DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1990, n. 139
Entrata in vigore del decreto: 24/6/1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 373, recante "Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata 'Colombo '92' avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave e il mare'";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1988, con il quale si e' provveduto a nominare il commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata di cui alla citata legge n. 373 del 1988;
Considerato che il predetto incarico, anche con riferimento alle disposizioni della convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 373 del 1988, comporta funzioni rilevanti e complesse nonche' esigenze di rappresentanza in Italia e all'estero;
Considerato che per assicurare l'attuazione di quanto disposto all'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge n. 373 del 1988 appare necessario integrarne la disciplina relativamente ad attivita', modalita' di gestione, strutture e mezzi occorrenti all'ufficio del commissario generale della predetta Esposizione;
Visto il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 aprile 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Supporti organizzativi
1.Ai fini dell'esercizio delle funzioni del commissario generale dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare", di seguito denominato commissario, e' costituita apposita segreteria organizzativa alle sue dipendenze.
2.La segreteria di cui al comma 1 si compone di personale assunto dal commissario con contratto di diritto privato avente durata massima fino al 1› luglio 1993; il relativo trattamento economico viene stabilito con riferimento ai contratti nazionali vigenti per il settore commerciale.
3.L'impegno complessivo di spesa annua relativo ai trattamenti economici di cui al comma 2, al lordo delle ritenute di legge, non potra' comunque essere superiore a un importo pari al 30% dell'autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 373.
4.Il commissario e' autorizzato a stipulare con soggetti di natura pubblica e privata apposite convenzioni per la consulenza in attivita' inerenti l'esercizio delle proprie funzioni.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - L'art. 1 della legge n. 373/1988 e' cosi' formulato: "Art. 1. - 1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avra' luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 'Colombo '92', Esposizione internazionale specializzata avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave e il mare'. 2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione. 3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attivita' di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2. 4. Per il finanziamento dell'attivita' del commissario e' autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario e' tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attivita' relativo all'anno successivo; e' tenuto altresi' a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonche', entro il 1› luglio 1993, il rendiconto finale". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 373/1988 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
I n d e n n i t a'
1.Con decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e per tutta la durata dell'incarico, al commissario e' attribuita una indennita' pari a L. 12.000.000 mensili, al lordo delle ritenute di legge.
2.All'indennita' di cui al comma 1 si aggiunge unicamente il trattamento economico di missione in Italia e all'estero, che viene corrisposto equiparando a tal fine il commissario al personale del gruppo 2› di cui alla tabella A annessa al decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1983, concernente determinazione delle diarie per le missioni all'estero, mentre per le missioni in Italia si fa riferimento all'art. 1, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.
Nota all'art. 2: - I commi 4 e 4- bis dell'art. 1 del D.L. n. 413/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego ) cosi' dispongono: "4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto". Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazionedell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), soprarichiamato, e' il seguente: "1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in misura ridotta qualora gli stessi chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio". Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio sono state stabilite con D.P.C.M. 16 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1990.
Art. 3
F o n d i
1.Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.
2.Il commissario e' responsabile della destinazione dei fondi assegnatigli a spese aventi diretta attinenza con il proprio incarico.
3.Nel piano annuale delle attivita' che il commissario presenta al Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 373 del 1988, sono determinati la ripartizione della spesa ed i limiti per ciascuna tipologia di spese complessivamente considerata, in relazione all'autorizzazione di spesa annua di cui al predetto comma 4.
Nota all'art. 3: - Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 373/1988 si veda nelle note alle premesse.
Art. 4
G e s t i o n e
Ai fini della realizzazione della manifestazione di cui alla legge n. 373 del 1988, il commissario gestisce i fondi assegnatigli e ordina ogni spesa necessaria, in Italia e all'estero, per le attivita' derivanti dal proprio incarico, ivi comprese le spese di rappresentanza, gravando i relativi oneri sulla autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge predetta, nei limiti indicati dal piano annuale ai sensi dell'art. 3. 2. Gli oneri corrispondenti ai trattamenti economici di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 2 ed all'art. 5, comma 3, nonche' quelli relativi al funzionamento del collegio di cui al medesimo art. 5, gravano sulla autorizzazione di spesa annua di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 373 del 1988. 3. I rendiconti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 373 del 1988, approvati dal collegio di cui all'art. 5, sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 373/1988 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5
Revisori dei conti
1.Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro del tesoro tra i dipendenti del medesimo Ministero e due dipendenti del Ministero per i beni culturali e ambientali; oltre ai predetti membri effettivi, con il medesimo decreto saranno nominati due membri supplenti dipendenti, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2.La presidenza del collegio di cui al comma 1 spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro.
3.Ai revisori dei conti verra' corrisposto per l'attivita' svolta un compenso pari a L. 1.200.000 annue al lordo delle ritenute di legge, maggiorandosi tale importo del 50% per il presidente del collegio.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FACCHIANO, Ministro per i beni culturali e ambientali
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 21
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