LEGGE 9 aprile 1990, n. 99

Type Legge
Publication 1990-04-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 03/05/1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.

Art. 3
1.

La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Societa' per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed e' ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo e' assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI. 2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

Art. 4
1.

Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al riguardo, una relazione al Parlamento.

Art. 5
1.

La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, verra' versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Societa' italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sara' stipulata un'apposita convenzione. 2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attivita' che la Societa' concessionaria svolgera' in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6
1.

All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegati

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 23 ottobre 1987 Eccellenza, a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva: "La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto ad installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione. Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art. 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, firmata a Roma il 29 aprile 1953". Se il Governbo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta dell'Eccellenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Parte di provvedimento in formato grafico On. Dr. Gabriele GATTI Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI Roma, 23 ottobre 1987 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera dell'E.V. in data odierna, del seguente tenore: "Eccellenza, a seguito dei colloqui intercorsi tra le Amministrazioni competenti, e nello spirito delle tradizionali relazioni di amicizia tra la Repubblica di San Marino e l'Italia, ho l'onore di proporLe la seguente dichiarazione, relativa alla riacqusizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva: "La Repubblica di San Marino riacquista l'esercizio del diritto di installare o gestire sul proprio territorio stazioni radio o televisive trasmittenti, nell'ambito delle convenzioni internazionali in materia di radio-diffusione. Si intendono pertanto decaduti i reciproci impegni di cui all'articolo 47, paragrafo 5, e all'art. 52, paragrafi II, III, IV, V e VI, dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione d'Amicizia e Buon Vicinato, firmato a Roma il 29 aprile 1953". On. Giulio ANDREOTTI MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ITALIANA Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto pecede, la presente lettera e la risposta dell'Eccelenza Vostra in pari data entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Voglia gradire, Eccelenza, i sensi della mia piu' alta considerazione." Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il governo della Repubblica di San Marino e' d'accordo su quanto precede. Voglia gradire, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. IL SEGRETARIO DI STATO Parte di provvedimento in formato grafico ((...)) ((...)) ((1))

Accordo

Accordo Parte di provvedimento in formato grafico

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