LEGGE 9 aprile 1990, n. 95

Type Legge
Publication 1990-04-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 03/05/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita', firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITA' SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI. SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD, i cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri", sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, il cui stato qui di seguito denominato il "nuovo Stato membro", e' parte aderente alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e le parti contraenti del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, qui di seguito denominato "trattato di adesione". da un lato, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA. dall'altro, HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti necessari a seguito all'adesione del nuovo Stato membro alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo tra gli Stati membri originari della Comunita' e la Turchia sui prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia firmato a Ankara il 30 giugno 1973, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Philippe DE SCHOUTHEETE de TEVARNET, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Jakob Esper LARSEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Werner UNGERER, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Costantinos LYBEROPOULOS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA: Carlos WESTENDORP Y CABEZA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Francois SCHEER, Ambasciatore straordinario plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: John H.F. CAMPBELL, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro CALAMIA, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO: Joseph WEYLAND, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: P.C. NIEMAN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTEGHESE: Leonardo MATHIAS, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David H.A. HANNAY KCMG, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA: Ozdem SABERK, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Delegato Permanente presso la Comunita' europea, Capo della Missione della Repubblica di Turchia; I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma. HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 La Repubblica ellenica diventa parte contraente dell'accordo tra gli Stati membri originari della Comunita' e la turchia sui prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, qui di seguito chiamato "accordo".

Protocollo - art. 2

Articolo 2 Il testo dell'accordo, redatto in lingua greca ed allegato al presente protocollo, fa fede alla stregua dei testi originali.

Protocollo - art. 3

Articolo 3 All'articolo 5 dell'accordo prima dei termini "della Repubblica francese" sono inseriti i termini "della Repubblica ellenica".

Protocollo - art. 4

Articolo 4 Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

Protocollo - art. 5

Articolo 5 1. Il presente protocollo verra' ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verranno scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 3.

Protocollo - art. 6

Articolo 6 Il presente protocollo e' redatto in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO Il protocollo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria. DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI TEDESCHI Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

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