Entrata in vigore della legge: 03/05/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA' IL REGNO DEL BELGIO. IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, dall'altro. VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita di Giordania, firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977, di seguito denominato "accordo". VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1o gennaio 1986. HANNO deciso di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: ARTICOLO 1 Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 1. Il testo dell'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' la dichiarazione allegata all'atto finale, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni spagnola e portoghese. 2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Giordania, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla fruiscono, a tutti gli effetti, dello stesso regime doganale, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata nelle isole Canarie, applicato ai prodotti originari del territorio della Comunita'. 3. Il Regno hascemita di Giordania concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Per i prodotti di cui all'accordo, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie della Giordania, secondo il seguente scadenzario: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e ridotto al 90,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 25,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992, ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base; - l'ultima riduzione, del 10%, viene effettuata il 1o gennaio 1993. 2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 e' il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunita'. 3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari della Giordania, a decorrere dell'entrata in vigore del presente protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1 per il prodotto di cui al paragrafo 3, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie della Giordania, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio e' ridotto all'80,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio e' ridotto al 65,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio e' ridotto al 50,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio e' ridotto al 40,0% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio e' ridotto al 30,0% del dazio di base; - le due ultime riduzioni, ciascuna del 15% vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993. 3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e del 20%. Numero della tariffa doganale Designazione delle merci comune 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: ex B. altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: ex d) altre (ramate, ossidate artifi cialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcheriz zate, litografate, ecc.) (CECA): - rivestite di cloruro di polivinile 4. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Giordania sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario: a) la tassa dello 0,4% ad valore applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988; b) la tassa dello 0,9% ad valore applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari della Giordania.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure suddette ad opera delle parti contraenti. All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Il presente protocollo e' redatto, in duplice copia, nelle lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.