LEGGE 9 aprile 1990, n. 97
Entrata in vigore della legge: 03/05/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
Art. 3
Gli organi di cui all'articolo 3 dell'accordo sono i prefetti delle province di Como, Novara e Varese.
Art. 4
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile", e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Accordo - art. 1
ACCORDO tra il Governo italiano e il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque. Con riferimento alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972, e nell'intento di dar luogo ad iniziative comuni a difesa da fenomeni di inquinamento il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 (Collaborazione internazionale) 1. Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nella lotta contro gli inquinamenti, provocati da incidenti, delle acque che segnano il confine o lo attraversano, tra il Cantone Ticino da una parte e le Regioni Piemonte e Lombardia dall'altra. 2. In caso di incidenti che comportano inquinamenti o pericolo di inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive alle acque precitate, gli Organi competenti di ognuna delle Parti contraenti possono chiedere a quelli dell'altra Parte adeguata collaborazione.
Accordo - art. 2
Articolo 2 (Passaggio della frontiera) Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, gli organi (illeggibile) competenti dell'una delle Parti contraenti possono recarsi sul territorio dell'altra.
Accordo - art. 3
Articolo 3 (Competenze per richiesta di collaborazione) Ciascuna delle Parti indichera', al momento dello scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, gli Organi competenti ad avanzare o ricevere la richiesta di collaborazione.
Accordo - art. 4
Articolo 4 (Forma della richiesta) La richiesta di collaborazione e' avanzata in forma scritta o telefonica; in quest'ultimo caso deve essere confermata in forma scritta entro il secondo giorno successivo alla chiamata.
Accordo - art. 5
Articolo 5 (Direzione delle operazioni) 1. La direzione delle operazioni spetta, in ogni caso, alle competenti autorita' della Parte contraente nel cui territorio esse si svolgono; le dette autorita' indicano al responsabile della squadra di intervento chiamata a collaborare, la persona alla quale e' affidata la direzione delle operazioni. 2. Il direttore delle operazioni specifica al responsabile della squadra di intervento i compiti che intende affidare alla stessa, senza entrare nei particolari della loro esecuzione.
Accordo - art. 6
Articolo 6 (Libero accesso) Le squadre d'intervento hanno libero accesso ad ogni luogo in cui necessita la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.
Accordo - art. 7
Articolo 7 (Divieto di atti coercitivi) Le squadre d'intervento in territorio straniero non possono compiere atti coercitivi.
Accordo - art. 8
Articolo 8 (Spese d'intervento) 1. Le spese effettive incontrate per l'azione di assistenza e di soccorso, come pure quelle derivanti da perdita, deterioramento o distruzione dei mezzi e dei materiali di intervento, sono a carico della Parte richiedente. 2. Con il termine spese effettive, si intendono escludere quelle, relativamente al personale statale o di enti pubblici impiegato, che costituiscono la retribuzione del medesimo per la sua attivita' di Istituto. 3. Sono escluse dal conteggio le spese per la perdita, il deterioramento e la distruzione causati da negligenza grave delle squadre della Parte richiesta. 4. Durante le operazioni, la Parte richiedente provvedera' alla sussistenza delle squadre d'intervento, come pure al rifornimento di carburanti e di materiali necessari.
Accordo - art. 9
Articolo 9 (Responsabilita' per danni) 1. Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui e' soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d'intervento. 2. I danni provocati a terzi dalla squadra d'intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.
Accordo - art. 10
Articolo 10 (Autorizzazione per il passaggio della frontiera) "61. Il personale competente e' autorizzato, quando l'intervento e' richiesto, ad attraversare in ogni momento, con il proprio equipaggiamento, la frontiera terrestre o lacuale, anche fuori dei punti di passaggio autorizzati. In quest'ultimo caso, i servizi di Polizia di Frontiera e Doganali, d'entrata e di uscita piu' vicini, devono essere preavvertiti telefonicamente dalla Parte richiedente. 2. Si puo' soltanto esigere che il capo del distaccamento certifichi con un documento la sua qualita'. Egli consegna, inoltre, agli Organi di Polizia di Frontiera un elenco del personale che lo accompagna. 3. L'autorizzazione di libero passaggio della frontiera si estende al materiale, all'equipaggiamento e ai mezzi di trasporto necessari al buon esito dell'intervento. Al passaggio della frontiera, o al piu' presto, si consegna l'inventario delle attrezzature dei mezzi speciali d'intervento e dei materiali. 4. I veicoli, le imbarcazioni e gli aeromobili, nonche' il materiale necessario all'intervento, sono considerati sotto il regime dell'ammissione temporanea sul territorio della Parte richiedente; i carburanti e i materiali di consumo sono esenti da diritti di confine e da ogni altra imposizione all'importazione, nella misura in cui sono utilizzati per l'intervento e durante tutto il suo svolgimento.
Accordo - art. 11
Articolo 11 (Interventi per via aerea) 1. Per gli interventi possono essere utilizzati aeromobili e, in particolare, elicotteri. Un elenco degli aeromobili e elicotteri utilizzati per queste operazioni e' comunicato da ciascuna Parte contraente alle Autorita' competenti per la direzione delle operazioni dell'altra Parte contraente; ogni cambiamento apportato a questo elenco fa pure oggetto di una notifica. 2. L'autorizzazione permanente di sorvolo delle zone interessate nei due Stati e l'autorizzazione di atterrarvi e' riconosciuta dalle due Parti contraenti agli aeromobili entranti in linea di conto per gli interventi. La delimitazione delle zone interessate e' fissata antecedentemente al rilascio dell'autorizzazione permanente di sorvolo. 3. Le Autorita' competenti per la direzione delle operazioni di ciascuna Parte contraente avvertono, prima di ogni volo, gli Organi di controllo aereo del proprio Stato e avvertono, quando si tratta di aeromobili statali, anche l'Autorita' dell'aviazione civile del proprio Stato, Gli Organi di controllo aereo della Parte richiedente curano che i Servizi doganali e di Polizia di Frontiera vengono tempestivamente avvertiti dell'arrivo degli aeromobili della Parte richiesta. 4. Il pilota, i membri dell'equipaggio e i membri della squadra d'intervento devono poter dimostrare la propria identita' e la propria nazionalita'. 5. Gli aeromobili sono autorizzati a decollare e ad atterrare anche fuori degli aeroporti doganali o altri aeroporti dei due Stati.
Accordo - art. 12
Articolo 12 (Fine dell'intervento) 1. Alla fine del loro intervento, le persone, i veicoli, le imbarcazioni gli aeromobili, le attrezzature e i materiali non utilizzati nelle operazioni di soccorso devono ritornare, sul territorio dello Stato cui e' stata rivoltata la richiesta, attraverso un valico autorizzato. 2. Quei veicoli, imbarcazioni, aeromobili, attrezzature o materiali non utilizzati, che non tornassero nello Stato d'origine senza causa giustificata, il cui apprezzamento spetta alle Autorita' doganali dall'altro Stato, sono sottoposti alle disposizioni legali o regolamentari di questo Stato.
Accordo - art. 13
Articolo 13 (Rapporti di intervento) 1. Gli Organi tecnici della Parte richiesta trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiedente un rapporto tecnico scritto sull'intervento effettuato. 2. Gli Organi tecnici della Parte richiedente trasmettono agli Organi tecnici della Parte richiesta ed alla "Commissione Internazionale" un rapporto sull'accaduto.
Accordo - art. 14
Articolo 14 (Sospensione dell'autorizzazione) L'autorizzazione di varcare la frontiera e d'intervenire sul territorio straniero alle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 puo' essere sospesa senza preavviso per motivi inerenti alla sicurezza nazionale, mediante notifica data per via diplomatica.
Accordo - art. 15
Articolo 15 (Interpretazione ed applicazione) Per eventuali questioni di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente Accordo si fara' ricorso alla via diplomatica.
Accordo - art. 16
Articolo 16 (Entrata in vigore e disdetta) 1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo che le Parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di ratifica. 2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo e' abrogato lo scambio di lettere dell'11 dicembre 1972 tra il Capo del Dipartimento politico federale e il Ministero italiano degli Affari Esteri concernente la lotta contro l'inquinamento delle acque. 3. Il presente Accordo puo' essere denunciato con preavviso di tre mesi. Fatto in due originali in lingua italiana il 3 novembre 1985, a Roma. Per il Governo italiano Per il Governo federale svizzero Parte di provvedimento in formato grafico
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