LEGGE 9 aprile 1990, n. 94

Type Legge
Publication 1990-04-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 03/05/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo allegato all'accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita', firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere alla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO ALLEGATO ALL'ACCORDO CHE CREA UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA TURCHIA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI. SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTA' LA REGINE DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' e economica europea. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, il cui Stato e' parte aderente alla Comunita' economica europea, e IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE, da un lato, e IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA, dall'altro. VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee, in data 1o gennaio 1981. VISTO l'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, nonche' il protocollo aggiuntivo firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 ed il protocollo supplementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973. CONSIDERANDO che e' opportuno apportare modifiche all'accordo predetto a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea. HANNO deciso di determinare di comune accordo gli adeguamenti di detto accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario: SUA MAESTA' LA REGINE DI DANIMARCA: Jakob Esper LARSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA Costantino LYBEROPOULOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos WESTENDORP Y CABEZA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Francois SCHEER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PESIDENTE DELL'IRLANDA John H.F. CAMPBELL: Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro CALAMIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO: Joseph WEYLAND, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P.C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE: Leonardo MATHIS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE: Warner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante Permanente della repubblica federale di Germania Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Jean DURIEUX, Consigliere fuori classe presso la Direzione generale delle Relazioni esterne della Commissione; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA: Ozdem SANBERK, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario. Delegato Permanente presso la Comunita' economica europea, Capo della Missione della Rapubblica di Turchia; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma. HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia e delle dichiarazioni allegate all'atto finale, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, nonche' dell'atto finale firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e dell'atto finale firmato ad Ankara il 30 giugno 1973.

Protocollo - art. 2

Articolo 2 I testi in lingua greca dell'accordo di cui all'articolo 1, compresi gli allegati e protocolli che ne formano parte integrante, nonche' le dichiarazioni accluse agli atti finali, fanno fede alla stregua dei testi originali. Il Consiglio di associazione approva la versione greca.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 All'articolo 29, paragrafo 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, prima dei termini "della Repubblica francese" sono inseriti i termini "della Repubblica ellenica".

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo di cui all'articolo 1.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 1. Il presente protocollo verra' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali e verra' validamente approvato per la Comunita' da una decisione del Consiglio delle Comunita' europee, presa in conformita' delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e notifica alle altre parti contraenti. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica dell'approvazione verranno scambniate a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verranno scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 1.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e turca, tutti i testi fcenti ugualmente fede.

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO Il protocollo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVI ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

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