DECRETO 20 marzo 1990, n. 122
Entrata in vigore del decreto: 9/06/1990
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina;
Visto il regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 573/89 del 2 marzo 1989, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;
Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della commissione, del 19 maggio 1982, che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione del premio e del premio supplementare previsti dal regolamento CEE n. 1357/80, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2731/89 dell'8 settembre 1989;
Vista la legge n. 610, del 14 agosto 1982, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per l'intervento nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio, del 31 marzo 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, ed in particolare l'art. 5-quater;
Vista la legge n. 400, del 23 agosto 1988, ed in particolare il comma terzo dell'art. 17;
Considerato che i regolamenti comunitari demandano alle autorita' degli Stati membri il compito dei controlli e della liquidazione dei premi;
Considerato che per la corresponsione del premio alle vacche nutrici il produttore deve assolvere a determinati impegni;
Considerata l'opportunita' di procedere alla identificazione degli animali oggetto del premio, al fine di operare un adeguato controllo, e che pertanto si rendono necessari una serie di interventi presso gli allevamenti che richiedono personale specializzato ed adeguatamente abilitato;
Considerata la necessita' di predisporre dei controlli in loco per la verifica del numero degli animali per i quali e' stato richiesto il premio con quelli presenti in azienda e che pertanto si rende necessario istituire e tenere aggiornato un registro di stalla;
Considerata inoltre la opportunita' della istituzione di una anagrafe dei produttori richiedenti il premio, allo scopo di poter effettuare tutti i controlli ritenuti necessari dal momento della presentazione delle domande alla fase ultima della liquidazione dei premi;
Considerato che il presente regolamento, in conformita' di quanto disposto all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di emanare le norme nazionali di applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82 ed in particolare per disciplinare le operazioni di registrazione dei richiedenti il premio, di individuazione e controllo degli animali su tutto il territorio nazionale;
Udito il parere del Consiglio dei Stato espresso nall'adunanza generale del 1› febbraio 1990;
A D O T T A Il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il produttore, cosi' come definito dall'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80, per beneficiare del premio e del premio complementare per le vacche nutrici, di seguito indicati con la dizione "PREMI", deve presentare domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato 1, con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sia nel caso di produttore singolo che di produttore associato, indicando la figura giuridica da esso rivestita. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - L'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CEE n. 1357/80 cosi' recita: "L'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda e' situata sul territorio della Comunita', dedito all'allevamento di animali della specie bovina".
Art. 2
1.Le domande di premio, da inoltrare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, A.I.M.A., devono essere presentate agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso denominati "Organismi di controllo", nelle cui circoscrizioni e' allevato il bestiame al quale le domande stesse si riferiscono.
2.Le domande di cui al primo comma debbono essere presentate una sola volta nel corso del periodo indicato all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1244/82 e completate dagli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e dal presente regolamento.
3.Qualora la superficie dell'azienda agricola di allevamento ricada sotto la competenza di piu' circoscrizioni, la domanda deve essere inviata all'organismo di controllo competente in relazione all'ubicazione della stalla.
Nota all'art. 2: - L'art. 1, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita: "Le domande di premio al mentenimento delle mandrie di vacche nutrici sono depositate presso l'autorita' competente designata per ogni Stato membro, dal 15 giugno al 31 gennaio di ogni anno per le vacche nutrici detenute dal giorno della presentazione della domanda".
Art. 3
1.Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve corrispondere alla definizione di cui all'art. 5, paragrafo 4 del regolamento CEE n. 1357/80.
2.Qualora il richiedente i premi si avvale del disposto di cui all'art. 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento CEE n. 1357/80, dovra' avere cura di conservare il certificato o i certificati di fecondazione in cui deve figurare la razza del toro utilizzato.
Nota all'art. 3: - L'art. 5, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1357/80 cosi' recita: comma 1: "Vacca nutrice: una vacca, o una giovenca gravida di sostituzione, di cui all'art. 2, appartenente a una delle razze ad orientamento di produzione di carne o nata da un incrocio con una di queste razze e facente parte di una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne ed il cui detentore non consegna ne' latte ne' prodotti lattiero-caseari"; comma 2: "Ai sensi del presente regolamento, non si considerano vacche appartenenti a una razza ad orientamento di produzione di carne le vacche di razza pura appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato"; comma 3: "Il premio puo' tuttavia essere concesso per le vacche appartenenti alle razze indicate nell'allegato, o nate da un incrocio fra tali razze, se sono incrociate con tori di razza ad orientamento di produzione di carne e se appartengono a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne e se il loro detentore non consegna ne' latte ne' prodotti lattiero-caseari".
Art. 4
1.Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, e' tenuto ad istituire un registro di stalla nel quale dovra' essere annotato ogni elemento utile riguardante la mandria delle vacche ed in particolare: data di nascita; razza di appartenenza; marca di identificazione applicata - tipo e numero; data dell'ultima fecondazione; eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali nella vita della mandria che hanno comportato riduzione numerica della stessa.
Art. 5
2.Tuttavia, i soggetti di cui alla lettera c) del precedente comma possono beneficiare dei premi solo se la domanda e' accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale il produttore rinuncia per il perido di dodici mesi successivi a quello della presentazione della domanda ad usufruire del diritto ad effettuare consegne di latte. In tal caso copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Via XX Settembre n. 20 - c.a.p. 00187 Roma.
Note all'art. 5: - L'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80 cosi' recita: "Al fine di poter beneficiare del premio, ogni produttore deve dimostrare con soddisfazione all'autorita' competente che non ha consegnato ne' latte ne' prodoti lattieri provenienti dall'azienda gestita dal giorno del deposito della domanda. Inoltre la concessione del premio e' subordinato all'impegno del beneficiario di non consegnare ne' latte ne' prodotti lattieri durante il periodo di dodici mesi a partire dal giorno del deposito della domanda e di detenere sulla sua azienda per un periodo minimo di sei mesi a partire dallo stesso giorno un numero di vacche nutrici o di giovenche gravide di sostituzione almeno uguale a quelle per le quali il beneficiario del premio e' concesso. Tuttavia la cessione di latte o di prodotti lattieri effettuati direttamente all'azienda dal produttore al consumatore non impedisce di poter beneficiare del premio". - L'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita: "La ricevibilita' della domanda e' subordinata in particolare all'assunzione degli impegni previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, nonche' alla presentazione di una dichiarazione del produttore da cui risulta che questi si impegna ad osservare il regolamento summenzionato, il presente regolamento e le disposizioni adottate ai fini della loro applicazione dallo Stato membro interessato. Inoltre all'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve dichiarare per iscritto: 1) che, in conformita' dell'art. 5, punto 4, del regolamento CEE n. 1357/80, la mandria bovina presente nell'azienda da lui gestita e' destinata all'allevamento dei vitelli per la produzione di carne; qualora in tale mandria siano presenti vacche appartenenti ad una delle razze che figurano nell'allegato del suddetto regolamento o risultante da un incrocio con una di queste razze, e' stato effettuato un incrocio di tali vacche con tori di una razza che non figura nell'allegato summenzionato; 2) che, in caso di cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari, tale cessione avviene in azienda direttamente dal produttore al consumatore; 3) che il latte proveniente dalla sua azienda non e' destinato alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possono essere commercializzati dopo la scadenza del periodo di dodici mesi di cui all'art. 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento".
Art. 6
1.Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi deve essere identificato.
2.L'identificazione deve essere effettuata dagli organismi di controllo, entro settantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, mediante marca fissata con tre perni passanti ad una piastra di bloccaggio munita di appendice, da applicarsi al padiglione auricolare dell'animale.
4.Per il bestiame iscritto al libro genealogico o per quello gia' identificato ai sensi del precedente comma 2, e' sufficiente che in domanda vengano indicati, rispettivamente, il numero di iscrizione attribuito ad ogni singolo capo con relativa razza di appartenenza e/o il numero di identificazione delle marche utilizzate.
Art. 7
1.L'organismo di controllo, deve annotare su apposito registro i dati anagrafici nonche' la partita IVA o, in mancanza di questa, il codice fiscale del richiedente i premi ed il numero delle marche di identificazione del bestiame, avendo cura di annotare su ogni singola domanda i numeri delle marche utilizzate per il bestiame riferite alla domanda stessa, e dovra' darne dettagliata comunicazione all'A.I.M.A., entro trenta giorni dall'avvenuta identificazione del bestiame.
Art. 8
1.Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, gli organismi di controllo comunicano all'A.I.M.A. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il numero delle vacche per le quali sono state accettate le domande per l'ottenimento dei premi.
Art. 9
2.Sulla base degli elenchi di cui al paragrafo precedente, lettera a), l'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82.
Nota all'art. 9: - L'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1244/82 cosi' recita: "L'importo fissato dall'art. 3 del regolamento CEE n. 1357/80 nonche' quello fissato dall'art. 1, secondo comma, del regolamento CEE n. 1199/82 sono pagati entro i quindici mesi successivi all'inizio del periodo indicato all'art. 1, paragrafo 1".
Art. 10
1.Nel corso di dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda, gli organismi di controllo completano i controlli amministrativi con sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, nonche' la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda e dell'allevamento.
2.I sopralluoghi in azienda sono effettuati a sondaggio e devono riguardare almeno la percentuale di cui alla decisione della Commissione CEE del 7 luglio 1989. Tuttavia gli organismi di controllo, qualora il totale degli animali per i quali vengono richiesti i premi non sia compatibile a livello regionale con il patrimonio bovino censito, avranno cura di elevare in maniera sensibile tale percentuale.
3.Di ogni sopralluogo deve essere redatto regolare verbale con l'esito dell'accertamento. Copia del verbale e' trasmessa all'A.I.M.A. e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli.
Nota all'art. 10: - La decisione della commissione CEE del 7 luglio 1989 cosi' recita: "Il numero delle ispezioni in loco, previste dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1244/82, non puo' essere inferiore al 10% del numero annuo dei richiedenti".
Art. 11
1.Se nel corso del periodo minimo di detenzione previsto all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1357/80, il numero degli animali per i quali sono stati richiesti i premi sia diminuito per causa di forza maggiore o per circostanze naturali nella vita della mandria, il richiedente deve informarne per iscritto l'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla data in cui l'evento si e' verificato. Nello stesso termine e con le stesse modalita' il richiedente comunica la causa di forza maggiore che gli impedisce di rispettare l'impegno di mantenere gli animali ai quali il premio si riferisce, per il periodo minimo indicato nella domanda di premio.
2.L'informazione va indirizzata agli organismi di controllo presso i quali e' stata inoltrata la domanda per l'ottenimento dei premi. La mancata comunicazione comporta la decadenza del diritto a beneficiare dei premi.
Art. 12
1.Gli organismi di controllo ove nel corso degli accertamenti riscontrino una diminuzione del numero dei capi di bestiame ammissibili ai premi rispetto a quello per i quali e' stata presentata domanda, ne danno immediata comunicazione all'A.I.M.A., precisando l'ammontare della diminuzione, la sua probabile causa, la data in cui si sono verificati gli eventi che l'hanno determinata, oltre ad ogni elemento utile di valutazione.
2.L'A.I.M.A., se del caso, provvede ad effettuare tutti gli accertamenti necessari alla constatazione dell'eventuale deliberata falsita' della dichiarazione o della grave negligenza del produttore, per i conseguenti provvedimenti di diniego del premio richiesto o di sua riduzione o di esclusione dal regime di premio per i successivi dodici mesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
Art. 13
1.Ove nell'azienda se ne presenti la necessita' si puo' procedere alla sostituzione di una o piu' vacche nutrici anche con giovenche gravide, purche' non appartenenti ad una delle razze indicate nell'allegato del regolamento CEE n. 1357/80.
2.Dell'avvenuta sostituzione deve essere data tempestiva comunicazione all'organismo di controllo competente anche al fine di poter procedere alla identificazione del bestiame di sostituzione.
Art. 14
1.Entro il 15 ottobre di ogni anno l'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, distinti per provincia e raggruppati per regione, gli elenchi dei pagamenti effettuati, precisando il numero delle vacche di ciascuna azienda per le quali sono stati erogati i premi.
Art. 15
1.Al fine di poter espletare le opportune verifiche, l'A.I.M.A. provvedera' ad istituire un'anagrafe dei produttori richiedenti i premi sulla base delle comunicazioni effettuate dagli organi di controllo ai sensi dell'art. 7.
Art. 16
1.Considerato che lo svolgimento dei servizi previsti dal presente regolamento, in applicazione dei regolamenti CEE n. 1357/80 e n. 1244/82, richiede un particolare impegno da parte degli organi di controllo, l'A.I.M.A. provvedera' a stipulare apposita convenzione con gli assessorati regionali dell'agricoltura.
Art. 17
A decorrere dal 1› febbraio 1990 il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 agosto 1987 e' abrogato. Tuttavia rimane valido per le domande presentate dal 15 giugno 1989 al 31 gennaio 1990.
Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1990
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 207
Allegato 1
ALLEGATO 1 Fac-simile di domanda Il sottoscritto ................................................ partita IVA.................................... codice fiscale ................................................................ (1) nato a ................................ il......................... residente nel comune di................... via (o localita') ...... nella sua qualita' di (2) .......................................... dell'azienda (3) .................................................. sita nel territorio del comune di .................................. contrada (o localita') .................... di Ha................... chiede che gli venga concesso il premio ed il premio complementare per n. ............... vacche nutrici di cui al regolamento CEE n. 1357/80. A tal fine dichiara: 1) di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1357/80; 2) che, ai fini dell'allevamento, l'ordinamento colturale dell'azienda e' il seguente: Ha................... coltivati a ............................; Ha................... coltivati a ............................; 3) di godere del diritto di pascolamento su Ha................... appartenenti ......................................................; 4) che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini: vacche nutrici n. ......................; vacche da latte n. ......................; vitelli delle razze di cui all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 n. ..................; vitelli di razze diverse da quelle indicate nel citato allegato n. ...................; maschi adulti n. ..................; 5) che le vacche nutrici saranno o sono identificate individualmente ai sensi dell'art. 6 del regolamento ministeriale .................................................................... ed i cui elementi atti alla loro individuazione sono riportati nel modello indicato in calce; 6) di non essere titolare dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68; ovvero di rinunciare per un periodo di dodici mesi, a partire dalla data della presente, al diritto di effettuare consegne di latte, giusta allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 7) di non cedere il latte ed i prodotti lattiero-caseari provenienti dall'allevamento bovino dell'azienda da lui gestita, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso; 8) di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui ai regolamenti CEE n. 1357/80, n. 1244/82 e nazionali emanate dalle autorita' italiana; 9) di non aver presentato altra domanda a termine del regolamento CEE n. 1357/80, per la campagna di commercializzazione di riferimento, relativamente alla stessa azienda e per le vacche in essa allevate; 10) di aver provveduto all'incrocio di n. .............. vacche da latte con tori di razza diversa da quelle indicate all'allegato del regolamento CEE n. 1357/80 e di conservare i relativi certificati di fecondazione sino al momento della liquidazione dei premi. Il sottoscritto si impegna: 1) a non cedere, ne' a titolo gratuito ne' a titolo oneroso, nel periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della presente, il latte ed i prodotti lattiero-caseari prodotti nell'azienda; 2) a non destinare il latte prodotto nell'azienda alla fabbricazione di prodotti lattiero-caseari che possano essere ceduti dopo il periodo di dodici mesi; 3) a mantenere in azienda, per un periodo minimo di sei mesi dalla data della presente, un numero di vacche nutrici almeno uguale a quello per il quale ha chiesto i premi; 4) a comunicare entro i termini prescritti al (4) .............. l'eventuale sostituzione di una delle vacche nutrici per le quali sono stati chiesti i premi, nonche' il verificarsi di eventi dovuti a causa di forza maggiore o a circostanze naturali nella vita della mandria; 5) ad istituire e tenere aggiornato un registro di stalla recante tutte le annotazioni di cui all'art. 4 del regolamento ministeriale n. ....................; 6) a restituire le eventuali somme percepite, nel caso venga riconosciuta, in sede di controllo, l'inadempienza degli impegni di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1357/80, maggiorata dell'interesse legale applicato a decorrere dalla data del versamento del premio fino alla data del recupero. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di tutte le norme nazionali relative alle sanzioni penali ed amministrative, cui sono sottoposti coloro che percepiscono indebitamente le provvidenze comunitarie, con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1986, n. 898. MODELLO DI INDIVIDUAZIONE DELLE VACCHE NUTRICI Riservato all'allevatore Riservato all'organo di controllo N. Data Marca Marca di identificazione di nascita di identificazione 1 2 3 4 5 Firma autenticata ---------------------------- ---------- (1) Indicare la partita IVA o, in mancanza di questa, il numero di codice fiscale. (2) Indicare a quale titolo si gestisce l'azienda: proprietario, conduttore, affittuario, ecc. (3) Denominazione dell'azienda, ivi comprese le societa' cooperative. (4) Indicare l'organismo di controllo competente.
Allegato 2
ALLEGATO 2 SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A LIQUIDAZIONE Campagna............................................ REGIONE............................. PROVINCIA....................... .... UFFICIO......................... Elenco n. ....................................... Corresponsione del premio e del premio supplementare per il mantenimento in vita di vacche nutrici. Regolamento CEE n. 1357/80 del 5 giugno 1980 e............... previe verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. ............................................ e di cui al regolamento ministeriale........................ Parte di provvedimento in formato grafico (1) Ogni foglio dell'elenco non deve superare i venticinque nominativi e ogni riga del foglio deve contenere gli elementi relativi ad un produttore. (2) L'importo da pagare deve essere pari al prodotto tra il numero di vacche e l'importo unitario. N. B. - Sull'ultimo foglio dell'elenco devono essere riportati: il totale del numero dei premi liquidati con l'elenco stesso, l'importo globale dei premi nonche' il numero complessivo degli assegni da emettere, nonche' il seguente testo dell'atto di liquidazione: Viste le domande degli allevatori elencate nei numeri............ fogli costituenti l'elenco. Effettuate le verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento CEE n. .......... e di cui al regolamento ministeriale................................. si liquidano gli importi specificati nelle colonne 8 e 9 a fianco di ciascun nominativo per le somme complessive rispettivamente di L. ........... ............ per il premio e di L. .......................... per il premio supplementare corrispondenti agli importi unitari per il totale dei capi indicato nella colonna 7. Data,................................................. Timbro ------------ Il direttore dell'ufficio
Allegato 3
ALLEGATO 3 SCHEMA DI ELENCO DELLE DOMANDE NON ACCOLTE Regione........................... ==================================================================== Vacche per le quali Aziende escluse Vacche escluse e' stato posto in dalla concessione dalla concessio liquidazione il premio del premio ne del premio (riepilogo dell'allegato) n. -------------------------------------------------------------------- __________ _________ ___________ __________ ____________
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