DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 112
Entrata in vigore del decreto: 26/5/1990
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per il coordinamento della protezione civile, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
D'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Istituzione
1.E' istituito il Dipartimento della protezione civile, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989. - Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".
Art. 2
Competenze
Art. 3
Organizzazione
1.Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio coordinamento attivita' di previsione e prevenzione; ufficio emergenze; ufficio opere pubbliche di emergenza; ufficio affari generali, documentazione e volontariato; ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari.
2.L'ufficio coordinamento attivita' di previsione e prevenzione provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), e si articola nei seguenti servizi: servizio rischio nucleare ed ecologico; servizio rischi da incendi, da attivita' civili, industriali, artigianali e da trasporto; servizio rischio idrogeologico; servizio rischio sismico e vulcanico.
3.L'ufficio emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere a), d), e), f) e g) e si articola nei seguenti servizi e centri: servizio coordinamento soccorsi; servizio interventi straordinari; servizio pianificazione e attivita' addestrative; servizio materiali e mezzi per l'emergenza; servizio difesa civile; servizio emergenza sanitaria; servizio per il centro polifunzionale; Centro situazioni (CE.SI.); Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.); Centro operativo emergenze in mare (C.O.E.M.).
4.L'ufficio opere pubbliche di emergenza provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera h), e si articola nei seguenti servizi: servizio terremoti e bradisismi; servizio dissesti idogeologi; servizio emergenze idriche e delle acque; servizio calamita' meteorologiche; servizio vigilanza e controllo lavori.
5.L'ufficio affari generali, documentazione e volontariato provvede agli adempimenti di cui all'art.2, lettere i) ed l) e si articola nei seguenti servizi e centri, questi ultimi operanti nelle fasi dell'emergenza secondo le direttive dell'ufficio emergenza: servizio affari generali; servizio documentazione e biblioteca; servizio volontariato; Centro applicazioni e studi informatici (C.A.S.I.); Centro telecomunicazioni di protezione civile (C.T.).
6.L'ufficio organizzazione, affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettera m) e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione; servizio affari contabili e finanziari; servizio attivita' contrattuali.
Art. 4
Settore legislativo
1.E' costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per il coordinamento della protezione civile, un apposito settore legislativo che povvede, nelle materie relative a funzioni delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica, predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.
2.Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
3.Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
Nota all'art. 4: - Il D.P.R. n. 366/1989 reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".
Art. 5
Attribuzione di funzioni
1.Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.
3.Agli uffici, servizi e centri operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.
4.Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.
5.Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.
6.Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.
7.All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse. - Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio". - Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".
Art. 6
Coordinamento
1.Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
2.I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.
Il Presidente: ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1990
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 157
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