. 2. La Parte che fornisce l'assistenza fara' il possibile per consultarsi con lo Stato che richiede assistenza prima di rendere pubbliche le informazioni relative all'assistenza fornita in occasione di un incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7 Rimborso Spese 1. La parte che fornisce assistenza puo' offrirla gratuitamente allo Stato che la richiede. Nell'esaminare se dovra' fornire assistenza su questa base, la Parte che fornisce assistenza dovra' tener conto: a) della natura dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica; b) del luogo di origine dell'incidente nucleare o della situazione di emergenza radiologica; c) delle necessita' dei paesi in via di sviluppo; d) delle particolari esigenze dei paesi sprovvisti di impianti nucleari; e) di altri fattori pertinenti. 2. Qualora l'assistenza venga fornita interamente o parzialmente dietro rimborso, lo Stato che richiede l'assistenza rimborsa alla Parte che fornisce l'assistenza le spese sostenute per i servizi resi da persone o Organizzazioni che operano per suo conto, nonche' tutte le spese attinenti all'assistenza qualora queste spese non vengano direttamente pagate dallo Stato che richiede l'assistenza. A meno che non sia convenuto altrimenti, il rimborso sara' effettuato con sollecitudine dopo che la Parte che fornisce l'assistenza ne abbia fatto domanda allo Stato che richiede l'assistenza e, ove si tratti di spese diverse da quelle locali, il rimborso potra' essere trasferito liberamente. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, la parte che fornisce l'assistenza puo', in qualsiasi momento, rinunciare al rimborso o accettarne un differimento, totale o parziale. Nel considerare detta rinuncia o detto differimento, le Parti che forniscono l'assistenza dovranno tenere debitamente conto delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8 Privilegi, immunita' e agevolazioni 1. Lo Stato che richiede l'assistenza, concede al personale della Parte che fornisce l'assistenza ed al personale che opera per suo conto, i privilegi, le immunita' e le agevolazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle loro funzioni di assistenza. 2. Lo Stato che richiede l'assistenza concede i seguenti privilegi ed immunita' al personale della Parte che fornisce l'assistenza o al personale che opera per suo conto, e che sia stato debitamente notificato allo Stato che richiede l'assistenza e da questi accettato: a) immunita' da arresto, detenzione e azioni giudiziarie, ivi compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato che richiede l'assistenza, per gli atti od omissioni nell'esercizio delle loro funzioni; b) esenzione da imposte, diritti o altre tasse, ad eccezione di quelle normalmente incluse nel prezzo delle merci, o peroepite quale corrispettivo di servizi resi, riguardo all'espletamento delle loro mansioni di assistenza. 3. Lo Stato che richiede l'assistenza: a) concede alla parte che fornisce l'assistenza l'esenzione da imposte, diritti o altre tasse sul materiale ed i beni che, ai fini dell'assistenza, vengono introdotti sul territorio dello Stato che richiede l'assistenza dalla Parte che fornisce l'assistenza; b) concede l'immunita' da sequestro, sequestro presso terzi o requisizione di detto materiale e di detti beni. 4. Lo Stato richiedente l'assistenza garantisce la rispedizione di detto materiale e di detti beni. A richiesta della Parte che fornisce l'assistenza, lo Stato che richiede l'assistenza adotta, in base ai propri mezzi, delle disposizioni per la necessaria decontaminazione, prima della sua rispedizione, del materiale riutilizzabile che e' servito all'assistenza. 5. Lo Stato che richiede l'assistenza agevola l'entrata ed il soggiorno sul suo territorio nazionale, nonche' l'uscita dal proprio territorio nazionale, al personale che sia stato oggetto della notifica di cui al par. 2, nonche' al materiale ed ai beni necessari per l'assistenza. 6. Nessuna disposizione del presente articolo obbliga lo Stato che richiede l'assistenza a concedere ai propri cittadini o ai propri residenti i privilegi e le immunita' previste ai precedenti paragrafi. 7. Senza pregiudicare detti privilegi ed immunita', tutti i beneficiari di detti privilegi ed immunita' ai sensi del presente articolo sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato che richiede l'assistenza. Sono anche tenuti a non interferire negli affari interni dello Stato che richiede l'assistenza. 8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica i diritti e gli obblighi relativi ai privilegi ed alle immunita' concesse in virtu' di altri accordi internazionali o norme di diritto internazionale consuetudinario. 9. Al momento di firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, uno Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato interamente o in parte, dai par. 2. e 3.. 10. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del par. 9, puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 TRANSITO DEL PERSONALE, DEL MATERIALE E DEI BENI Ciascuno Stato, parte, su domanda dello Stato che richiede l'assistenza o della Parte che fornisce l'assistenza, fara' di tutto per facilitare il transito sul proprio territorio, a destinazione e provenienza dallo Stato che richiede l'assistenza, del personale che sia stato debitamente oggetto di una notifica, nonche' del materiale e dei beni utilizzati per l'assistenza.
Convenzione - art. 10
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