DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 113

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1990-02-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26/5/1990

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989 con il quale e' stato istituito l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-regioni;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'art. 21 della legge predetta, un dipartimento da affidare alla responsabilita' del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per gli adempimenti inerenti funzioni ed attivita' che riguardano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed altre funzioni delegate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

D'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione

1.E' istituito il Dipartimento per gli affari regionali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il D.P.C.M. 4 agosto 1989, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989. - Il D.P.C.M. 16 febbraio 1989, recante "Istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 20 settembre 1989. - Il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".

Art. 2

Competenze

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 e' il seguente: Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro Ministro. La conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attivita' della Conferenza. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome. - Il D.Lgs. n. 418/1989 reca: "Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Art. 3

Organizzazione

1.Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: ufficio ordinamento regionale; ufficio finanza e programmazione; ufficio territorio e sviluppo economico; ufficio affari speciali delle regioni; nonche' il servizio affari generali ed organizzazione.

2.L'ufficio ordinamento regionale provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonche' a quelli delle lettere d), e) ed f) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio organizzazione e impiego pubblico regionale; servizio affari sociali e della sanita'; servizio commissari di Governo e commissioni di controllo; servizio attivita' all'estero delle regioni e collaborazione interfrontaliera.

3.L'ufficio finanza e programmazione provvede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o), nelle materie di competenza, nonche' a quelli delle lettere g) ed n) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio finanza e contabilita' regionale; servizio copertura finanziaria delle leggi regionali; servizio rapporti con comitati interministeriali.

4.L'ufficio territorio e sviluppo economico provvede, nelle materie di competenza agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), h) ed o) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio ambiente e territorio; servizio sviluppo economico.

5.L'ufficio affari speciali delle regioni provvede, nelle materie di competenza, agli adempimenti di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 2, e si articola nei seguenti servizi: servizio commissioni paritetiche; servizio Alto Adige; servizio minoranze linguistiche e zone di confine.

6.Il servizio affari generali ed organizzazione provvede agli adempimenti di cui alla lettera p) dell'art. 2.

Art. 4

Settore legislativo

1.E' costituito nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni delegate o affidate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; affari del contenzioso relativo ai rapporti Stato-regioni; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento.

2.Al settore legislativo e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

3.Il settore legislativo e' posto alla dipendenza funzionale del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Nota all'art. 4: - Il D.P.R. n. 366/1989 reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".

Art. 5

Attribuzione di funzioni

1.Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2.Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.

3.Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4.Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5.Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6.Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.

7.All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 21 della legge n. 400/1988 si veda nella note alle premesse. - Il testo dell'art. 28 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio". - Il testo dell'art. 31 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "Art. 31 (Consiglieri ed esperti). - 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato".

Art. 6

Coordinamento

1.Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2.I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Art. 7

Collegamento con l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1.Ai fini dell'espletamento delle competenze attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici ed i servizi del Dipartimento prestano all'ufficio medesimo la necessaria collaborazione secondo le direttive del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

Il Presidente: ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1990

Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 160

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 si veda nelle note all'art. 2.

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