DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989, n. 457

Type DPR
Publication 1989-07-06
Ultimo aggiornamento 1990-05-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25/5/1990

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna; Udito il parere n. 1223/88 reso dal Consiglio di Stato - sezione II - in data 21 dicembre 1988; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna annesso al presente decreto e firmato dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

AMATO, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 13

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA SARDEGNA. Art. 1. Natura dell'istituto L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la regione Sardegna (IRRSAE - Sardegna) e' istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ed ha sede legale in Cagliari. L'istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 2

Art. 2. Compiti dell'istituto I compiti dell'IRRSAE-Sardegna sono i seguenti: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'istituto, anche attraverso l'attivita' specifica dei propri organi: a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado; b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con gli istituti superiori e universitari italiani e stranieri, il Centro europeo dell'educazione, la Comunita' europea, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le regioni (in particolare con la regione Sardegna), le amministrazioni locale e gli altri enti che si interessino, per statuto, dei problemi scolastico-educativi; c) svolge e promuove direttamente studi e ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali; d) collabora a richiesta a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati; e) propone e assiste iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture e dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati; f) promuove ed attua, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione di cattedre ed istituti universitari della stessa o di altre regioni, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e interregionale; g) promuove studi e ricerche sulla programmazione educativa e didattica e sulla progettazione curricolare, e cura la formazione del personale direttivo e docente della scuola; h) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica (utilizzando anche i beni devoluti a seguito della soppressione dei centri didattici) e si avvale inoltre delle attrezzature messe a disposizione, a tal fine, da Universita', istituti scolastici e altri.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 3

Art. 3. Organizzazione dell'istituto L'IRRSAE-Sardegna e' articolata in sezioni e servizi (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419). L'istituto e' retto da un consiglio direttivo di quindici esperti e presieduto da un presidente.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 4

Art. 4. Organi dell'istituto Organi dell'IRRSAE-Sardegna sono: il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 5

Art. 5. Consiglio direttivo L'IRRSAE-Sardegna e' retto da un consiglio direttivo di 15 esperti, ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11), che dura in carica un quinquennio; i componenti possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario e i revisori dei conti. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); b) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni; c) delibera annualmente il programma di attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; h) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intenda avvalersi; i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie ed i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; p) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m), q), le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 6

Art. 6. Funzionamento del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, ogni tre mesi su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno dieci giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e convenzioni. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni. Quando trattasi di delibere relative a singole persone il voto e' segreto qualora cio' sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto puo' essere richiesto con mozione d'ordine. I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 7

Art. 7. Il presidente Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i membri di nomina ministeriale ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). Tale carica e' valida per la durata del consiglio. Nella prima votazione l'elezione della sopracitata carica avviene a maggioranza assoluta dei componenti in carica; nelle successive a maggioranza relativa. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto o) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo ed al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 32. Il presidente e' responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa e la diffusione di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico. In caso di gravi ed urgenti motivi puo' adottare, sotto la sua responsabilita', provvedimenti di competenza del consiglio direttivo. Tali provvedimenti decadono qualora non siano ratificati dal consiglio direttivo entro quindici giorni. Il presidente e' coadiuvato da un ufficio di presidenza eletto dal consiglio direttivo composto da un membro delegato a sostituirlo nei suoi compiti in caso di impedimento o di assenza e da un membro delegato a partecipare con il presidente alla conferenza dei presidenti. Dell'ufficio di presidenza fa parte anche il segretario. I membri dell'ufficio predetto non possono ricoprire, durante il loro mandato, incarico di responsabilita' di sezioni e servizi.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 8

Art. 8. Il collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 9

Art. 9. Le sezioni L'I.R.R.S.A.E.-Sardegna si articola in cinque sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente. Ogni sezione ha un responsabile designato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto, e dispone di personale in numero adeguato al piano di attivita' dell'istituto. Rispetto ai servizi le sezioni sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza. Nell'ambito degli orientamenti e delle decisioni del consiglio direttivo ogni sezione puo' essere chiamata a fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e aggiornamento. Al personale delle sezioni, d'intesa con il responsabile delle stesse, il consiglio direttivo puo' affidare il compito di assistere l'attuazione di singoli progetti in collaborazione con il servizio comunque competente. Ogni sezione ha inoltre il compito di raccogliere ed elaborare la documentazione pedagogico-didattica inerente al proprio livello, in stretto legame con il servizio di documentazione ed informazione, e avanzare al consiglio direttivo proposte di sperimentazione. Nei problemi di interesse comune le sezioni operano unitariamente.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 10

Art. 10. I servizi I servizi comuni a tutte le sezioni dell'istituto sono: di documentazione e di informazione; di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Essi hanno rispettivamente i compiti di: a) raccolta, classificazione e divulgazione di documenti, dati, libri, riviste, films, altro materiale su argomenti attinenti ai fini dell'istituto, anche attraverso un servizio di consultazione o quando possibile - il prestito o distribuzione con la pubblicazione di documenti relativi alle proprie iniziative; b) acquisizione, verifica e promozione di metodi e tecniche della ricerca pedagogica sia direttamente sia attraverso consulenza e assistenza alle iniziative di sperimentazione; c) organizzazione, da parte dell'istituto, e con la collaborazione tra esso e l'Universita', di corsi e attivita' di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; consulenza su tali tipi di attivita'. Per finalita' specifiche possono essere affidati compiti a singoli membri del consiglio direttivo o a gruppi di lavoro composti da membri del consiglio stesso o da altre persone da esso appositamente designate tra quelle comandate presso l'istituto. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). I responsabili delle sezioni e dei servizi predispongono annualmente una relazione che viene discussa dal consiglio direttivo.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 11

Art. 11. Il segretario Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 32 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria. Il segretario e' coadiuvato dal personale addetto all'ufficio di segreteria in numero adeguato alle necessita' dell'istituto.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 12

Art. 12. Comandi del personale L'I.R.R.S.A.E.-Sardegna si avvale di personale comandato, ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2), appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitario e a quelli del personale amministrativo, assegnato dal Ministero della pubblica istruzione in base all'ordinamento previsto dal presente statuto e alle esigenze accertate dal consiglio direttivo. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio e puo' essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati. Il servizio prestato in posizione di comando presso l'istituto e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 13

Art. 13. Modalita' di assegnazione L'assegnazione del personale e' disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso l'istituto, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo. I requisiti richiesti per la partecipazione sono fissati in stretta relazione con le diverse funzioni per le quali il concorso viene bandito: essi sono indicati dal consiglio direttivo e stabiliti nel bando di concorso. Nello stesso bando sono stabiliti, in funzione dei requisiti richiesti, i criteri e le modalita' per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 14

Art. 14. Altre norme relative al personale Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 15

Art. 15. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario dell'istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo. Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 16

Art. 16. Adempimenti per la formazione del bilancio di previsione Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 17

Art. 17. Esercizio provvisorio Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 18

Art. 18. Struttura di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in c/capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 19

Art. 19. Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 20

Art. 20. Entrate e spese in conto capitale Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto, per rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 21

Art. 21. Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 22

Art. 22. Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dall'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggior accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 23

Art. 23. Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 24

Art. 24. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita' nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 25

Art. 25. Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 26

Art. 26. Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 27

Art. 27. Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta di valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'istituto con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui alla lettera n) dell'art. 5.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 28

Art. 28. Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 29

Art. 29. Ordine di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 30

Art. 30. Ordine di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 31

Art. 31. Indicazioni sulle reversali e sui mandati Le reversali e i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la casuale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 32

Art. 32. Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 33

Art. 33. Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 34

Art. 34. Reversali e mandati non estinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 35

Art. 35. Vincoli per le reversali ed i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 36

Art. 36. Spese minute Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per le partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 37

Art. 37. Responsabilita' Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 38

Art. 38. Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 39

Art. 39. Correzioni nei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 40

Art. 40. Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 41

Art. 41. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, rispettivamente per competenza e per residui.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 42

Art. 42. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per le altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 43

Art. 43. Conto economico Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 44

Art. 44. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 45

Art. 45. Norma di rinvio Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio per la contabilita' generale dello Stato. Visto, il Ministro della pubblica istruzione GALLONI

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