LEGGE 9 aprile 1990, n. 93

Type Legge
Publication 1990-04-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 03/05/1990

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, firmato il 4 gennaio 1988 a Kuala Lampur.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA MALAYSIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati le "Parti Contraenti"): DESIDEROSI di intensificare le cooperazione economica fra le Parti Contraenti; INTENZIONATI a creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte degli investitori delle due Parti Contraenti; e RICONOSCENDO che la promozione e la protezione di tali investimenti andra' a vantaggio della prosperita' economica delle Parti Contraenti: HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo: 1) con il termine "investimento" si intende ogni tipo di impiego patrimoniale consentito in conformita' con le rispettive leggi, regolamenti e prassi amministrative di ciascuna Parte Contraente ed in particolare, anche se non esclusivamente, comprende: a) la proprieta' di beni mobili o immobili ed ogni altro diritto in rem, quale l'ipoteca, il privilegio e il pegno, l'usufrutto e diritti simili; b) azioni, titoli e obbligazioni di societa' o interessi nella proprieta' di tali societa'; c) diritti sul denaro ovvero su ogni prestazionze avente valore economico; d) diritti di proprieta' intellettuale o industriale, ivi compresi diritti riguardanti copyrights, brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni industriali, segreti commerciali, processi tecnici, know-how e goodwill; e) concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali. Ogni modifica della forma nella quale i beni sono investiti non influira' sulla loro classificazione come investimenti, a condizione che tale modifica non sia contraria all'eventuale approvazione concessi ai beni originariamente investiti. 2) Il termine "proventi" indica le somme ricavate da un investimento ed in particolare, sebbene non esclusivamente, comprende profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties ed emolumenti. 3) Il termine "investitore" indica: a) per la Repubblica Italiana, ogni persona fisica o giuridica, ovvero ogni altro ente, ivi comprese le associazioni di affari, considerati residenti dalla legislazione e dai regolamenti in vigore e che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente; b) per la Malaysia, ogni societa' con o senza responsabilita' limitata, ovvero ogni persona giuridica o associazione di persone, societa' fra persone o societa' con unico proprietario, registrate ovvero legalmente costituite nel territorio della Malaysia, che effettuano investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 4) Il termine "territorio" indica, oltre alle terre comprese nei confini, anche il mare territoriale. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il loro sottosuolo su cui le Parti Contraenti esercitano la propria sovranita', i diritti sovranni o giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale.

Accordo - art. 2

Articolo 2 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1) Ciascuna Parte Contraente promuovera' e creera' condizioni favorevoli affinche' gli investitori dell'altra Parte Contraente possano investire nel suo territorio e, conformemente ai suoi diritti, di esercitare il potere ad essa conferiti per legge, consentira' tali investimenti. 2) Agli investimenti da parte di investitori di ciascuna Parte Contraente verra' sempre accordato equo e giusto trattamento; detti investimenti godranno della massima protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 3

Articolo 3 CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1) Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato agli investimenti di investitori di un qualsiasi Stato terzo. 2) Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di un investitore di un qualsiasi Stato terzo.

Accordo - art. 4

Articolo 4 ECCEZIONI Il trattamento di cui all'Art. 3 non si estendera' ai vantaggi accordati agli investitori di uno Stato terzo da una delle Parti Contraenti in base all'appartenenza di detta Parte Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune o Zona di libero Scambio ovvero ad altre forme di cooperazione regionale, Accordi economici multilaterali o basati su un Accordo concluso fra quella Parte Contraente ed uno Stato Terzo per evitare la doppia imposizione ovvero per facilitare gli scambi di frontiera.

Accordo - art. 5

Articolo 5 RISARCIMENTO DANNI Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscono perdite dovute a guerre, altri conflitti armati, stati di emergenza nazionali o eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato indennizzo. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, di un trattamento in ogni caso non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.

Accordo - art. 6

Articolo 6 ESPROPRIAZIONE Nessuna delle due Parti Contraenti adottera' alcuna misura di espriopriazione, nazionalizzazione o altre misure similari, aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio, nei confronti di investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente se non alle seguenti condizioni: a) che le misure vengano adottate per motivi pubblici e in conformita' alle procedure previste dalla legge; b) che le misure non siano discriminatorie; c) che le misure siano accompagnate da disposizioni relative al pagamento di un risarcimento pronto, adeguato ad effettivo. Tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato degli investimenti in questione immeditamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di dominio pubblico e sara' liberamente trasferibile dalla Parte Contraente in valute liberamente convertibili. Il risarcimento verra' corrisposto senza indebito ritardo. Tale risarcimento comprendera' gli interessi al tasso di mercato prevalente nel Paese, calcolati a partire dalla data della razionalizzazione o espropriazione fino alla data dei versamenti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 RIMPATRIO DEGLI INVESTIMENTI 1) Ognuna delle Parti Contraenti, in conformita' con le proprie leggi, regolamenti e disposizioni amministrative, consentira', senza indebito ritardo, il trasferimento in qualsiasi valuta convertibile di: a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri proventi maturati da qualsiasi investimento degli investitori dell'altra Parte Contraente; b) ricavi derivanti dalla liquidazione totale o parziale di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente; c) fondi per il rimborso di prestiti concessi dagli investitori di una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente e che entrambe le Parti Contraenti hanno riconosciuto come investimenti; liquidazione di qualsiasi investimento effettuato dagli investitori dell'altra Parte Contraente; d) la parte rimanente dei proventi percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente a cui e' consentito lavorare in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, previo pagamento delle tasse e la deduzione delle spese di vitto e alloggio ivi sostenute. 2) Senza limitare la portata degli Articoli 3 e 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo 1o stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una garanzia contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore alla prima Parte Contraente la cui surrogazione non andra' oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli Articoli 5 e 6.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 TRASFERIMENTI I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 verranno effettuati senza indebito ritardo, e comunque entro tre mesi dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore per le transazioni correnti alla data in cui il trasferimento viene effettuato. Per valuta convertibile s'intende ogni valuta comunemente impiegata per effettuare pagamenti per le transazioni internazionali e comunemente scambiata nei principali mercati internazionali dei cambi.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE SUGLI INVESTIMENTI FRA UNA PARTE CONTRAENTE ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. 1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, ivi comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relative ad un investimento di tale investitore nel territorio della prima Parte Contraente dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente. 2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per la decisione, ovvero b) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti tramite Conciliazione o Arbitrato istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati fatta a Washington il 18 marzo 1965. 3) Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione attinente all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo pronunciato dal Tribunale Arbitrale.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1) Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici. 2) Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei tre mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia dato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, a richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3) Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo, che avra' funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri. 4) Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo una delle Parti Contraenti non avra' nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, potra' essere inoltrata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia perche' effettui la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verra' chiesto al Vice Presidente di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verra' invitato ad effettuare la nomina. 5) Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolati. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per il proprio consulente nel procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in parti eguali. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' con le sue leggi e regolamenti, o con altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 APPLICAZIONE AGLI INVESTIMENTI Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo dagli investitori di entrambe le Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 RELAZIONI FRA GOVERNI Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E DENUNCIA 1) Il presente Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la notifica fra le Parti Contraenti del completamento delle loro rispettive procedure interne di ratifica e di esecuzione. Esso restera' in vigore per un periodo di dieci anni e continuera' ad esserlo per un ulteriore periodo di cinque anni e cosi' di seguito, salvo denuncia scritta da parte di una delle Parti Contraenti, un anno prima della sua scadenza. 2) In relazione agli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 14 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di cinque anni alla data di denuncia del presente Accordo. Fatto in duplice copia a Kuala lumpur il 4 gennaio 1988 nelle lingue Bahasa Malaysia, italiana e inglese. I tre testi sono ugualmente autentici. In caso di differenze nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Malaysia Repubblica Italiana Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA CONCERNING THE RECIPROCAL ENCOURAGEMENT AND PROTECTION OF INVESTMENTS Parte di provvedimento in formato grafico

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