LEGGE 9 aprile 1990, n. 98
Entrata in vigore della legge: 03/05/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del protocollo stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALI
Protocole N. 7
PROTOCOLE N. 7 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia colletiva di taluni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione"), Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne puo' essere espulso, se non a seguito di provvedimento adottato ai sensi di legge e sara' autorizzato: a) a far vedere le sue ragioni contro la sua espulsione, b) a far esaminare il suo caso, e c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorita' competente o a una o a piu' persone designate dalla citata autorita'. 2. Uno straniero puo' essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.
Protocollo - art. 2
Articolo 2. 1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso puo' essere invocato, sara' stabilito per legge. 2. Tale diritto potra' essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione piu' elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.
Protocollo - art. 3
Articolo 3. Allorche' una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiche' nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verra' indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rilevato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.
Protocollo - art. 4
Articolo 4. 1. Nessuno potra' essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui e' gia' stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi e degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso. 3. Nessuna deroga a questo articolo puo' essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.
Protocollo - art. 5
Articolo 5. I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilita' di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la gine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedira' allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.
Protocollo - art. 6
Articolo 6. 1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, puo' indicare il territorio o i territori cui si applichera' il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinche' le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori. 2. Qualsiasi Stato puo', in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avra' effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale. 4. Una dichiarazione resa confermemente al presente articolo sara' considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione. 5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtu' della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtu' di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.
Protocollo - art. 7
Articolo 7. 1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza. 2. Cionondimento il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 25 della Convenzione o l'accettazione della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatta mediante una dichiarazione in virtu' dell'articolo 46 della Convenzione, non potra' essere esercitato per quel che concerne il presente Protocollo, a meno che lo Stato interessato abbia fatto una dichiarazione di riconoscimento di tale diritto o di accettazione di detta giurisdizione ai sensi degli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo.
Protocollo - art. 8
Articolo 8. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sara' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo - art. 9
Articolo 9. 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. 2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrera' in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Protocollo - art. 10
Articolo 10. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa: a) tute le firme; b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9; d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.
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