DECRETO 25 settembre 1989, n. 459

Type Decreto
Publication 1989-09-25
Ultimo aggiornamento 1990-06-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 23/6/1990

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 1 agosto 1988, n. 340: "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio", con la quale e' stato costituito per il triennio 1988-1990 un fondo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' un fondo per la concessione alle camere di commercio di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ed, in particolare, l'art. 1 della citata legge in base al quale all'istituzione di nuove borse merci si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta della camera di commercio interessata e per iniziativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Vista la legge 13 novembre 1940, n. 1767, concernente l'istituzione di laboratori chimico-merceologici da parte delle camere di commercio ed in particolare l'art. 1 che dispone l'approvazione ministeriale delle relative deliberazioni;

Tenuto conto di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 5 della citata legge 1 agosto 1988, n. 340, circa la determinazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, dei criteri, dei tempi e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi;

Sentito

il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta:

Art. 1

Soggetti che possono accedere ai finanziamenti

Ai contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340, accedono, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle gia' esistenti, nonche' per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori chimico-merceologici, tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione della Valle d'Aosta.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per la acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 agosto 1988. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 272/1913 (Ordinamento delle borse di commercio, esercizio della mediazione e tasse sui contratti di borsa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 1913, e' il seguente: "Art. 1. - Le borse di commercio sono istituite con regio decreto, su proposta della competente camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna borsa, secondo le proposte della camera di commercio, per quali specie di contrattazione sia istituita". - Il regio decreto n. 1068/1913 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di borsa) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1913. - La legge n. 374/1950 (Ripristino delle borse merci) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 1950. - Il testo dell'art. 1 della legge n. 1767/1940 (Istituzione e determinazione della competenza dei laboratori chimici merceologici dei consigli provinciali delle corporazioni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1941, e' il seguente: "Art. 1. - I consigli provinciali delle corporazioni, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, possono istituire laboratori chimici merceologici". - Il testo dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 340/1988 e' il seguente: "4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi". - Il testo dell'art. 17, quarto comma, della legge n. 400/1988 e' il seguente: "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo del primo e secondo comma dell'art. 5 della legge n. 340/1988 e' il seguente: "1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per l'istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti. 2. E' altresi' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici".

Art. 2

Natura delle spese ammesse ai contributi

I contributi riguardano le spese per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di immobili, comprese quelle di progettazione, e le spese per l'acquisto di mobili, macchine e attrezzature per ufficio e scientifiche ed altre immobilizzazioni tecniche, compreso il relativo software, impegnate dagli enti di cui all'art. 1 dalla data di entrata in vigore della legge 1 agosto 1988, n. 340, al 31 dicembre 1990.

Nota all'art. 2: - Per l'argomento della legge n. 340/1988, si vedano le note alle premesse.

Art. 3

Requisiti delle domande

2.Le domande per la concessione dei contributi a favore dei laboratori chimico-merceologici previsti dal secondo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340, devono recare le indicazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e).

3.Le domande di cui ai commi 1 e 2 devono essere integrate con le notizie che eventualmente saranno richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente sulle borse merci e sui laboratori gia' istituiti.

4.Eventuali modificazioni alle domande inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le valutazioni del comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340.

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 5, primo e secondo comma della legge 340/1988, si veda la nota all'art. 1. - Il testo del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 340/1988 e' il seguente: "3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', e la cui segreteria e' affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente".

Art. 4

Criteri e priorita' per la concessione dei contributi

1.Il comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340, nel pronunciarsi sulle domande di assegnazione dei contributi, tiene presente per le borse merci l'obiettivo della creazione di una rete integrata di borse merci sul piano nazionale e, per i laboratori chimico-merceologici, l'obiettivo della costituzione di una rete di laboratori idonea a soddisfare per tutto il territorio nazionale l'esigenza di certificazioni tecniche a valenza anche internazionale.

2.Per le borse merci, il comitato da' priorita' alle domande volte all'istituzione di nuove borse ovvero, nel caso di borse gia' esistenti, alle domande volte all'ampliamento delle funzioni, al miglioramento della funzionalita' e al potenziamento di un'area di mercato di specializzazione d'interesse nazionale.

3.Per i laboratori chimico-merceologici, il comitato da' priorita' alle domande volte all'istituzione di nuovi laboratori ovvero, nel caso di laboratori gia' esistenti, alle domande volte alla ristrutturazione o riconversione, all'aumento delle aree di specializzazionenonche' al potenziamento di un'area di specializzazione d'interesse nazionale. La pronuncia favorevole all'assegnazione dei contributi e' espressa previa verifica dell'esistenza di una dotazione organica idonea alle esigenze tecnico-scientifiche.

4.E' facolta' del comitato, in relazione al numero delle domande e alla rilevanza dei progetti, tenendo altresi' conto dei criteri e delle priorita' di cui ai precedenti commi, indicare su ogni singolo progetto la percentuale, anche inferiore al 50%, della spesa ammessa al finanziamento. Il finanziamento di ciascun progetto non puo' superare di norma i cinquecento milioni.

Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 340/1988, si veda la nota all'art. 3.

Art. 5

Il comitato

1.Alla nomina del comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340, provvede con apposito decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2.La prima convocazione del comitato deve avvenire non oltre il 31 ottobre 1989. Il comitato propone, ove ne ravvisi la necessita', la determinazione di scadenze per l'inoltro delle domande di cui al precedente art. 3.

3.In apposito verbale sono elencate, per ogni domanda accolta, le spese ammesse a contributo con l'indicazione della percentuale delle stesse che gravera' sui fondi di cui all'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340. Il comitato potra' disporre supplementi d'istruttoria.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 340/1988 si veda la nota all'art. 3. - Per l'intero testo dell'art. 5 della legge n. 340/1988 si vedano le note agli articoli 1 e 3 nonche' la penultima nota alla premesse.

Art. 6

Modalita' di erogazione

1.I contributi sono concessi con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 1 agosto 1988, n. 340.

2.La liquidazione dei contributi e' disposta previa presentazione da parte dell'ente interessato di una documentazione completa e tale da comprovare l'avvenuta effettuazione delle spese ammesse a contributo e la conformita' delle stesse, attestata dal segretario generale, al programma d'intervento approvato.

3.Su esplicita domanda dell'ente interessato il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre anticipazioni fino alla meta' del contributo assegnato, previa presentazione, secondo le modalita' previste dal comma precedente, di idonea documentazione da cui risulti lo stato di avanzamento dei lavori e la effettuazione delle relative spese in misura non inferiore alla meta' di quelle previste nel programma d'intervento approvato.

4.Nel caso di mancato completamento del programma, ove la misura del contributo gia' erogato risultasse superiore a quella stabilita, l'ente interessato restituisce la somma comprensiva degli interessi legali e del bollo di quietanza mediante versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo XVIII - capitolo 3600, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, rimettendo poi al Ministero predetto la relativa quietanza.

5.E' facolta' del Ministero effettuare verifiche in ordine alla realizzazione dei programmi ed alla utilizzazione delle risorse assegnate.

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1990

Registro n. 2 Industria, foglio n. 391

Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 5, terzo comma, della legge n. 340/1988 si veda la nota all'art. 3.

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