LEGGE 24 aprile 1990, n. 106
Entrata in vigore della legge: 12/5/1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunita' europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE. Gli Stati membri delle Comunita' europee, Convinti dell'opportunita' di assicurare tra di loro la libera circolazione di atti, Desiderosi di adottare a tal fine norme uniformi relative alla soppressione di ogni forma di legalizzazione di atti, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. La presente convenzione si applica agli atti pubblici che, redatti sul territorio di uno Stato contraente, devono essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, anche se detti agenti svolgono le loro funzioni sul territorio di uno Stato che non e' parte alla presente convenzione. 2. Sono considerati come atti pubblici: a) i documenti rilasciati da un'autorita' o da un funzionario dipendenti da un'autorita' giudiziaria dello Stato ivi compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata. ((3. La presente convenzione si applica altresi' agli atti redatti nella loro qualita' ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di qualsiasi Stato, qualora detti atti debbano essere esibiti sul territorio di un altro Stato contraente o ad agenti diplomatici o consolari di un altro Stato contraente, i quali svolgono le proprie funzioni sul territorio di un Stato che non e' parte alla presente convenzione.))
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2. Ciascuno Stato contraente esonera gli atti a cui si applica la presente convenzione da qualsiasi forma di legalizzazione o da qualsiasi altra formalita' equivalente o analoga.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3. La legalizzazione, ai sensi della presente convenzione, non concerne che la formalita' con cui viene attestata l'autenticita' della firma, la legale qualita' del firmatario dell'atto e, se necessario, l'identita' del sigillo o del timbro apposto sull'atto.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4. 1. Qualora le autorita' dello Stato sul cui territorio l'atto viene esibito, abbiano seri e fondati dubbi sulla autenticita' della firma, sulla legale qualita' del firmatario dell'atto, o sull'identita' del sigillo o del timbro, esse possono richiedere informazioni direttamente all'autorita' centrale competente, designata conformemente all'articolo 5, dello Stato da cui proviene l'atto o il documento. Le domande d'informazione devono limitarsi ai casi eccezionali ed essere sempre motivate. 2. Le domande d'informazione sono, nella misura del possibile, accompagnate dall'originale o da una fotocopia dell'atto. Le domande e le risposte non possono essere gravate da alcuna tassa, diritto o spesa.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5. Ciascuno Stato contraente designera', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione, l'autorita' centrale incaricata di ricevere e trasmettere le domande d'informazione di cui all'articolo 4. Esso indica la o le lingue in cui detta autorita' accetta le domande d'informazione.
Convenzione - art. 6
ARTICOLO 6. 1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri. Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. 2. La convenzione entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione, da parte di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee alla data dell'apertura alla firma. 3. Ciascuno Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in ogni altro momento successivo fino all'entrata in vigore della presente convenzione, dichiarare che l'accordo e' applicabile nei suoi confronti nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la medesima dichiarazione, 90 giorni dopo la data del deposito.
Convenzione - art. 7
ARTICOLO 7. 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro della Comunita' europee. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. 2. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca 90 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione di detto Stato.
Convenzione - art. 8
ARTICOLO 8. 1. Ogni Stato membro puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori a cui si applica la presente convenzione. 2. Mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri del Belgio, ogni Stato membro puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale esso cura le relazioni internazionali o per conto del quale puo' concludere accordi. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo 2 puo' essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in questa dichiarazione, con una notificazione indirizzata al Ministero degli affari esteri del Belgio. Il ritiro prendera' effetto immediatamente oppure ad una data successiva precisata nella notificazione.
Convenzione - art. 9
ARTICOLO 9. Il Ministero degli affari esteri del Belgio notifica a tutti gli Stati membri qualsiasi firma, deposito di strumenti, dichiarazioni o notificazione.
Convenzione - art. 10
ARTICOLO 10. La presente convenzione sostituisce, tra gli Stati contraenti, le disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi, relativi alla semplificazione o alla soppressione della legalizzazione di atti tranne quando detti trattati, convenzioni o accordi riguardano atti: a) a cui la presente convenzione non fa riferimento; b) che sono redatti su territori in cui la presente convenzione non e' applicabile. Il Ministero degli affari esteri del Belgio ne inviera' una copia autenticata al Governo di ogni Stato membro.
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