DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1989, n. 457
Entrata in vigore del decreto: 25/5/1990
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna; Udito il parere n. 1223/88 reso dal Consiglio di Stato - sezione II - in data 21 dicembre 1988; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Sardegna annesso al presente decreto e firmato dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 13
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER LA SARDEGNA. Art. 1. Natura dell'istituto L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la regione Sardegna (IRRSAE - Sardegna) e' istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ed ha sede legale in Cagliari. L'istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 2
Art. 2. Compiti dell'istituto I compiti dell'IRRSAE-Sardegna sono i seguenti: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'istituto, anche attraverso l'attivita' specifica dei propri organi: a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado; b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con gli istituti superiori e universitari italiani e stranieri, il Centro europeo dell'educazione, la Comunita' europea, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le regioni (in particolare con la regione Sardegna), le amministrazioni locale e gli altri enti che si interessino, per statuto, dei problemi scolastico-educativi; c) svolge e promuove direttamente studi e ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali; d) collabora a richiesta a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati; e) propone e assiste iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture e dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati; f) promuove ed attua, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione di cattedre ed istituti universitari della stessa o di altre regioni, iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e interregionale; g) promuove studi e ricerche sulla programmazione educativa e didattica e sulla progettazione curricolare, e cura la formazione del personale direttivo e docente della scuola; h) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica (utilizzando anche i beni devoluti a seguito della soppressione dei centri didattici) e si avvale inoltre delle attrezzature messe a disposizione, a tal fine, da Universita', istituti scolastici e altri.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 3
Art. 3. Organizzazione dell'istituto L'IRRSAE-Sardegna e' articolata in sezioni e servizi (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419). L'istituto e' retto da un consiglio direttivo di quindici esperti e presieduto da un presidente.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 4
Art. 4. Organi dell'istituto Organi dell'IRRSAE-Sardegna sono: il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 5
Art. 5. Consiglio direttivo L'IRRSAE-Sardegna e' retto da un consiglio direttivo di 15 esperti, ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11), che dura in carica un quinquennio; i componenti possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario e i revisori dei conti. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); b) designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'istituto, i responsabili delle sezioni; c) delibera annualmente il programma di attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; h) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intenda avvalersi; i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie ed i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; p) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m), q), le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 6
Art. 6. Funzionamento del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, ogni tre mesi su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno dieci giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo, l'autorizzazione alla stipula di contratti e convenzioni. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni. Quando trattasi di delibere relative a singole persone il voto e' segreto qualora cio' sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto puo' essere richiesto con mozione d'ordine. I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 7
Art. 7. Il presidente Il consiglio direttivo elegge il presidente tra i membri di nomina ministeriale ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). Tale carica e' valida per la durata del consiglio. Nella prima votazione l'elezione della sopracitata carica avviene a maggioranza assoluta dei componenti in carica; nelle successive a maggioranza relativa. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto; sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto o) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo ed al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 32. Il presidente e' responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'istituto e, su conforme parere del consiglio direttivo, autorizza la stampa e la diffusione di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico. In caso di gravi ed urgenti motivi puo' adottare, sotto la sua responsabilita', provvedimenti di competenza del consiglio direttivo. Tali provvedimenti decadono qualora non siano ratificati dal consiglio direttivo entro quindici giorni. Il presidente e' coadiuvato da un ufficio di presidenza eletto dal consiglio direttivo composto da un membro delegato a sostituirlo nei suoi compiti in caso di impedimento o di assenza e da un membro delegato a partecipare con il presidente alla conferenza dei presidenti. Dell'ufficio di presidenza fa parte anche il segretario. I membri dell'ufficio predetto non possono ricoprire, durante il loro mandato, incarico di responsabilita' di sezioni e servizi.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 8
Art. 8. Il collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 9
Art. 9. Le sezioni L'I.R.R.S.A.E.-Sardegna si articola in cinque sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente. Ogni sezione ha un responsabile designato dal consiglio direttivo anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto, e dispone di personale in numero adeguato al piano di attivita' dell'istituto. Rispetto ai servizi le sezioni sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza. Nell'ambito degli orientamenti e delle decisioni del consiglio direttivo ogni sezione puo' essere chiamata a fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e aggiornamento. Al personale delle sezioni, d'intesa con il responsabile delle stesse, il consiglio direttivo puo' affidare il compito di assistere l'attuazione di singoli progetti in collaborazione con il servizio comunque competente. Ogni sezione ha inoltre il compito di raccogliere ed elaborare la documentazione pedagogico-didattica inerente al proprio livello, in stretto legame con il servizio di documentazione ed informazione, e avanzare al consiglio direttivo proposte di sperimentazione. Nei problemi di interesse comune le sezioni operano unitariamente.
Statuto dell'Istituto Regionale di Ricerca per la Sardegna-art. 10
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