DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 giugno 1990, n. 132
Entrata in vigore del decreto: 22-6-1990
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 16 aprile 2002, n. 67 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132".
Art. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Art. 4
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Art. 5
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Art. 6
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Art. 7
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Modello A
MODELLO A ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
Modello B
MODELLO B ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2002, N. 67))
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